Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 28/09/2011 |
Numero: | 22 |
§ III.1.128 - L.R. 28 settembre 2011, n. 22.
Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)
(B.U. 3 ottobre 2011, n. 152)
Art 1. Ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera
1. In applicazione della
2. La ridefinizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 deve, altresì, prevedere il rientro della spesa complessiva del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzione, entro i limiti di cui al combinato disposto dei commi 71 e 72 dell’articolo 2 (Disposizioni diverse) della
3. I Direttori e/o Commissari straordinari predispongono le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 applicando:
a) gli standard organizzativi stabiliti con
b) i parametri standard adottati con provvedimento di Giunta regionale per l’individuazione delle strutture complesse e semplici, posizioni organizzative e di coordinamento ex articolo 12, comma 2, lett. b), dell’Intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012.
4. A seguito della ridefinizione delle dotazioni organiche, secondo i criteri riportati nei commi precedenti, le aziende ed enti del SSR procedono al ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa, fermo restando, comunque, il rispetto di quanto previsto dal comma 12 bis dell’articolo 9 del
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e all’articolo 2 (Blocco turn-over) della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della