Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 formazione professionale |
Data: | 16/07/2020 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni all'art. 1) |
Art. 2. (Modificazione ed integrazione all'art. 2) |
Art. 3. (Integrazione all'art. 3) |
Art. 4. (Modificazione all'art. 5) |
Art. 5. (Disposizione transitoria) |
§ 3.8.43 - L.R. 16 luglio 2020, n. 6.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale).
(B.U. 22 luglio 2020, n. 62 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Integrazioni all'art. 1)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
" 2 bis. La Regione, in attuazione del comma 1, persegue in particolare:
a) la centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, l'innalzamento dei livelli culturali e professionali, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l'inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro;
b) la libertà di scelta educativa della famiglia, prestando particolare attenzione alle famiglie economicamente svantaggiate degli studenti che frequentano gli istituti di istruzione e gli organismi di formazione ricompresi nel sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2;
c) la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, soprattutto al fine di differenziare e valorizzare la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, con particolare attenzione alle fasce a maggior rischio di dispersione scolastica e formativa, e di rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento dei giovani. ".
Art. 2. (Modificazione ed integrazione all'art. 2)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
" 1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema regionale, che opera in coerenza con il sistema regionale dell'apprendimento permanente di cui alla
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
" 2 bis. La Regione, per le finalità di cui al comma 2, favorisce e sostiene la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2 del
Art. 3. (Integrazione all'art. 3)
1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 3 della
Art. 4. (Modificazione all'art. 5)
1. L'articolo 5 della
" 1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevede:
a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del
b) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del
1) apprendistato, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;
2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;
3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni;
c) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 4, comma 4 del
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS).
3. La Regione favorisce i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui all'articolo 8 del
4. La Giunta regionale con proprie deliberazioni stabilisce annualmente le modalità di attuazione dei percorsi pluriennali di cui al presente articolo e assicura la concertazione e il coordinamento fra tutti i soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 3, anche allo scopo di elaborare indicazioni e proposte per la Conferenza di Servizio permanente per l'attuazione del
Art. 5. (Disposizione transitoria)
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 quater, dell'articolo 3 della