§ 5.4.227 - L.R. 29 ottobre 2013, n. 61.
Norme per la nomina del Segretario dell’Autorità di bacino del Reno. Modifiche alla l.r. 13/1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:29/10/2013
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 13/1993


§ 5.4.227 - L.R. 29 ottobre 2013, n. 61.

Norme per la nomina del Segretario dell’Autorità di bacino del Reno. Modifiche alla l.r. 13/1993.

(B.U. 4 novembre 2013, n. 51)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 170, comma 2 bis;

 

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1992 n. 25 (Norme per il funzionamento dell’Autorità di bacino del Reno);

 

Vista la legge regionale 15 marzo 1993, n. 13 (Norme per il funzionamento dell’autorità di bacino del Reno);

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 183 (Approvazione intesa interregionale per la costituzione dell’autorità di bacino del fiume Reno. L. 183/89 art.15);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica, in conformità e in accordo a quanto già previsto dalla Regione Emilia-Romagna con la propria legge regionale 26 luglio 2012, n. 9, con cui ha modificato l’articolo 2 della l.r. 25/1992 relativa alla costituzione e al funzionamento dell’Autorità di bacino del Reno, è opportuno stabilire che:

 

a) la nomina del Segretario avvenga tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale;

b) al Segretario sia mantenuta la retribuzione in essere presso l’ente di appartenenza per l’espletamento delle funzioni dirigenziali.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 13/1993

1. L’articolo 4 della legge regionale 15 marzo 1993, n. 13 (Norme per il funzionamento dell’autorità di bacino del Reno), è sostituito dal seguente:

“Art. 4

1. Il Segretario dell’Autorità di bacino del Reno, disciplinato dall’articolo 8 dell’intesa interregionale, è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, previo nulla osta dell'ente di appartenenza, e resta in carica cinque anni, ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell’Autorità di bacino. Al Segretario spetta la retribuzione già fissata presso l’ente di appartenenza.

2. Il Segretario può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico.

3. L’atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione. ”.