Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 26/08/2010 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I della direttiva n. 2009/32/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva |
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 settembre 2011. Essi comunicano [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.995 - Direttiva 26 agosto 2010, n. 59.
Direttiva n. 2010/59/UE della Commissione, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti
(G.U.U.E. 27 agosto 2010, n. L 225)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) L’allegato I, parte III, della
(3) Per tale motivo si devono fissare limiti specifici per il metanolo ed il propan-2-olo nei prodotti alimentari risultanti dal loro impiego per la preparazione di aromatizzanti derivati da aromi naturali. Tali limiti, per essere considerati sicuri, devono essere inferiori al limite di 10 mg/kg ritenuto sicuro dalla valutazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana [3].
(4) I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo, né il Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato I della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 settembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.
[2] Scientific opinion of the panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing aids (CEF) on request from European Commission on the safety in use of dimethyl ether as an extraction solvent (Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF), a richiesta della Commissione europea, sulla sicurezza dell’uso dell’etere dimetilico come solvente di estrazione). The EFSA Journal (2009) n. 983, pagg. 1-13.
[3] Comitato scientifico dell’alimentazione umana. Secondo parere sui solventi da estrazione, formulato il 21 giugno 1991. Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana (ventinovesima serie), pagg. 1-11.
ALLEGATO
L’allegato I della
1) alla parte II è aggiunta la seguente riga:
"Etere dimetilico | Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate | 0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato" |
2) alla parte III sono aggiunte le righe seguenti:
"Metanolo | 1,5 mg/kg |
Propan-2-olo | 1 mg/kg" |