Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 29/10/2013 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 13/1993 |
§ 5.4.227 - L.R. 29 ottobre 2013, n. 61.
Norme per la nomina del Segretario dell’Autorità di bacino del Reno. Modifiche alla l.r. 13/1993.
(B.U. 4 novembre 2013, n. 51)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Al fine del contenimento della spesa pubblica, in conformità e in accordo a quanto già previsto dalla Regione Emilia-Romagna con la propria
a) la nomina del Segretario avvenga tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale;
b) al Segretario sia mantenuta la retribuzione in essere presso l’ente di appartenenza per l’espletamento delle funzioni dirigenziali.
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4
1. Il Segretario dell’Autorità di bacino del Reno, disciplinato dall’articolo 8 dell’intesa interregionale, è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, previo nulla osta dell'ente di appartenenza, e resta in carica cinque anni, ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell’Autorità di bacino. Al Segretario spetta la retribuzione già fissata presso l’ente di appartenenza.
2. Il Segretario può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico.
3. L’atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione. ”.