Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 04/12/2013 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Oneri di urbanizzazione) |
Art. 3. (Incidenza economica per insediamenti residenziali e per servizi) |
Art. 4. (Contributo di urbanizzazione per edifici residenziali e servizi) |
Art. 5. (Incidenza economica per insediamenti produttivi) |
Art. 6. (Contributo di urbanizzazione per edifici per attività produttive) |
Art. 7. (Opere di urbanizzazione con piano attuativo) |
Art. 8. (Opere di urbanizzazione con intervento diretto) |
Art. 9. (Proventi per organizzazioni religiose) |
Art. 10. (Costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali) |
Art. 11. (Superficie) |
Art. 12. (Criteri per edifici con caratteristiche superiori) |
Art. 13. (Criteri per determinare la quota del contributo per edifici residenziali) |
Art. 14. (Determinazione della quota di contributo per edifici non destinati alla residenza) |
Art. 15. (Equiparazione degli oneri di urbanizzazione) |
Art. 16. (Riduzione del contributo) |
Art. 17. (Aggiornamento del contributo) |
Art. 18. (Norme transitorie e finali) |
§ 4.2.92 - R.R. 4 dicembre 2013, n. 6. [1]
Norme di attuazione in materia di contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).
(B.U. 11 dicembre 2013, n. 55 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della
TITOLO I
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2. (Oneri di urbanizzazione)
1. Costituiscono mutamento della destinazione d'uso degli edifici, di cui all'articolo 24, comma 3 della
a) residenziale;
b) produttiva, compresa quella agricola;
c) attività di servizi come definite all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater della
2. Il carico urbanistico di un insediamento o di una attività, di cui all'articolo 24, comma 3 della
3. Il comune quantifica il contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base dei criteri stabiliti dal presente Titolo, tenendo conto dei casi di riduzione o esonero previsti all'articolo 26 della
CAPO II
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PER SERVIZI
Art. 3. (Incidenza economica per insediamenti residenziali e per servizi)
1. L'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 3, comma 1 del
2. Il comune può stabilire, anche per determinati ambiti territoriali, una percentuale aggiuntiva dell'incidenza economica di cui al comma 1, per l'adeguamento di infrastrutture generali dovute all'incremento di utenza prodotta dagli interventi edilizi o per le necessità previste dal PRG, dal piano attuativo o da piani di settore. La percentuale aggiuntiva non può superare la misura del venti per cento.
3. L'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione secondaria di competenza comunale, di cui all'articolo 4, comma 1 del
4. L'incidenza economica di cui al comma 3 è calcolata rapportando ad ogni abitante o utente servito una superficie utile coperta dell'opera considerata, assumendo un rapporto variabile da 33 a 60 mq. per abitante/utente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del
Art. 4. (Contributo di urbanizzazione per edifici residenziali e servizi)
1. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici residenziali e per servizi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 e dall'articolo 28, comma 2 della
2. I valori percentuali di cui al comma 1 sono previsti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita:
1) in misura diversa e graduata per ciascun tipo di intervento relativo a nuova costruzione, a ristrutturazione urbanistica ed a ristrutturazione edilizia;
2) in misura analoga in rapporto a ciascun tipo di intervento di cui al punto 1) indipendentemente dall'insediamento in cui ricade l'intervento stesso, salvo quanto previsto alla lett. f) ;
b) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria è stabilita in misura maggiore per gli interventi relativi al mutamento della destinazione d'uso degli edifici da residenza a servizi, in quanto determina un aggravio del carico urbanistico e delle relative utenze;
c) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria è stabilita in misura minore per gli interventi relativi al mutamento della destinazione d'uso degli edifici da servizi a residenza;
d) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita in misura maggiore per gli interventi relativi al mutamento della destinazione d'uso degli edifici per attività produttive di cui all'articolo 5, comma 3 ad attività residenziale o per servizi, in quanto determina un aggravio del carico urbanistico;
e) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria per gli edifici a destinazione residenziale è stabilita in relazione all'utilizzo per residenza o servizi di superfici già destinate a pertinenze, equiparando il contributo stesso agli interventi di ristrutturazione edilizia e in misura inferiore se in assenza di opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia;
f) l'entità del contributo di urbanizzazione secondaria è stabilito in misura maggiore per le attività residenziali rispetto a quelle per servizi.
