§ 2.4.108 - R.R. 11 febbraio 2014, n. 1.
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:11/02/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1 . (Ambito di applicazione e definizioni)
Art. 2 . (Requisiti per l'iscrizione delle associazioni nell'Elenco regionale)
Art.  3. (Procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'Elenco)
Art.  4. (Mantenimento dei requisiti ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco)
Art.  5. (Sospensione e cancellazione delle associazioni dall'Elenco)
Art.  6. (Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
Art.  7. (Modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato)
Art.  8. (Abrogazione e norma transitoria)


§ 2.4.108 - R.R. 11 febbraio 2014, n. 1.

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003 n. 6

(B.U. 13 febbraio 2014, n. 7, suppl.)

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7 comma 1 della legge regionale n. 6/2003 'Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti', disciplina:

1) i requisiti e le modalità di iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato 'Elenco';

2) le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato 'Comitato'.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- Per 'attività di tutela dei consumatori e degli utenti' esclusivamente le attività volte a garantire e tutelare i diritti agli stessi riconosciuti dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni) e dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6.

- Per 'iscritti' coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderire all'associazione. Ai fini del presente regolamento sono computate le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso in cui detto pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.

- Per 'sede operativa' il luogo fisico accessibile ai cittadini, chiaramente riconoscibile e identificabile, in cui le associazioni svolgono le attività di tutela dei consumatori e degli utenti.

- Per 'sede regionale' il luogo fisico in cui vengono svolte attività amministrative e di coordinamento dell'associazione sia a livello regionale che per le sedi operative presenti sul territorio, in cui sia sempre possibile verificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2. La sede regionale può essere anche sede operativa qualora presenti le caratteristiche per le medesime indicate.

 

          Art. 2. (Requisiti per l'iscrizione delle associazioni nell'Elenco regionale)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'apposito Elenco istituito presso la Giunta regionale, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite come associazione regionale o articolazione regionale dell'associazione nazionale, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata da almeno due anni;

b) avere in base allo statuto autonomia funzionale e un ordinamento a livello regionale eletto su base democratica;

c) avere come scopo esclusivo, attestato dallo statuto, la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

d) svolgere l'attività di tutela dei consumatori ed utenti con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni;

e) tenere un elenco regionale degli iscritti come definiti all'art. 1 comma 2, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno e articolato per province, contenente per ogni iscritto, l'indicazione della quota associativa versata e dell'eventuale categoria degli iscritti all'associazione;

f) redigere un bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, un rendiconto economico regionale, regolarmente approvati dagli organi statutari;

g) ad attestazione della rappresentatività regionale:

- avere una sede regionale dell'associazione in Lombardia;

- avere sedi operative in almeno tre Province della Regione, ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale;ovvero

sedi operative in almeno cinque Province della Regione, ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille delle rispettive popolazioni provinciali;

 

ovvero

sedi operative in almeno sette Province della Regione, purché riconosciute tali nell'ambito di specifici accordi con enti della pubblica amministrazione;

 

ovvero

un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale;

h) non avere rappresentanti legali che abbiano subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che rivestano, o abbiano rivestito fino a un anno prima della costituzione dell'associazione, qualifica di imprenditori o di amministratori in imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, attive nei settori in cui opera l'associazione;

i) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere interessi con imprese di produzione, di distribuzione e con attività professionali con impegno a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione di tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalità dei consumatori;

l) avere un sito internet regionale, o una sezione del sito nazionale dedicata all'attività dell'associazione regionale, su cui siano disponibili, in area pubblica, lo statuto, l'elenco aggiornato delle sedi e degli eventuali sportelli aperti al pubblico con i relativi riferimenti, le modalità di iscrizione e la quota associativa, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, e siano evidenziate le attività di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Per le nuove associazioni costituite in forma di federazione di associazioni, con esclusione delle aggregazioni di secondo livello ivi comprese le federazioni regionali di associazioni settoriali o territoriali, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che per i requisiti di cui al comma 1 lettera g), fermo restando l'obbligo di tenuta di un unico elenco regionale degli iscritti in cui ciascuno di essi è considerato una sola volta, anche se iscritto a più associazioni federate. Il requisito della biennalità della costituzione e dell'attività deve essere posseduto da tutte le associazioni federate, mentre può non essere posseduto dall'associazione federale.

 

     Art. 3. (Procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'Elenco)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono presentare apposita domanda alla competente Direzione generale della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale, corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione regionale; in caso di articolazione regionale di associazione di livello nazionale, copia conforme all'originale dello statuto dell'associazione nazionale unitamente alla copia conforme dell'atto costitutivo dell'articolazione regionale e alla dichiarazione cofirmata dal legale rappresentante regionale e nazionale, da cui risultino gli organi sociali, le loro funzioni, nonché la struttura organizzativa a livello regionale;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:

- la rappresentatività regionale, come indicato alla lettera g) dell'art. 2;

- l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti svolta sul territorio nei precedenti due anni;

- la tenuta dell'elenco regionale degli iscritti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno articolato per province;

- l'indicazione del totale delle quote versate dagli iscritti, suddivisi per la loro eventuale categoria;

- di aver approvato il bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, un rendiconto economico regionale, regolarmente approvati dagli organi statutari;

- che l'associazione non svolge attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h);

d) relazione che documenti l'attività svolta sul territorio nei precedenti due anni.Lo schema di domanda è appositamente predisposto dalla competente Direzione generale e pubblicato sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia.

