§ 4.2.92 - R.R. 4 dicembre 2013, n. 6.
Norme di attuazione in materia di contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:04/12/2013
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Oneri di urbanizzazione)
Art. 3.  (Incidenza economica per insediamenti residenziali e per servizi)
Art. 4.  (Contributo di urbanizzazione per edifici residenziali e servizi)
Art. 5.  (Incidenza economica per insediamenti produttivi)
Art. 6.  (Contributo di urbanizzazione per edifici per attività produttive)
Art. 7.  (Opere di urbanizzazione con piano attuativo)
Art. 8.  (Opere di urbanizzazione con intervento diretto)
Art. 9.  (Proventi per organizzazioni religiose)
Art. 10.  (Costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali)
Art. 11.  (Superficie)
Art. 12.  (Criteri per edifici con caratteristiche superiori)
Art. 13.  (Criteri per determinare la quota del contributo per edifici residenziali)
Art. 14.  (Determinazione della quota di contributo per edifici non destinati alla residenza)
Art. 15.  (Equiparazione degli oneri di urbanizzazione)
Art. 16.  (Riduzione del contributo)
Art. 17.  (Aggiornamento del contributo)
Art. 18.  (Norme transitorie e finali)


§ 4.2.92 - R.R. 4 dicembre 2013, n. 6. [1]

Norme di attuazione in materia di contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

(B.U. 11 dicembre 2013, n. 55 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) detta norme in materia di contributo di costruzione di cui al Titolo III della stessa l.r. 1/2004.

 

TITOLO I

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 2. (Oneri di urbanizzazione)

1. Costituiscono mutamento della destinazione d'uso degli edifici, di cui all'articolo 24, comma 3 della l.r. 1/2004, gli interventi che comportano il passaggio tra le seguenti categorie, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse:

 

a) residenziale;

 

b) produttiva, compresa quella agricola;

 

c) attività di servizi come definite all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater della l.r. 1/2004 .

 

2. Il carico urbanistico di un insediamento o di una attività, di cui all'articolo 24, comma 3 della l.r. 1/2004, è rapportato alla quantità, qualità e destinazione d'uso previste, nonché all'insieme delle esigenze urbanistiche che l'insediamento o l'attività determinano in relazione ai servizi infrastrutturali, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali e funzionali necessarie. Il carico urbanistico si misura direttamente in relazione al tipo di insediamento o di attività tenendo conto della superficie utile coperta o delle unità immobiliari esistenti o realizzabili e indirettamente come numero di abitanti o utenti accertati o teoricamente prevedibili.

 

3. Il comune quantifica il contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base dei criteri stabiliti dal presente Titolo, tenendo conto dei casi di riduzione o esonero previsti all'articolo 26 della l.r. 1/2004, all'articolo 12 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), nonché previsti dal presente regolamento.

 

CAPO II

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PER SERVIZI

 

     Art. 3. (Incidenza economica per insediamenti residenziali e per servizi)

1. L'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), è determinata dal comune considerando i costi delle opere necessarie alla infrastrutturazione di uno o più insediamenti residenziali e per servizi tipo, aventi caratteristiche dimensionali, tipologiche, insediative e ambientali ricorrenti nel territorio comunale, applicando il prezziario regionale in vigore.

 

2. Il comune può stabilire, anche per determinati ambiti territoriali, una percentuale aggiuntiva dell'incidenza economica di cui al comma 1, per l'adeguamento di infrastrutture generali dovute all'incremento di utenza prodotta dagli interventi edilizi o per le necessità previste dal PRG, dal piano attuativo o da piani di settore. La percentuale aggiuntiva non può superare la misura del venti per cento.

 

3. L'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione secondaria di competenza comunale, di cui all'articolo 4, comma 1 del r.r. 9/2008, è determinata dal comune considerando i costi medi di ogni categoria di opera di cui il comune è dotato o intende dotarsi, in rapporto alla popolazione ed agli utenti effettivamente serviti, tenendo conto dei vari ambiti del territorio comunale ovvero dei bacini di utenza di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)).

