Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 29/10/2013 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche agli articoli 15, 17, 19, 20, 54 e 55 e inserimento dell'articolo 53 ter nella l.r. 26/2003) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 7/2012) |
Art. 3. (Modifiche agli articoli 3 e 8 della l.r. 5/2010) |
§ 4.4.276 - L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.
Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 44, suppl.)
Art. 1. (Modifiche agli articoli 15, 17, 19, 20, 54 e 55 e inserimento dell'articolo 53 ter nella
1. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 15 è inserito il seguente:
'3 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di compensazione o mitigazione ambientale previsti in sede di valutazione di impatto ambientale o nell'ambito dei provvedimenti autorizzatori all'esercizio di impianti di gestione rifiuti soggetti alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, o nelle relative procedure di rinnovo, i comuni interessati dalla presenza dell'opera possono stipulare convenzioni con i soggetti richiedenti, a vantaggio della collettività; tali convenzioni possono anche prevedere misure di ristoro dei disagi causati dall'esercizio delle attività soggette ad autorizzazione.';
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente:
'b) l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, della
c) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: 'La pianificazione è sottoposta ad aggiornamento almeno ogni sei anni.';
d) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 è soppresso;
e) il primo e secondo periodo del comma 3 dell'articolo 20 sono soppressi;
f) all'alinea del comma 4 dell'articolo 20 dopo le parole: 'I piani provinciali' sono aggiunte le seguenti: 'elaborati su un orizzonte temporale coincidente con quello del programma regionale';
g) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 20 dopo le parole: 'nonché la definizione di un programma per' sono aggiunte le seguenti: 'la riduzione,';
h) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente:
'd) il censimento degli impianti esistenti, in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi sia ai rifiuti urbani sia ai rifiuti speciali;';
i) la lettera f) del comma 4 dell'articolo 20 è soppressa;
j) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 20 è soppresso;
k) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 20 le parole: 'Sono adottati' sono sostituite dalle parole: 'I piani sono adottati';
l) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 20 dopo le parole 'del programma regionale di gestione dei rifiuti' sono aggiunte le seguenti: 'o del suo aggiornamento';
m) il comma 6 bis dell'articolo 20 è soppresso;
n) dopo l'articolo 53 bis è aggiunto il seguente:
'Art. 53 ter. (Disposizioni per l'applicazione del deflusso minimo vitale)
1. Per le concessioni di derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico rilasciate o rinnovate a decorrere dall'entrata in vigore della legge recante 'Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)' è previsto l'obbligo di installare, presso ogni opera di presa ubicata su corsi d'acqua naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (di seguito DMV) rilasciato in alveo dalle opere di presa. L'installazione degli strumenti di misura non deve comportare impatti negativi sull'ambiente naturale.
2. L'autorità concedente esclude dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le opere di presa per le quali la portata concessa è inferiore allo 0,5 per cento della portata media naturale annua del corso d'acqua in corrispondenza della sezione di derivazione;
b) le opere di presa esonerate dal rilascio del DMV in attuazione delle disposizioni contenute nel 'Programma di tutela ed uso delle acque' di cui all'articolo 45, comma 3.
3. I dati di monitoraggio in continuo delle portate di DMV devono essere rilevati e trasmessi per la loro elaborazione all'autorità concedente e all'ARPA. Ogni onere per l'installazione, la manutenzione degli strumenti e la trasmissione dei dati rilevati è a carico dei concessionari titolari dell'utenza di acqua pubblica ovvero dei richiedenti la concessione. Tali dati, in forma aggregata di sintesi, sono resi pubblici su apposita sezione dei siti internet dell'ARPA e dell'autorità concedente.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'ARPA, sono stabiliti tempi, specifiche tecniche e modalità operative per l'installazione dei dispositivi, le modalità per la misurazione e trasmissione dei dati, nonché i casi in cui non sussistono le condizioni tecniche per l'installazione, la misurazione e la trasmissione dei dati necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. La deliberazione stabilisce altresì le modalità e i tempi per l'adempimento dell'obbligo di installazione di cui al comma 1 per le concessioni rilasciate o rinnovate tra l'entrata in vigore della legge recante 'Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)' e l'approvazione della deliberazione.
5. I concessionari o gli utenti di acqua pubblica hanno facoltà di utilizzare a scopo idroelettrico la portata che sono obbligati a rilasciare in alveo a titolo di DMV dalle proprie opere di presa a condizione che la restituzione delle acque utilizzate avvenga immediatamente al piede dell'opera di presa, garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua e senza sottensione di alveo naturale. Il progetto di modifica delle opere per l'utilizzo a scopo idroelettrico del DMV è istruito dall'autorità concedente secondo le procedure previste per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 49, comma 2, del
6. L'autorità concedente può motivatamente escludere dall'obbligo di rilascio del DMV gli impianti idroelettrici ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo traversa o in adiacenza della stessa e che restituiscono le acque turbinate nell'alveo del corso d'acqua immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua e senza sottensione di alveo naturale.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di quelli dell'articolo 15, comma 4, del
o) la lettera a) del comma 2 bis dell'articolo 54 è sostituita dalla seguente:
'a) da € 5.000 a € 50.000 per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del DMV previsto dall'articolo 95, comma 4, del
p) dopo il comma 24 dell'articolo 55 sono aggiunti i seguenti:
'24 bis. A seguito dell'approvazione del programma regionale per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, come modificato dalla legge regionale recante 'Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)', le autorizzazioni inerenti gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente comma sono soggette a rivalutazione, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, per l'adeguamento alla nuova pianificazione regionale dei rifiuti.
24 ter. La deliberazione di cui all'articolo 53 ter, comma 4, è approvata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)'.'.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 42 della
1. All'articolo 42 della
a) al terzo periodo del comma 3 dopo le parole: 'definisce le modalità' sono aggiunte le seguenti: 'e i tempi';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Ai fini della mappatura delle reti di sottoservizi, eventuali modifiche delle specifiche tecniche contenute nell'Allegato 2 (Specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi) del
Art. 3. (Modifiche agli articoli 3 e 8 della
1. Alla
a) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 è soppressa;
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:
'b) l'istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). L'Osservatorio è composto dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente per la VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, che lo presiede, e dai rappresentanti degli enti interessati nella fase di valutazione ambientale del progetto e competenti per i temi oggetto delle attività dell'Osservatorio. Il proponente partecipa all'Osservatorio senza diritto di voto. Le attività di supporto tecnico all'Osservatorio sono garantite da ARPA. Possono essere invitati all'Osservatorio, in qualità di uditori, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell'Osservatorio. I dati ambientali, in forma aggregata di sintesi, relativi all'applicazione, da parte del soggetto proponente, del Piano di Monitoraggio valutato dall'Osservatorio sono pubblicati su apposito sito internet. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del soggetto proponente;';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
'1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Osservatori operanti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)' a decorrere dalla data di pubblicazione nel BURL del provvedimento di ricostituzione degli Osservatori stessi, emanato dal responsabile del procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.';
d) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale, sentita ARPA, delibera contestualmente:
a) i criteri generali per la redazione dei piani di monitoraggio ambientale, a cura del soggetto proponente, e per la loro valutazione;
b) le modalità per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del proponente, per la ricostituzione o nuova istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli Osservatori, con possibilità di operare mediante sottogruppi composti da un numero variabile di componenti, in ragione delle competenze necessarie a concludere l'istruttoria di verifica e valutazione, di cui al comma 1, lettera b), sugli specifici temi in trattazione, tenuto conto anche dell'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15.'.