§ 2.4.68 - R.R. 1 ottobre 2003, n. 21.
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:01/10/2003
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Requisiti per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale).
Art. 3.  (Procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell' elenco).
Art. 4.  (Elenco delle associazioni).
Art. 5.  (Aggiornamento dell'elenco delle associazioni).
Art. 6.  (Cancellazione di associazione dall'elenco).
Art. 7.  (Codice di condotta).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Costituzione e durata).
Art. 10.  (Modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato).


§ 2.4.68 - R.R. 1 ottobre 2003, n. 21. [1]

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003, n. 6.

(B.U. 3 ottobre 2003, n. 40 – 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell'arto 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003 «Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti», disciplina:

     A) i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «elenco»;

     B) le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Comitato».

 

A) REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

 

     Art. 2. (Requisiti per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale).

     1. Ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, le associazioni devono possedere i se­guenti requisiti:

     a) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni;

     b) avere una rappresentanza regionale, preferibilmente attestata dallo statuto;

     c) avere, in base allo statuto, come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro, ed un ordinamento a base democratica;

     d) svolgere l'attività di tutela dei consumatori ed utenti, con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni;

     e) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, articolato per sedi operative;

     f) redigere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenere le scritture contabili conformemente alla vigente normativa in materia di contabilità;

     g) ad attestazione della rappresentatività:

     - svolgere con continuità attività di assistenza e consu­lenza ai consumatori ed utenti, utilizzando allo scopo idonei strumenti, anche informatici;

     - promuovere campagne di informazione e comunicazione e/o di monitoraggio;

     - avere sedi operative in almeno tre Province della Regione ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale; ovvero sedi operative in almeno cinque Province della Regione e iscritti in numero non inferiore allo 0,2 per mille delle rispettive popolazioni provinciali;

     ovvero sedi operative in almeno sette Province della Regione;

     ovvero iscritti in numero non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale;

     h) non avere rappresentanti legali che abbiano subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che rivestano qualifica di imprenditori o di amministratori in imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, attive nei settori in cui opera l'associazione.

     2. In apposite sezioni dell'elenco possono essere iscritte le associazioni dei consumatori e degli utenti che operino in aree comunali o sovraccomunali della Regione, con almeno 500 iscritti, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 letto a), b), c), d, e), f), g) primo e secondo alinea, h), che non siano emanazione di altre associazioni regionali.

 

     Art. 3. (Procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell' elenco).

     1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono presentare, in sede di prima applicazione della legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, alla competente Direzione Generale della Giunta regionale, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale, corredata della seguente documentazione:

     1) copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;

     2) relazione sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risultino la composizione degli organi sociali nonché i soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima nella Regione;

     3) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti che l'associazione svolge con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;

     4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante concernente la tenuta dell'elenco degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce la domanda, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

     5) relazione, comprensiva di dati quantitativi, sull'attività svolta nell'anno precedente a quello della domanda;

     6) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino sia quanto indicato alla lettera g) dell'art. 2, sia ogni elemento utile ad inquadrare l'attività e l'area in cui opera l'associazione sul territorio regionale, con particolare riferimento alle tematiche trattate, alle Province servite, alle sedi operative attive, alla registrazione dei contatti attivati e degli esiti delle assistenze fornite, alle campagne di informazione ed educazione effettuate, ai siti web resi operativi;

     7) copia conforme all' originale del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'anno precedente, con indicazione delle quote versate dagli associati, e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili, o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, copia del rendiconto economico, contenente anch'esso indicazione delle quote versate dagli associati, e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;

     8) autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell'associazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. h);

     9) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione circa la sussistenza di un ordinamento a base democratica;

     10) dichiarazione con la quale illegale rappresentante attesta che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi, non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni.

     La domanda e le relazioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) sono predisposte secondo appositi modelli forniti dalla competente Direzione generale (Allegato 1 e Allegato 2).

     2. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare, per un periodo di cinque anni, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione Generale competente della Giunta regionale per gli eventuali controlli o in caso di contestazione.

     3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata all'accertamento, da parte della competente Direzione Generale della Giunta regionale, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed è disposta con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURL, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

     4. Le domande pervenute incomplete non possono essere prese in considerazione.

 

     Art. 4. (Elenco delle associazioni).

     1. L'elenco delle associazioni riconosciute riporta, per ciascuna di esse, i relativi estremi identificativi ed i dati statutari, oltre ad una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'associazione, tratte dalla relazione fornita dall'associazione medesima ai sensi dell'arto 3, comma 1, punto 6).

