Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 14/03/2012 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione della rubrica del titolo IV della l.r. 26/2009 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 26/2009 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 26/2009 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 26/2009 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 26/2009 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 26/2009 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 26/2009 |
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 35 della l.r. 26/2009 |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 26/2009 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 26/2009 |
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 26/2009 |
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 26/2009 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 26/2009 |
Art. 14. Abrogazione dell’articolo 41 della l.r. 26/2009 |
Art. 15. Disposizioni finali |
§ 1.3.22 - L.R. 14 marzo 2012, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.
(B.U. 21 marzo 2012, n. 12)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 4, dello Statuto;
Vista la
Visto il parere favorevole condizionato espresso dalla Prima Commissione consiliare in data 8 febbraio 2012;
Considerato quanto segue:
1. È necessario intervenire sull’articolazione organizzativa degli interventi in favore dei toscani nel mondo allo scopo di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza degli interventi e una migliore funzionalità degli organismi finalizzata ad una integrazione progressiva delle politiche, da quelle inerenti la cooperazione internazionale a quelle in favore dei toscani all’estero, con quelle di promozione economica ed internazionalizzazione;
2. Al fine di migliorare il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all’estero, in special modo nella promozione delle eccellenze toscane nei paesi di residenza, è stata allargata la base di riferimento ai soggetti che risiedono temporaneamente all’estero, per motivi di studio o lavoro e che possono diventare anch’essi membri di una rete di soggetti toscani o “amici” della Toscana da utilizzare come “ambasciatori” delle eccellenze della Regione;
3. Per conseguire una maggiore efficacia nella necessaria azione di semplificazione burocratica e di alleggerimento degli organismi di rappresentanza, è opportuno delegificare in parte la disciplina trasferendo alla fonte regolamentare la determinazione quantitativa dei soggetti che compongono il Comitato direttivo dei toscani all’estero e le modalità di funzionamento del Comitato medesimo;
4. Le condizioni espresse dalla Prima Commissione consiliare sono state integralmente accolte, con conseguente modifica del testo;
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione della rubrica del titolo IV della
1. La rubrica del titolo IV della
Art. 2. Modifiche all’articolo 28 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 della
“e bis) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all’estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 28 della
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“Art. 29
Destinatari degli interventi
1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:
a) i cittadini residenti in Toscana all’atto dell’espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all’estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di permanenza all’estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
b) i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all’atto dell’espatrio ma che non beneficiano di analoghi interventi da parte della regione in cui sono residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all’estero o che rientrano in Toscana con la residenza dopo un periodo di permanenza all’estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
c) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
d) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;
e) gli enti locali della Toscana;
f) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
g) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 28, comma 1, lettere e) ed e bis).
2. Il regolamento previsto dall’articolo 37 detta i criteri per la definizione della temporaneità della residenza all’estero. 3. I cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b).”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 30 della
1. La rubrica dell’articolo 30 della
2. Al comma 1 dell’articolo 30 della
3. Il comma 3 dell’articolo 30 della
“3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:
a) riconosce le associazioni ed i gruppi;
b) accerta l’eventuale perdita dei requisiti prescritti;
c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 37.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 31 della
1. Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell’articolo 31 della
2. Al comma 1 dell’articolo 31 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 33 della
1. Nella rubrica e nel comma 1 dell’articolo 33 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 34 della
1. Nella rubrica e nei commi 1 e 3 dell’articolo 34 della
2. Il comma 2 dell’articolo 34 della
“2. L’Assemblea dei toscani nel mondo è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o assessore da lui delegato ed è composta da:
a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;
b) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 30 e 31;
c) i coordinatori di area geografica di cui agli articoli 38 e 39.”.
3. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 34 della
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della
“3 bis. Con la finalità di garantire un’ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità nel mondo, l’assemblea si può riunire in una specifica sessione “giovani”, la cui partecipazione è riservata ai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell’articolo 31, e ai coordinatori di area geografica dei giovani toscani nel mondo.”.
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 35 della
1. L’articolo 35 della
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 36 della
1. L’articolo 36 della
“Art. 36
Comitato direttivo dei toscani nel mondo
1. E’ istituito il Comitato direttivo dei toscani nel mondo, con funzioni di:
a) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani nel mondo e loro famiglie;
b) formulazione di indirizzi ai fini della attuazione del piano integrato per le attività internazionali e per la costituzione delle associazioni dei toscani nel mondo.
2. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore da lui delegato.
3. Del Comitato direttivo fanno parte, nel numero e nei modi stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 37, i coordinatori di area geografica, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero, delle associazioni rappresentative delle categorie economiche, della Conferenza Regione-
Università, delle associazioni di volontariato con sede in Toscana la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo e delle organizzazioni del tempo libero.
4. Il regolamento di cui all’articolo 37 disciplina le modalità di funzionamento del Comitato direttivo.
5. Il Comitato direttivo può nominare al proprio interno un ufficio di presidenza per l’esercizio dei propri compiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 37.
6. I componenti del Comitato direttivo possono partecipare senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea dei toscani nel mondo.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 37 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della
“1 bis. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:
a) i criteri per la definizione di temporanea permanenza all’estero ai sensi dell’articolo 29;
b) l’individuazione delle aree geografiche omogenee ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge.
c) le modalità per la revoca del riconoscimento delle associazioni e dei gruppi di cui all’articolo 30.”.
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 38 della
1. L’articolo 38 della
“Art. 38
Coordinamenti di area geografica
1. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:
a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell’Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica che fanno parte del Comitato direttivo;
b) promuovere, coordinare e gestire in collaborazione con gli uffici regionali le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell’area di riferimento;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo;
d) curare i rapporti con l’Assemblea dei toscani nel mondo e il Comitato direttivo.
2. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti o loro delegati di almeno due associazioni riconosciute che operano nell’area di riferimento. Qualora cessino dalla carica di presidente delle associazioni, i rappresentanti del coordinamento di area geografica nel Comitato direttivo ai sensi dell’articolo 36 continuano a far parte del coordinamento stesso per la durata del Comitato.
3. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore, è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell’organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all’articolo 30 comprese nell’area di riferimento, o da loro delegati.
4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 2.”.
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 39 della
1. L’articolo 39 della
“Art. 39
Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo
1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell’area di riferimento.
2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:
a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell’Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo;
b) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell’area di riferimento;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
d) curare i rapporti con l’Assemblea dei toscani nel mondo ed il Comitato direttivo.
3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4.
4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 1.”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 40 della
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della
2. Al comma 1 dell’articolo 40 della
3. Il comma 2 dell’articolo 40 della
4. Il comma 3 dell’articolo 40 della
Art. 14. Abrogazione dell’articolo 41 della
1. L’articolo 41 della
Art. 15. Disposizioni finali
1. Le disposizioni relative agli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della