 

4. L'incidenza economica di cui al comma 3 è calcolata rapportando ad ogni abitante o utente servito una superficie utile coperta dell'opera considerata, assumendo un rapporto variabile da 33 a 60 mq. per abitante/utente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del r.r. 7/2010 .

 

     Art. 4. (Contributo di urbanizzazione per edifici residenziali e servizi)

1. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici residenziali e per servizi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 e dall'articolo 28, comma 2 della l.r. 1/2004, è determinata dal comune applicando valori percentuali alla incidenza economica di cui all'articolo 3 per ogni mq. di superficie utile coperta dell'edificio.

 

2. I valori percentuali di cui al comma 1 sono previsti tenendo conto dei seguenti criteri:

 

a) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita:

 

1) in misura diversa e graduata per ciascun tipo di intervento relativo a nuova costruzione, a ristrutturazione urbanistica ed a ristrutturazione edilizia;

 

2) in misura analoga in rapporto a ciascun tipo di intervento di cui al punto 1) indipendentemente dall'insediamento in cui ricade l'intervento stesso, salvo quanto previsto alla lett. f) ;

 

b) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria è stabilita in misura maggiore per gli interventi relativi al mutamento della destinazione d'uso degli edifici da residenza a servizi, in quanto determina un aggravio del carico urbanistico e delle relative utenze;

 

c) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria è stabilita in misura minore per gli interventi relativi al mutamento della destinazione d'uso degli edifici da servizi a residenza;

 

d) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita in misura maggiore per gli interventi relativi al mutamento della destinazione d'uso degli edifici per attività produttive di cui all'articolo 5, comma 3 ad attività residenziale o per servizi, in quanto determina un aggravio del carico urbanistico;

 

e) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria per gli edifici a destinazione residenziale è stabilita in relazione all'utilizzo per residenza o servizi di superfici già destinate a pertinenze, equiparando il contributo stesso agli interventi di ristrutturazione edilizia e in misura inferiore se in assenza di opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia;

 

f) l'entità del contributo di urbanizzazione secondaria è stabilito in misura maggiore per le attività residenziali rispetto a quelle per servizi.

 

3. L'alloggio di custodia di attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale ai fini del contributo di urbanizzazione.

 

4. I valori percentuali stabiliti ai sensi del comma 2 sono fissati in misura ridotta nel caso di interventi realizzati negli insediamenti già urbanizzati anche parzialmente o negli insediamenti di cui all'articolo 18 del r.r. 7/2010 .

 

5. In caso di più interventi che interessano parti dell'edificio, i valori percentuali stabiliti ai sensi del comma 2 sono applicati alle singole parti di superficie utile coperta interessate dalle specifiche tipologie di intervento.

 

CAPO III

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

     Art. 5. (Incidenza economica per insediamenti produttivi)

1. L'incidenza economica per ogni mq. di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 3, comma 1 del r.r. 9/2008, è determinata dal comune considerando i costi delle opere necessarie alla infrastrutturazione di uno o più insediamenti produttivi tipo, aventi caratteristiche dimensionali, tipologiche, insediative e ambientali ricorrenti nel territorio comunale, applicando il preziario regionale in vigore.

 

2. Il comune può stabilire, anche per determinati ambiti territoriali, una percentuale aggiuntiva relativa all'incidenza economica di cui al comma 1, per l'adeguamento di infrastrutture generali dovute all'incremento di utenza prodotta dagli interventi edilizi, anche per la sosta dei mezzi pesanti o per la necessità prevista dal PRG, dal piano attuativo o da piani di settore. La percentuale aggiuntiva non può superare la misura del venti per cento.

 

3. Per edifici per attività produttive si intendono quelli destinati ad attività industriali, artigianali, agricoli ed estrattive, comprensive delle superfici per servizi strettamente connessi alle attività ed alla vendita dei prodotti aziendali.

 

4. L'incidenza economica per ogni mq. di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 4, comma 1 del r.r. 9/2008, è determinata considerando il costo medio delle opere e dei servizi ritenuti funzionali alle attività produttive, rapportato alle caratteristiche e dimensioni dell'insediamento produttivo di cui al comma 1.