3. L'alloggio di custodia di attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale ai fini del contributo di urbanizzazione.
4. I valori percentuali stabiliti ai sensi del comma 2 sono fissati in misura ridotta nel caso di interventi realizzati negli insediamenti già urbanizzati anche parzialmente o negli insediamenti di cui all'articolo 18 del
5. In caso di più interventi che interessano parti dell'edificio, i valori percentuali stabiliti ai sensi del comma 2 sono applicati alle singole parti di superficie utile coperta interessate dalle specifiche tipologie di intervento.
CAPO III
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 5. (Incidenza economica per insediamenti produttivi)
1. L'incidenza economica per ogni mq. di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 3, comma 1 del
2. Il comune può stabilire, anche per determinati ambiti territoriali, una percentuale aggiuntiva relativa all'incidenza economica di cui al comma 1, per l'adeguamento di infrastrutture generali dovute all'incremento di utenza prodotta dagli interventi edilizi, anche per la sosta dei mezzi pesanti o per la necessità prevista dal PRG, dal piano attuativo o da piani di settore. La percentuale aggiuntiva non può superare la misura del venti per cento.
3. Per edifici per attività produttive si intendono quelli destinati ad attività industriali, artigianali, agricoli ed estrattive, comprensive delle superfici per servizi strettamente connessi alle attività ed alla vendita dei prodotti aziendali.
4. L'incidenza economica per ogni mq. di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 4, comma 1 del
5. Gli oneri relativi alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelli necessari alla sistemazione ambientale dei luoghi, nonché al contenimento della rumorosità, sono a totale carico del soggetto richiedente, in base alle vigenti normative.
Art. 6. (Contributo di urbanizzazione per edifici per attività produttive)
1. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli edifici per attività produttive, ai fini del contributo previsto all'articolo 28, comma 1 della
2. I valori percentuali di cui al comma 1, relativi alla quota di contributo di urbanizzazione primaria e secondaria, sono previsti:
a) in misura diversa e graduata in rapporto a ciascun tipo di intervento relativo a nuova costruzione, a ristrutturazione urbanistica ed a ristrutturazione edilizia;
b) in misura analoga in rapporto a ciascun tipo di intervento di cui alla lettera a), indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio e dall'insediamento in cui ricade l'intervento stesso.
3. I valori percentuali stabiliti ai sensi del comma 2 sono fissati in misura ridotta nel caso di interventi realizzati negli insediamenti già urbanizzati anche parzialmente o negli insediamenti di cui all'articolo 18 del
4. In caso di più interventi che interessano parti dell'edificio, i valori percentuali stabiliti ai sensi del comma 2 sono applicati alle singole parti di superficie utile coperta interessate dalle specifiche tipologie di intervento.
CAPO IV
MODALITÀ APPLICATIVE
Art. 7. (Opere di urbanizzazione con piano attuativo)
1. L'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante piano attuativo convenzionato ai sensi del Titolo III della
2. Il comune, in sede di piano attuativo o titolo abilitativo condizionato alla stipula di una apposita convenzione o atto d'obbligo, può applicare le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 5 bis della
3. La destinazione degli importi scomputati di cui al comma 2 può comprendere inoltre il reperimento di aree pubbliche e la realizzazione di dotazioni territoriali e funzionali e servizi eccedenti le quantità rese obbligatorie dalla normativa di settore, anche in riferimento ai bacini di utenza di cui all'articolo 7 del
Art. 8. (Opere di urbanizzazione con intervento diretto)
1. A scomputo totale o parziale della quota di contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il costo di costruzione, il comune può autorizzare l'intestatario del titolo abilitativo, mediante convenzione o atto d'obbligo, a farsi carico della realizzazione delle opere stesse, allegando all'atto d'obbligo idonea progettazione, secondo quantità, modalità e garanzia stabilite dal comune, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree o delle opere realizzate, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 2 della
2. In sede di intervento edilizio diretto per edifici diversi dalla residenza il progetto deve prevedere, fatti salvi i casi di monetizzazione o di esclusione, la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali dimensionate in base all'attività insediata, ai sensi del
CAPO V
PROVENTI
Art. 9. (Proventi per organizzazioni religiose)
1. Il comune, previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, destina una quota non inferiore all'otto per cento dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi.
