§ 3.8.43 - L.R. 16 luglio 2020, n. 6.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:16/07/2020
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all'art. 1)
Art. 2.  (Modificazione ed integrazione all'art. 2)
Art. 3.  (Integrazione all'art. 3)
Art. 4.  (Modificazione all'art. 5)
Art. 5.  (Disposizione transitoria)


§ 3.8.43 - L.R. 16 luglio 2020, n. 6.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale).

(B.U. 22 luglio 2020, n. 62 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Integrazioni all'art. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del Sistema regionale di istruzione e formazione professionale), dopo le parole: " della legge 10 dicembre 2014, n. 183) " sono aggiunte le seguenti: ", alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ed al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2013 è aggiunto il seguente:

" 2 bis. La Regione, in attuazione del comma 1, persegue in particolare:

a) la centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, l'innalzamento dei livelli culturali e professionali, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l'inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro;

b) la libertà di scelta educativa della famiglia, prestando particolare attenzione alle famiglie economicamente svantaggiate degli studenti che frequentano gli istituti di istruzione e gli organismi di formazione ricompresi nel sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2;

c) la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, soprattutto al fine di differenziare e valorizzare la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, con particolare attenzione alle fasce a maggior rischio di dispersione scolastica e formativa, e di rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento dei giovani. ".

 

     Art. 2. (Modificazione ed integrazione all'art. 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2013 è sostituito dal seguente:

" 1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema regionale, che opera in coerenza con il sistema regionale dell'apprendimento permanente di cui alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro). ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2013, è aggiunto il seguente:

" 2 bis. La Regione, per le finalità di cui al comma 2, favorisce e sostiene la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007, n. 40, quale modalità organizzativa che consente una efficace ed efficiente collaborazione tra il sistema educativo e il sistema socio-economico, in una logica di rete. ".

 

     Art. 3. (Integrazione all'art. 3)

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 3 della l.r. 30/2013 è inserito il seguente: " 2 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina procedure, modalità, requisiti e standard di qualità per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui al comma 1. ".

 

     Art. 4. (Modificazione all'art. 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 30/2013, è sostituito dal seguente:

" 1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevede:

a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005 presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo;

b) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3, nell'ambito del sistema duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 settembre 2015, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo. Tali percorsi sono articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:

1) apprendistato, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;

2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;

3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni;

c) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 4, comma 4 del d.lgs. 61/2017 presso gli istituti professionali statali, in via sussidiaria rispetto all'offerta formativa indicata alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018 e con le modalità definite attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale.

2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS).

3. La Regione favorisce i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui all'articolo 8 del d.lgs. 61/2017, con le modalità stabilite dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 22 maggio 2018.

4. La Giunta regionale con proprie deliberazioni stabilisce annualmente le modalità di attuazione dei percorsi pluriennali di cui al presente articolo e assicura la concertazione e il coordinamento fra tutti i soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 3, anche allo scopo di elaborare indicazioni e proposte per la Conferenza di Servizio permanente per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) in materia di istruzione e formazione professionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria. ".

 

     Art. 5. (Disposizione transitoria)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 quater, dell'articolo 3 della l.r. 30/2013, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.