     2. Riguardo alle associazioni di cui all'arto 2, comma 2, sono riportate nell'elenco le indicazioni fornite dalle associazioni medesime nella apposita relazione riguardante il numero di iscritti, le aree di competenza ed ogni elemento utile ad identificare l'attività.

 

     Art. 5. (Aggiornamento dell'elenco delle associazioni).

     1. Le domande di iscrizione da parte di nuove associazioni devono essere presentate entro il 31 gennaio o il 30 giugno di ogni anno.

     2. Le associazioni già iscritte debbono presentare, ai fini del mantenimento nell'elenco, entro il 31 gennaio di ogni anno:

     a) dichiarazione resa dal legale rappresentante di permanenza dei requisiti di cui all'arto 2;

     b) copia del bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, copia del rendiconto economico, contenente anch'esso indicazione delle quote versate dagli associati, e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;

     c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività.

     Qualora siano intervenute modificazioni sostanziali in rap­porto ai requisiti di cui all'art. 2, occorre presentare, congiuntamente alla dichiarazione riferita ai requisiti non variati, anche la documentazione atte stante le variazioni occorse, per l'assunzione da parte della Direzione generale competente delle eventuali determinazioni del caso.

     3. La competente Direzione Generale della Giunta regionale cura ogni anno l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti ed il controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché la pubblicazione dell'elenco sul BURL e la relativa pubblicizzazione nelle forme ritenute più opportune.

 

     Art. 6. (Cancellazione di associazione dall'elenco).

     1. La perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione o la mancata presentazione della documentazione di cui all'arto 5 del presente regolamento comportano la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

     2. La cancellazione dall'elenco è adottata con deliberazione della Giunta regionale e comunicata alla associazione interessata. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul BURL.

 

     Art. 7. (Codice di condotta).

     1. Al fine di favorire il processo di crescita organizzativa e tecnico-professionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco, le stesse potranno aderire al Codice di condotta definito nell'ambito del Comitato regionale di cui al successivo arto 9 e approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, comportante l'impegno ad operare secondo regole condivise e principi tendenti alla qualificazione dell'attività di gestione, alla trasparenza, all'attenzione alle esigenze dei cittadini, alla partecipazione alla vita associativa, alla collaborazione tra le associazioni.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione della legge, la validità dell'iscrizione annuale di cui all'arto 3, comma 1, viene estesa al 31 dicembre 2004.

     2. Conseguentemente a quanto stabilito dal comma 1, la documentazione atte stante la permanenza dei requisiti ai fini del mantenimento delle associazioni nell'elenco dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2005.

 

B) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE

DEL COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI

DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

 

     Art. 9. (Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Costituzione e durata).

     1. Il Comitato, composto dall'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuna associazione iscritta nell'elenco in possesso dei requisiti di cui all'arto 2, comma 1, lett. h, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; continua ad esercitare comunque le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato che deve avvenire entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

     2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina, su designazione delle associazioni, i membri supplenti.

     3. Le designazioni dei membri effettivi del Comitato e dei rispettivi supplenti devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla data di inoltro della formale richiesta.

     4. Per le associazioni di cui alla apposita sezione dell'elenco di cui al precedente art. 2, comma 2, possono essere previste forme di rappresentanza congiunta.

     5. I componenti del Comitato possono essere sostituiti, su proposta delle associazioni interessate, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato).

     1. Il Comitato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.

     2. Il Comitato, presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge, nella prima seduta, il Vice Presidente, fra i membri designati dalle associazioni.

     3. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta, con relativa indica­zione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti in carica.

     4. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

     5. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     6. Ai lavori del Comitato possono partecipare, su invito, senza diritto di voto, anche soggetti esterni, in relazione alla specificità delle tematiche trattate.

     Il Comitato, in particolare, può avvalersi della consulenza delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia Regionale per la Protezione ambientai e (ARPA) e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

     Il Comitato può procedere alla audizione di Enti, Organizzazioni, Imprese e singoli cittadini.

     7. Il Comitato può costituire, nel proprio ambito, gruppi di lavoro ristretti per l'analisi di particolari tematiche o la realizzazione di specifiche ricerche, sottoponendo alla valutazione collegiale dei suoi componenti convocati in riunione plenaria le risultanze di tali indagini.

     8. La funzione di segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale di categoria non inferiore alla D, designato dall'Assessore competente e nominato con apposito atto.

     9. Il Comitato, entro due mesi dalla sua costituzione, approva il regolamento interno per lo svolgimento delle sue attività, sulla base del presente regolamento.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 8 del R.R. 11 febbraio 2014, n. 1.