| Settore: | Normativa europea |
| Materia: | 7. consumatori |
| Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
| Data: | 12/05/2005 |
| Numero: | 384 |
| Sommario |
| Art. 1. |
| Art. 2. Nella decisione 2001/405/CE il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: |
| Art. 3. Nella decisione 2001/688/CE il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: |
| Art. 4. Nella decisione 2002/255/CE il testo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: |
| Art. 5. Nella decisione 2002/747/CE il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: |
| Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 7.3.222 – Decisione 12 maggio 2005, n. 384.
Decisione n. 2005/384/CE della Commissione recante modifica delle decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 20 maggio 2005, n. L 127).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla
(2) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla
(3) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla
(4) La
(5) La
(6) A norma del
(7) Sulla base del riesame di detti criteri e requisiti, è opportuno prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.
(8) Poiché l’obbligo di riesame a norma del
(9) Le decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE vanno quindi modificate in conformità.
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
Nella
«Articolo 3
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „lavatrici” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 30 novembre 2007.»
Nella
«Articolo 3
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „tessutocarta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2007.»
Nella
«Articolo 3
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „ammendanti del suolo e substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 agosto 2007.»
Nella
«Articolo 4
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2007.»
Nella
«Articolo 5
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lampade elettriche” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 agosto 2007.»
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.