2. In caso di associazioni di cui all'art. 2 comma 2 i documenti di cui al comma 1 devono essere presentati e sottoscritti dal rappresentante legale dell'associazione federale unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che tutte le associazioni federate possiedono i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1, con esclusione della lettera g).

3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare presso la sede regionale, per un periodo di cinque anni, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco e di presentarla alla Direzione generale competente della Giunta regionale a semplice richiesta.

4. L'iscrizione nell'Elenco è subordinata all'accertamento, da parte della competente Direzione generale della Giunta regionale, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed è disposta con decreto della competente Direzione generale, da pubblicarsi sul BURL, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. n. 1/2012.

5. L'Elenco aggiornato delle associazioni è pubblicato sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia con le informazioni relative ai requisiti di cui all'art. 2 contenute nella domanda di iscrizione.

 

     Art. 4. (Mantenimento dei requisiti ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco)

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco, le associazioni iscritte debbono presentare domanda, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, alla competente Direzione generale della Giunta regionale secondo la modulistica appositamente predisposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della seguente documentazione:

 

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:

- la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 con l'indicazione del numero degli iscritti articolato per provincia, delle sedi operative al 31 dicembre dell'anno precedente, e con l'attestazione delle eventuali modifiche intervenute relativamente allo statuto e al legale rappresentante dell'associazione;

- l'indicazione del totale delle quote versate dagli iscritti, suddivisi per la loro eventuale categoria;

b) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e ogni altra documentazione atta a comprovare l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. La competente Direzione generale della Giunta regionale provvede al controllo della permanenza dei requisiti di cui all'art. 2, dispone con decreto la conferma dell'iscrizione nell'Elenco entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. n. 1/2012, e provvede all'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 3 comma 5.

 

     Art. 5. (Sospensione e cancellazione delle associazioni dall'Elenco)

1. La perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione o la mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti previsti all'art. 4 comma 1 entro i termini ivi indicati, fatte salve le eventuali sanzioni penali per falsa dichiarazione, comporta la sospensione dell'associazione dall'Elenco, e la conseguente perdita dei diritti riservati alle associazioni iscritte. L'associazione sospesa potrà presentare domanda per l'aggiornamento dell'Elenco l'anno successivo, nei termini stabiliti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. La perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione o la mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti previsti nei termini indicati dall'art. 4 comma 1 per il secondo anno consecutivo comporta la cancellazione dell'associazione dall'Elenco.

3. L'associazione cancellata non può presentare domanda di iscrizione prima che siano trascorsi 18 mesi.

4. La cancellazione dall'Elenco è adottata, previa istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto della Direzione generale competente e comunicata alla associazione interessata. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul BURL.

 

     Art. 6. (Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. Il Comitato, composto dall'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuna associazione iscritta nell'Elenco è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; continua ad esercitare comunque le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato che deve avvenire entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, vengono nominati, su designazione delle associazioni, i componenti supplenti.

3. Le designazioni dei componenti effettivi del Comitato e dei rispettivi supplenti devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla data di ricezione della formale richiesta.

4. I componenti del Comitato possono essere sostituiti su proposta delle associazioni interessate.

 

     Art. 7. (Modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato)

1. Il Comitato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.

2. Il Comitato, presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge nella prima seduta utile il Vice Presidente, fra i membri designati dalle associazioni.

3. Il diritto di voto spetta a ogni componente del Comitato; in caso di assenza del componente effettivo subentra al diritto di voto il componente supplente di cui all'art. 6 comm a 2.

4. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma quattro volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta, con relativa indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti in carica.

5. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

6. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Ai lavori del Comitato possono partecipare su invito, senza diritto di voto, anche soggetti esterni, in relazione alla specificità delle tematiche trattate. Il Comitato può procedere alla audizione di Enti, Organizzazioni, Imprese e singoli cittadini.

8. Il Comitato può avvalersi della consulenza delle strutture regionali oltre che degli enti e delle società del sistema regionale di cui alla l.r. n. 30/2006.

Il Comitato può costituire, nel proprio ambito, gruppi di lavoro ristretti per l'analisi di particolari tematiche o la realizzazione di specifiche ricerche, sottoponendo alla valutazione collegiale dei suoi componenti convocati in riunione plenaria le risultanze di tali indagini.

9. La funzione di segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale di categoria non inferiore alla D, designato dall'Assessore competente e nominato con apposito atto.

10. Le attività del Comitato sono regolate dal regolamento interno approvato dal Comitato stesso.

 

     Art. 8. (Abrogazione e norma transitoria)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 1 ottobre 2003, n. 21 'Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003, n. 6'.

2. In fase di prima applicazione, per l'aggiornamento relativo all'anno 2014, alle associazioni già iscritte nell'Elenco si applicano solo le disposizioni di cui all'art . 4, limitatamente alla data di aggiornamento ed alla relativa modulistica, e agli artt. 5 e 7.

3. Le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle associazioni già iscritte nell'Elenco a partire dall'aggiornamento relativo all'anno 2015.