 

5. Gli oneri relativi alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelli necessari alla sistemazione ambientale dei luoghi, nonché al contenimento della rumorosità, sono a totale carico del soggetto richiedente, in base alle vigenti normative.

 

     Art. 6. (Contributo di urbanizzazione per edifici per attività produttive)

1. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli edifici per attività produttive, ai fini del contributo previsto all'articolo 28, comma 1 della l.r. 1/2004, è determinata dal comune applicando valori percentuali alla incidenza economica di cui all'articolo 5 per ogni mq. di superficie utile coperta dell'edificio.

 

2. I valori percentuali di cui al comma 1, relativi alla quota di contributo di urbanizzazione primaria e secondaria, sono previsti:

 

a) in misura diversa e graduata in rapporto a ciascun tipo di intervento relativo a nuova costruzione, a ristrutturazione urbanistica ed a ristrutturazione edilizia;

 

b) in misura analoga in rapporto a ciascun tipo di intervento di cui alla lettera a), indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio e dall'insediamento in cui ricade l'intervento stesso.

 

3. I valori percentuali stabiliti ai sensi del comma 2 sono fissati in misura ridotta nel caso di interventi realizzati negli insediamenti già urbanizzati anche parzialmente o negli insediamenti di cui all'articolo 18 del r.r. 7/2010 .

 

4. In caso di più interventi che interessano parti dell'edificio, i valori percentuali stabiliti ai sensi del comma 2 sono applicati alle singole parti di superficie utile coperta interessate dalle specifiche tipologie di intervento.

 

CAPO IV

MODALITÀ APPLICATIVE

 

     Art. 7. (Opere di urbanizzazione con piano attuativo)

1. L'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante piano attuativo convenzionato ai sensi del Titolo III della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), ovvero mediante attuazione diretta con titolo abilitativo condizionato a convenzione o atto d'obbligo, comporta, in base alle indicazioni del comune, l'assunzione a carico del proprietario della effettiva realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria e delle dotazioni territoriali e funzionali relative all'intervento, nonché di quelle opere ritenute necessarie dal comune per l'allaccio a pubblici servizi ed infrastrutture esterne all'insediamento. È comunque dovuta la corresponsione della quota di contributo relativa all'adeguamento delle infrastrutture generali per l'incremento di utenza stabilita dal comune ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 5, comma 2.

 

2. Il comune, in sede di piano attuativo o titolo abilitativo condizionato alla stipula di una apposita convenzione o atto d'obbligo, può applicare le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 5 bis della l.r. 1/2004 destinando gli importi scomputati per la realizzazione, da parte del soggetto proponente, anche in eventuale compartecipazione con il comune, delle categorie di opere e servizi, anche infrastrutturali a rete o puntuali, rientranti nell'elenco delle urbanizzazioni primarie e secondarie di cui agli articoli 3, commi 1 e 4 comma 1 del r.r. 9/2008 .

 

3. La destinazione degli importi scomputati di cui al comma 2 può comprendere inoltre il reperimento di aree pubbliche e la realizzazione di dotazioni territoriali e funzionali e servizi eccedenti le quantità rese obbligatorie dalla normativa di settore, anche in riferimento ai bacini di utenza di cui all'articolo 7 del r.r. 7/2010 .

 

     Art. 8. (Opere di urbanizzazione con intervento diretto)

1. A scomputo totale o parziale della quota di contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il costo di costruzione, il comune può autorizzare l'intestatario del titolo abilitativo, mediante convenzione o atto d'obbligo, a farsi carico della realizzazione delle opere stesse, allegando all'atto d'obbligo idonea progettazione, secondo quantità, modalità e garanzia stabilite dal comune, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree o delle opere realizzate, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 2 della l.r. 1/2004 .

 

2. In sede di intervento edilizio diretto per edifici diversi dalla residenza il progetto deve prevedere, fatti salvi i casi di monetizzazione o di esclusione, la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali dimensionate in base all'attività insediata, ai sensi del r.r. 7/2010.