2. La parte di tale quota corrispondente al cinquanta per cento dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata agli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, adeguamento sismico e per la messa in sicurezza o per interventi di prevenzione sismica di edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale.
3. La restante parte di quota pari al cinquanta per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata, oltre che per gli interventi di cui sopra, anche alla acquisizione di aree previste dal P.R.G. per chiese ed altri edifici per servizi religiosi da cedere gratuitamente in proprietà all'organizzazione religiosa, nonché per la costruzione di edifici per il culto e per le opere parrocchiali, di immobili destinati ad istituti religioso - educativi ed assistenziali e di attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive di uso pubblico.
4. I rapporti tra il comune e le organizzazioni religiose istituzionalmente competenti, derivanti dalla destinazione della quota dei proventi, sono oggetto di apposita convenzione.
5. Il comune d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria può stabilire per i casi di assoluta emergenza, gli interventi dì cui al comma 2 che assumono carattere di priorità.
TITOLO II
COSTO DI COSTRUZIONE
CAPO I
DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE
Art. 10. (Costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali)
1. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o ampliamento di quelli esistenti, riferito a metro quadrato di superficie di cui all'articolo 25, comma 1 della
Art. 11. (Superficie)
1. La superficie alla quale si applica il costo unitario a metro quadrato di cui all'articolo 10, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, è costituita dalla superficie utile coperta dell'edificio computata come previsto all'articolo 17 del
2. Il comune può ridurre, in tutto o in parte, la superficie di cui al comma 1 relativamente alle superfici pertinenziali non esonerati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della
3. Qualora le superfici pertinenziali di cui all'art. 21 del
Art. 12. (Criteri per edifici con caratteristiche superiori)
1. Il comune, ai fini della eventuale identificazione degli edifici con caratteristiche superiori di cui all'articolo 25, comma 2 della
2. La maggiorazione del costo di costruzione conseguente agli incrementi determinati ai sensi del comma 1 non può risultare comunque superiore al venti per cento.
CAPO II
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE
Art. 13. (Criteri per determinare la quota del contributo per edifici residenziali)
1. Il comune determina la quota del contributo per gli edifici di nuova costruzione residenziali o ampliamento di quelli esistenti, commisurato al costo di costruzione stabilito in applicazione del Capo I. La quota di contributo è determinata sulla base di apposita aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della
3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 2, l'aliquota è stabilita dal comune ai sensi dell'art. 25, comma 4 della
4. Per interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) della
5. Per gli interventi su edifici residenziali esistenti concernenti l'ampliamento di unità immobiliari o la realizzazione di nuove unità immobiliari, il comune stabilisce l'aliquota da applicare al costo di costruzione relativo, indipendentemente dalle caratteristiche superiori di cui all'articolo 12 che si determinano con l'ampliamento.
6. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono anche il mutamento della destinazione d'uso, compreso quello previsto all'articolo 4, comma 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 34 della
7. Per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso, ovvero per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 34 della
Art. 14. (Determinazione della quota di contributo per edifici non destinati alla residenza)
1. Il comune, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 della
2. L'aliquota di cui al comma 1 è stabilita in misura inferiore nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica rispetto a quelli di nuova costruzione.
TITOLO III
EQUIPARAZIONI, RIDUZIONI E AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO
Art. 15. (Equiparazione degli oneri di urbanizzazione)
1. Il comune, nelle aree di cui all'articolo 30, commi 2 e 3 della
2. La provincia stabilisce i valori del contributo di cui al comma 1 in base alle disposizioni di cui al Titolo I, tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche nonché della dotazione di servizi relativi alle aree interessate con incrementi della incidenza economica degli oneri non superiore al venti per cento.
