§ 4.1.10 - D.M. 8 luglio 1994, n. 557.
Regolamento recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:08/07/1994
Numero:557


Sommario
Art. 1.      1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, è modificato come segue:


§ 4.1.10 - D.M. 8 luglio 1994, n. 557. [1]

Regolamento recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

(G.U. 30 settembre 1994, n. 229, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, è modificato come segue:

     a) nella parte I è aggiunta la seguente nota (1) in calce per l'acetone: "L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato";

     b) nella parte II:

     sono aggiunti i solventi metanolo e propan-2-olo, per tutti gli impieghi, con un tenore di residui pari a 10 mg/kg;

     è aggiunta la seguente nota (1) in calce per l'esano e per l'etilmetilchetone: "L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato";

     nella terza colonna il tenore di 5 mg/kg concernente il diclorometano nel caffè decaffeinato è sostituito dal tenore 2 mg/kg;

     all'etilmetilchetone è aggiunta in calce la nota (2) così redatta: "La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg.";

     c) nella parte III:

     sono soppressi il cicloesano, l'isobutano e la nota (1) in calce;

     è aggiunto il propan-1-olo con un residuo pari a 1 mg/kg;

     il tenore di 0,1 mg/kg concernente il diclorometano è sostituito dal tenore di 0,02 mg/kg;

     all'esano ed all'etilmetilchetone è aggiunta la nota (1) in calce, così redatta: "L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato".

     2. E' consentita, per sei mesi a datare dall'entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1, ma conformi alle disposizioni preesistenti.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, n. 158.