 

CAPO V

PROVENTI

 

     Art. 9. (Proventi per organizzazioni religiose)

1. Il comune, previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, destina una quota non inferiore all'otto per cento dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi.

 

2. La parte di tale quota corrispondente al cinquanta per cento dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata agli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, adeguamento sismico e per la messa in sicurezza o per interventi di prevenzione sismica di edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale.

 

3. La restante parte di quota pari al cinquanta per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata, oltre che per gli interventi di cui sopra, anche alla acquisizione di aree previste dal P.R.G. per chiese ed altri edifici per servizi religiosi da cedere gratuitamente in proprietà all'organizzazione religiosa, nonché per la costruzione di edifici per il culto e per le opere parrocchiali, di immobili destinati ad istituti religioso - educativi ed assistenziali e di attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive di uso pubblico.

 

4. I rapporti tra il comune e le organizzazioni religiose istituzionalmente competenti, derivanti dalla destinazione della quota dei proventi, sono oggetto di apposita convenzione.

 

5. Il comune d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria può stabilire per i casi di assoluta emergenza, gli interventi dì cui al comma 2 che assumono carattere di priorità.

 

TITOLO II

COSTO DI COSTRUZIONE

CAPO I

DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE

 

     Art. 10. (Costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali)

1. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o ampliamento di quelli esistenti, riferito a metro quadrato di superficie di cui all'articolo 25, comma 1 della l.r. 1/2004, è determinato in misura pari a euro/mq. 326,00, corrispondente al trenta per cento del costo totale dell'intervento di nuova costruzione per l'edilizia residenziale pubblica, stabilito in euro/mq. 1.554,00 in base al regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2 (Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), al quale è applicata una riduzione del trenta per cento corrispondente all'incidenza del costo dell'area, delle spese generali e tecniche e del contributo di costruzione.

 

     Art. 11. (Superficie)

1. La superficie alla quale si applica il costo unitario a metro quadrato di cui all'articolo 10, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, è costituita dalla superficie utile coperta dell'edificio computata come previsto all'articolo 17 del r.r. 9/2008 .

 

2. Il comune può ridurre, in tutto o in parte, la superficie di cui al comma 1 relativamente alle superfici pertinenziali non esonerati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della l.r. 1/2004 o che eccedono la tipologia o i limiti dimensionali previsti all'articolo 21 del r.r. 9/2008 .

 

3. Qualora le superfici pertinenziali di cui all'art. 21 del r.r. 9/2008 eccedano i limiti dimensionali previsti, il contributo è dovuto in relazione all'intera superficie.

 

     Art. 12. (Criteri per edifici con caratteristiche superiori)

1. Il comune, ai fini della eventuale identificazione degli edifici con caratteristiche superiori di cui all'articolo 25, comma 2 della l.r. 1/2004 per i quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione dell'edificio, può stabilire le classi di edifici e le percentuali di incremento del costo stesso tenendo conto della superficie degli alloggi e delle superfici pertinenziali connesse all'edificio che eccedono le tipologie o i limiti di superficie previsti all'articolo 9 del r.r. 2/2005 per l'edilizia residenziale pubblica.

 

2. La maggiorazione del costo di costruzione conseguente agli incrementi determinati ai sensi del comma 1 non può risultare comunque superiore al venti per cento.

 

CAPO II

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

 

     Art. 13. (Criteri per determinare la quota del contributo per edifici residenziali)

1. Il comune determina la quota del contributo per gli edifici di nuova costruzione residenziali o ampliamento di quelli esistenti, commisurato al costo di costruzione stabilito in applicazione del Capo I. La quota di contributo è determinata sulla base di apposita aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della l.r. 1/2004, non inferiore al cinque per cento e non superiore al venti per cento del costo determinato.