3. In assenza del provvedimento della provincia il comune applica gli oneri determinati ai sensi del presente regolamento relativamente al proprio ambito territoriale.
Art. 16. (Riduzione del contributo)
1. Il comune, fatti salvi casi di riduzione o esonero previsti all'articolo 26 della
2. Il contributo dovuto sul costo di costruzione, determinato è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della
3. Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria determinato, è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della
Art. 17. (Aggiornamento del contributo)
1. Ai fini dell'articolo 16, comma 4 e dell'art. 20, comma 1, lett. b) della
2. Ai fini dell'articolo 16, comma 4 della
3. Per interventi che, in corso d'opera, comportano aumento della superficie utile coperta complessiva o modifica delle caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 12, il contributo sul costo di costruzione è determinato in base alla differenza tra quello ricalcolato per l'intero intervento e quello determinato al momento del rilascio del titolo abilitativo iniziale. Per le superfici assentite con il titolo abilitativo iniziale non sono applicati eventuali incrementi del costo unitario successivamente intervenuti.
4. Il comune, a seguito di richiesta dell'interessato, è tenuto:
a) in caso di rinuncia o decadenza del titolo abilitativo, alla restituzione dell'intero importo del contributo di costruzione;
b) in caso di un nuovo titolo abilitativo in variante che comporta la riduzione delle caratteristiche originarie dell'intervento, alla restituzione della parte del contributo di costruzione relativa alla differenza rispetto agli interventi interessati dal titolo abilitativo medesimo.
5. In caso di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della
6. Non è dovuto alcun contributo nel caso di interventi di mutamento della destinazione d'uso, di diversa utilizzazione di un edificio, o di modifica delle condizioni edilizie dell'edificio stesso, qualora si riconducano la destinazione o le condizioni edilizie a quelli precedenti agli interventi stessi o comunque qualora la quota di contributo risulti inferiore a quella già corrisposta per precedenti interventi.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE, FINALI
Art. 18. (Norme transitorie e finali)
1. Per le varianti in corso d'opera presentate dalla data del 1 gennaio 2016, che comportano aumento della superficie utile coperta degli edifici o modifica della destinazione d'uso, relative ad interventi il cui contributo di costruzione è stato determinato in sede del relativo titolo abilitativo ai sensi delle disposizioni previgenti alla stessa data, il contributo stesso è determinato ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alla sola superficie utile coperta in aumento o al cambio di destinazione d'uso.
2. I comuni adottano i provvedimenti comunali in applicazione del presente regolamento entro e non oltre il 31 ottobre 2015 e li trasmettono alla Regione che provvede alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Sistema Informativo Regionale Ambientale e Territoriale (SIAT) e l'efficacia dei provvedimenti stessi decorre dal 1 gennaio 2016. Il comune è tenuto a pubblicare i provvedimenti nel proprio sito istituzionale.
3. Fino alla data del 31 dicembre 2015 i comuni adeguano annualmente il costo di costruzione, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 374, nel rispetto e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3 della
4. Fino alla data del 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi i provvedimenti comunali adottati ai sensi dei decreti del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373 e n. 374, anche per le istanze relative a titoli abilitativi dichiarate ricevibili alla stessa data.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5, 6, comma 4, 7, 9, 13, comma 4, 16 e 17 si applicano dalla pubblicazione del presente regolamento nel BUR e prevalgono sulle corrispondenti disposizioni in materia di interventi edilizi che comportano la riduzione del rischio sismico e risparmio energetico di cui ai dd.p.g.r. nn. 373/1998 e 374/1998.
6. I comuni, al fine di sostenere l'attività edilizia nella fase di crisi economica, possono ridurre, per un periodo non superiore a due anni dalla data del 1 gennaio 2016, fino ad un massimo del trenta per cento, i valori del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati ai sensi degli artt. 4 e 6.
[1] Abrogato dall'art. 144 del