Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 15/03/2012 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Concessione di contributi a soggetti di diritto privato ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010) |
Art. 2. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della 'Fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio'') |
Art. 3. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della 'Fondazione delle Stelline') |
Art. 4. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF)) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla l.r. 26/2000 per la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della [...] |
Art. 6. (Norma di prima applicazione) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 1.7.99 - L.R. 15 marzo 2012, n. 5.
Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(B.U. 16 marzo 2012, n. 11, suppl.)
Art. 1. (Concessione di contributi a soggetti di diritto privato ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del
1. La concessione, da parte della Regione, di contributi ordinari a soggetti di diritto privato ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del
Art. 2. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della 'Fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio'')
1. Dopo l'articolo 3 bis della
'Art. 3 ter. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione)
1. La fondazione adegua il proprio statuto alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, del
Art. 3. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della 'Fondazione delle Stelline')
1. Dopo l'articolo 3 della
'Art. 3 bis. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione)
1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, del
Art. 4. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF))
1. Il comma 3 dell'articolo 65 della
'3. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale; è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni.'.
Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla
1. All'Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del
a) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regione Emilia Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.';
b) al comma 2 dell'articolo 8, le parole 'nomine dei consigli regionali' sono sostituite dalle parole: 'nomine regionali'.
2. Le modifiche previste dal comma 1 assumono efficacia secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della
3. Al comma 1 dell'articolo 2 della
4. Le procedure di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve e si concludono con le nomine da parte della Giunta regionale.
Art. 6. (Norma di prima applicazione)
1. A seguito dell'adeguamento statutario di cui all'articolo 3, il consiglio di amministrazione della fondazione delle Stelline è completamente rinnovato, con contestuale cessazione anticipata degli incarichi non ancora scaduti.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della