 

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004 si applica quanto previsto all'articolo 25, comma 5 della l.r. 1/2004, senza computare il costo degli interventi relativi agli extraspessori delle murature perimetrali e dei solai e degli spazi per soluzioni di architettura bioclimatica di cui agli articoli 37 e 38 della l.r. 1/2004, nonché senza computare il costo degli interventi di prevenzione sismica in applicazione della l.r. 18/2002 e del regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9 (Norme regolamentari di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 - Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

 

3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 2, l'aliquota è stabilita dal comune ai sensi dell'art. 25, comma 4 della l.r. 1/2004 . Nell'ambito degli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010, l'aliquota da applicare è pari al cinque per cento purché non si determini la variazione della destinazione d'uso di cui al comma 6 e fatte salve le esenzioni previste all'articolo 12 della l.r. 12/2008 .

 

4. Per interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 1/2004 e per quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono totale demolizione di fabbricati con modifica della sagoma e dell'area di sedime e la conseguente ricostruzione il contributo non può risultare superiore al sessanta per cento di quello determinato per i nuovi edifici, considerando a tale fine l'edificio oggetto di ricostruzione.

 

5. Per gli interventi su edifici residenziali esistenti concernenti l'ampliamento di unità immobiliari o la realizzazione di nuove unità immobiliari, il comune stabilisce l'aliquota da applicare al costo di costruzione relativo, indipendentemente dalle caratteristiche superiori di cui all'articolo 12 che si determinano con l'ampliamento.

 

6. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono anche il mutamento della destinazione d'uso, compreso quello previsto all'articolo 4, comma 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 34 della l.r. 1/2004, per la realizzazione di nuove attività residenziali e servizi o per l'ampliamento di quelli esistenti, il comune può stabilire una percentuale di incremento del contributo come determinato ai sensi dei commi 2 e 3.

 

7. Per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso, ovvero per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 34 della l.r. 1/2004, per nuove attività residenziali e servizi o ampliamento di quelli esistenti, realizzati senza opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia, il comune determina autonomamente la quota di contributo non inferiore ad euro trecento e non superiore ad euro tremila, in rapporto alla superficie utile coperta interessata dall'intervento.

 

     Art. 14. (Determinazione della quota di contributo per edifici non destinati alla residenza)

1. Il comune, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 della l.r. 1/2004, determina la quota di contributo afferente gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione relativi ad edifici o parti di essi per attività di servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. g-quater della l.r. 1/2004, anche relativamente al cambio della destinazione d'uso, applicando una aliquota non superiore al dieci per cento del costo documentato di costruzione, da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività.

 

2. L'aliquota di cui al comma 1 è stabilita in misura inferiore nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica rispetto a quelli di nuova costruzione.

 

TITOLO III

EQUIPARAZIONI, RIDUZIONI E AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO

 

     Art. 15. (Equiparazione degli oneri di urbanizzazione)

1. Il comune, nelle aree di cui all'articolo 30, commi 2 e 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e all'articolo 23, comma 5 della l.r. 1/2004, stabilisce gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità ai valori del contributo stabiliti dalla provincia per consentire equiparazione tra aree aventi rilevanza sovracomunale.

 

2. La provincia stabilisce i valori del contributo di cui al comma 1 in base alle disposizioni di cui al Titolo I, tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche nonché della dotazione di servizi relativi alle aree interessate con incrementi della incidenza economica degli oneri non superiore al venti per cento.

 

3. In assenza del provvedimento della provincia il comune applica gli oneri determinati ai sensi del presente regolamento relativamente al proprio ambito territoriale.

 

     Art. 16. (Riduzione del contributo)

1. Il comune, fatti salvi casi di riduzione o esonero previsti all'articolo 26 della l.r. 1/2004, all'articolo 12 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), nonché previsti dal presente regolamento, prevede, in favore di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla l.r. 17/2008, la riduzione del contributo di costruzione del trenta per cento in caso di certificazione dell'edificio in classe A e del quindici per cento in caso di certificazione B.

 

2. Il contributo dovuto sul costo di costruzione, determinato è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza e servizi che prevedono un adeguamento sismico o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l'adeguamento, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio), sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato.

 

3. Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria determinato, è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza, servizi o attività produttive che prevedono un adeguamento sismico o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l'adeguamento, di cui al d.m. 14 gennaio 2008, ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui alla l.r. 18/2002, sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato.

