§ 3.11.118 - L.R. 22 luglio 2026, n. 14.
Disposizioni varie in materia di produzione energetica, attività produttive e agricoltura. Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:22/07/2026
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 in materia di canoni e aliquote per le concessioni di coltivazione di idrocarburi.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 88 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 in materia di fondi CRIAS.
Art. 4.  Norme in materia di riciclo delle bottiglie in PET per bevande.
Art. 5.  Norme in materia di prezzario regionale in agricoltura. Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Art. 6.  Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità.
Art. 7.  Norma finale.


§ 3.11.118 - L.R. 22 luglio 2026, n. 14.

Disposizioni varie in materia di produzione energetica, attività produttive e agricoltura. Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità.

(G.U.R. 28 luglio 2026, n. 33)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di produzione energetica

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 in materia di canoni e aliquote per le concessioni di coltivazione di idrocarburi.

1. All'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti alla Regione e ai comuni interessati.”;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Ciascun titolare entro il 30 aprile di ogni anno trasmette all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento regionale dell'energia copia del prospetto di cui al comma 7 corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. Il dipartimento regionale dell'energia comunica ai comuni interessati il valore complessivo delle aliquote spettanti.”.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia.

1. Alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis. Garanzie da prestarsi per l'ottenimento dell'autorizzazione unica alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è subordinato alla preventiva prestazione, da parte dell'istante, di polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da istituto bancario o da intermediario vigilato iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'atto autorizzatorio.

2. La fideiussione di cui al comma 1 rimane valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza previsto dal provvedimento di autorizzazione unica.”.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di attività produttive

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 88 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 in materia di fondi CRIAS.

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, dopo la parola “agevolazioni” sono inserite le parole “, erogabili anche alle società cooperative artigiane, nei limiti delle risorse disponibili”.

 

     Art. 4. Norme in materia di riciclo delle bottiglie in PET per bevande.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività economiche imprenditoriali con superficie di vendita al dettaglio per alimenti di almeno 400 metri quadrati è fatto obbligo di installare, in appositi spazi dedicati interni o esterni ai propri locali, eco-compattatori e di provvedere al loro svuotamento nonché al deposito temporaneo delle bottiglie ivi conferite ai sensi dell'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Gli eco-compattatori sono forniti e gestiti a cura e spese dei consorzi autorizzati per la gestione del fine vita degli imballaggi in plastica e devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per bevande e la tracciabilità dei flussi intercettati.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 5. Norme in materia di prezzario regionale in agricoltura. Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

1. All'articolo 10-bis della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale è aggiornato ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico regionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.”;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. È istituita presso il dipartimento regionale dell'agricoltura la commissione consultiva per la redazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale di cui al comma 1. La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ed è composta da:

a) il dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, che la presiede, o un suo delegato;

b) il dirigente generale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o un suo delegato;

c) due dirigenti del dipartimento regionale dell'agricoltura, designati dal dirigente generale;

d) due dirigenti del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, designati dal dirigente generale;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole regionali;

f) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;

g) un rappresentante designato dalla Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Sicilia;

h) un rappresentante della Federazione regionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati della Sicilia;

i) quattro docenti universitari esperti in materia, dei quali uno designato dall'università di Palermo, uno designato dall'Università di Catania, uno designato dall'Università di Messina ed uno designato dall'Università KORE di Enna.

5-ter. I componenti della commissione consultiva, nominati per la redazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, restano in carica per due anni e non hanno diritto a indennità o gettone di presenza o rimborso spese per l'attività svolta, ai sensi del comma 24 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni.”.

 

     Art. 6. Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità.

1. Alle autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella 1 del comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e successive modificazioni per le finalità di seguito indicate sono apportate le variazioni a fianco segnate:

(Omissis)

2. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2025, n. 32 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 la spesa complessiva annua di 20.270 migliaia di euro di cui:

a) 6,770 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 per il comma 1 per la concessione di contributi in favore dei cittadini residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità (Missione 10, Programma 4, capitolo 270049);

b) 13.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 per il comma 2 per il rimborso alle compagnie aeree convenzionate, per l'applicazione dello sconto sui biglietti per i residenti in Sicilia (Missione 10, Programma 4, capitolo 270050).

3. In relazione alle effettive necessità di spesa relative ai benefici da concedere in favore dei cittadini residenti in Sicilia ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 32/2025, ai fini di una corretta imputazione della stessa in coerenza con la codifica del piano dei conti, il Ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stanziamenti dei capitoli inerenti alle autorizzazioni di spesa previste per le finalità di cui ai predetti commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 32/2025 (Missione 10, Programma 4, capitoli 270049 - 270050) ferma restando la spesa complessivamente autorizzata per il medesimo articolo.

4. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, pari complessivamente a 28.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla Tabella 1 del comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale n. 1/2026 e successive modificazioni per le finalità di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni (Missione 10, Programma 4, capitolo 478109).

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 7. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.