§ 4.1.78 - D.M. 4 agosto 2011, n. 158.
Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:04/08/2011
Numero:158


Sommario
Art. 1.      1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante
Art. 2.      1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa


§ 4.1.78 - D.M. 4 agosto 2011, n. 158.

Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

(G.U. 27 settembre 2011, n. 225)

 

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Vista la direttiva n. 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

     Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

     Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;

     Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

     Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

     Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998;

     Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

     Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poichè non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 luglio 2011;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.

 

     Art. 2.

     1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

     a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;

     b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;

     c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338

 

 

ALLEGATO I

(art. 1 comma 1)

 

SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI

 

Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI (1)

 

Nome

 

Propano

Butano

Acetato di etile

Etanolo

Anidride carbonica

Acetone (2)

Protossido d'azoto

 

(1) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in quantità tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana.

(2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.

 

 

Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO

 

Nome

Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)

Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente

 

 

 

Esano (1)

Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao

1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao

 

Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate

10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate

 

 

30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale

 

Preparazione di germi di cereali sgrassati

5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati

Acetato di metile

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè

20 mg/kg nel caffè o nel tè

 

Produzione di zucchero da melasse

1 mg/kg nello zucchero

Etilmetilchetone (2)

Frazionamento di grassi e oli

olio5 kg/mg nel grasso o

 

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal

tè20 mg/kg nel caffè o nel tè

Diclorometano

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè

2 mg/kg nel caffètorrefatto e 5 mg/kg nel tè

Metanolo

Per tutti gli impieghi

10 mg/kg

Propan-2-olo

Per tutti gli impieghi

10 mg/kg

Etere dimetilico

Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate

0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato

 

(1) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

(2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

 

 

Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

 

Nome

Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali

 

 

Etere dietile

2 mg/kg

Esano (*)

1 mg/kg

Cicloesano

1 mg/kg

Acetato di metile

1 mg/kg

Butan-1-olo

1 mg/kg

Butan-2-olo

1 mg/kg

Etilmetilchetone (*)

1 mg/kg

Diclorometano

0,02 mg/kg

Propan-1-olo

1 mg/kg

1,1,1,2-tetrafluoroetano

0,02 mg/kg

Metanolo

1,5 mg/kg

Propan-2-olo

1 mg/kg

 

(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.