 

     Art. 17. (Aggiornamento del contributo)

1. Ai fini dell'articolo 16, comma 4 e dell'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 1/2004, il contributo di costruzione non è dovuto per opere edilizie di completamento relative a edifici che risultano completamente realizzati per le parti strutturali.

 

2. Ai fini dell'articolo 16, comma 4 della l.r. 1/2004, per le opere di completamento, qualora gli edifici non risultano completamente realizzati per le parti strutturali, il contributo di costruzione è dovuto solo per la parte strutturale mancante rispetto al titolo abilitativo, limitatamente al solo importo derivante da eventuali incrementi o modifiche della modalità di determinazione del contributo stesso.

 

3. Per interventi che, in corso d'opera, comportano aumento della superficie utile coperta complessiva o modifica delle caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 12, il contributo sul costo di costruzione è determinato in base alla differenza tra quello ricalcolato per l'intero intervento e quello determinato al momento del rilascio del titolo abilitativo iniziale. Per le superfici assentite con il titolo abilitativo iniziale non sono applicati eventuali incrementi del costo unitario successivamente intervenuti.

 

4. Il comune, a seguito di richiesta dell'interessato, è tenuto:

 

a) in caso di rinuncia o decadenza del titolo abilitativo, alla restituzione dell'intero importo del contributo di costruzione;

 

b) in caso di un nuovo titolo abilitativo in variante che comporta la riduzione delle caratteristiche originarie dell'intervento, alla restituzione della parte del contributo di costruzione relativa alla differenza rispetto agli interventi interessati dal titolo abilitativo medesimo.

 

5. In caso di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della l.r. 1/2004, non è dovuto ulteriore contributo di costruzione.

 

6. Non è dovuto alcun contributo nel caso di interventi di mutamento della destinazione d'uso, di diversa utilizzazione di un edificio, o di modifica delle condizioni edilizie dell'edificio stesso, qualora si riconducano la destinazione o le condizioni edilizie a quelli precedenti agli interventi stessi o comunque qualora la quota di contributo risulti inferiore a quella già corrisposta per precedenti interventi.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE, FINALI

 

     Art. 18. (Norme transitorie e finali)

1. Per le varianti in corso d'opera presentate dalla data del 1 gennaio 2016, che comportano aumento della superficie utile coperta degli edifici o modifica della destinazione d'uso, relative ad interventi il cui contributo di costruzione è stato determinato in sede del relativo titolo abilitativo ai sensi delle disposizioni previgenti alla stessa data, il contributo stesso è determinato ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alla sola superficie utile coperta in aumento o al cambio di destinazione d'uso.

 

2. I comuni adottano i provvedimenti comunali in applicazione del presente regolamento entro e non oltre il 31 ottobre 2015 e li trasmettono alla Regione che provvede alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Sistema Informativo Regionale Ambientale e Territoriale (SIAT) e l'efficacia dei provvedimenti stessi decorre dal 1 gennaio 2016. Il comune è tenuto a pubblicare i provvedimenti nel proprio sito istituzionale.

 

3. Fino alla data del 31 dicembre 2015 i comuni adeguano annualmente il costo di costruzione, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 374, nel rispetto e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3 della l.r. 1/2004 .

 

4. Fino alla data del 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi i provvedimenti comunali adottati ai sensi dei decreti del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373 e n. 374, anche per le istanze relative a titoli abilitativi dichiarate ricevibili alla stessa data.

 

5. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5, 6, comma 4, 7, 9, 13, comma 4, 16 e 17 si applicano dalla pubblicazione del presente regolamento nel BUR e prevalgono sulle corrispondenti disposizioni in materia di interventi edilizi che comportano la riduzione del rischio sismico e risparmio energetico di cui ai dd.p.g.r. nn. 373/1998 e 374/1998.

 

6. I comuni, al fine di sostenere l'attività edilizia nella fase di crisi economica, possono ridurre, per un periodo non superiore a due anni dalla data del 1 gennaio 2016, fino ad un massimo del trenta per cento, i valori del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati ai sensi degli artt. 4 e 6.


[1] Abrogato dall'art. 144 del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2.