§ 5.4.36 - L.R. 15 marzo 1993, n. 13.
Nome per il funzionamento dell'autorità di bacino del Reno.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:15/03/1993
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge dà attuazione all'art. 15, primo comma, lett. a), punto 3 della Legge 18 maggio 1989 n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del [...]
Art. 2.      1. La Regione Toscana provvede a trasferire alla Regione Emilia- Romagna le risorse finanziarie di propria competenza necessarie per il funzionamento dell'Autorità di Bacino, fermo restando che [...]
Art. 3.      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di Bacino si avvale, stipulando apposite convenzioni, delle strutture organizzative della Regione e di [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      1. Ai componenti del Comitato Tecnico è corrisposto, dalla data della nomina, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, nella misura che verrà determinata, su [...]
Art. 6.      1. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico operativa ai sensi dell'art. 9 dell'intesa interregionale, è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni [...]
Art. 7.      1. Agli oneri di cui all' art. 5 decorrenti dall'anno 1993 e quantificati in L. 20.000.000 si farà fronte con i fondi allocati sul capitolo 00720 del bilancio regionale per l'esercizio 1993. Per [...]


§ 5.4.36 - L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

Nome per il funzionamento dell'autorità di bacino del Reno.

(B.U. 24 marzo 1993, n. 17).

 

Art. 1.

     1. La presente legge dà attuazione all'art. 15, primo comma, lett. a), punto 3 della Legge 18 maggio 1989 n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, in osservanza dell'intesa raggiunta con la Regione Emilia-Romagna ed approvata con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 183 del 20 marzo 1990 per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Reno.

 

     Art. 2.

     1. La Regione Toscana provvede a trasferire alla Regione Emilia- Romagna le risorse finanziarie di propria competenza necessarie per il funzionamento dell'Autorità di Bacino, fermo restando che la dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari è assicurata dalla Regione Emilia-Romagna in conformità a quanto disposto dall'art. 12 ultimo comma dell'intesa interregionale di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di Bacino si avvale, stipulando apposite convenzioni, delle strutture organizzative della Regione e di consulenti, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore.

     2. Fermo il disposto di cui all'art. 11 della intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di Bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa, il programma delle attività inerenti alle proprie funzioni da svolgersi nell'esercizio successivo.

     3. Il programma di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 4. [1]

     1. Il Segretario dell’Autorità di bacino del Reno, disciplinato dall’articolo 8 dell’intesa interregionale, è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, previo nulla osta dell'ente di appartenenza, e resta in carica cinque anni, ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell’Autorità di bacino. Al Segretario spetta la retribuzione già fissata presso l’ente di appartenenza.

     2. Il Segretario può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico.

     3. L’atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

 

     Art. 5.

     1. Ai componenti del Comitato Tecnico è corrisposto, dalla data della nomina, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, nella misura che verrà determinata, su proposta del Comitato Istituzionale, dalla Giunta Regionale d'intesa con la Regione Emilia-Romagna. Ai componenti designati dalla Regione Toscana ed agli esperti spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti regionali.

     2. Agli esperti di cui all'art. 6 comma 2 dell'intesa interregionale, può essere corrisposto, dalla data della nomina, in ragione del particolare apporto specialistico richiesto e dello svolgimento di specifici compiti preparatori ed istruttori, un compenso aggiuntivo da stabilirsi secondo le modalità di cui al comma 1.

     3. L'atto di nomina dei componenti del Comitato Tecnico è trasmesso alla Giunta Regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

 

     Art. 6.

     1. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico operativa ai sensi dell'art. 9 dell'intesa interregionale, è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza e i relativi oneri sono, di norma, a carico dei medesimi Enti.

 

     Art. 7.

     1. Agli oneri di cui all' art. 5 decorrenti dall'anno 1993 e quantificati in L. 20.000.000 si farà fronte con i fondi allocati sul capitolo 00720 del bilancio regionale per l'esercizio 1993. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2013, n. 61.