| Settore: | Normativa europea |
| Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
| Capitolo: | 6.5 tutela della salute |
| Data: | 28/08/2001 |
| Numero: | 688 |
| Sommario |
| Art. 1. Il gruppo di prodotti "ammendanti del suolo e substrati di coltivazione" (in seguito denominato "il gruppo di prodotti") si riferisce a |
| Art. 2. Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato |
| Art. 3. |
| Art. 4. Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è "003" |
| Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 6.5.112 - Decisione 28 agosto 2001, n. 688.
Decisione n. 2001/688/CE della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 12 settembre 2001, n. L 242).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3 del
(2) L'articolo 4 del
(3) Il medesimo articolo stabilisce anche che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.
(4) Con
(5) E’ opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti dalla
(6) E’ opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che istituisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con una validità di cinque anni.
(7) E’ opportuno che, per un periodo limitato di tempo non superiore a dodici mesi, i nuovi criteri istituiti dalla presente decisione e i criteri stabiliti in precedenza dalla
(8) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del
(9) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del
ha adottato la presente decisione:
Il gruppo di prodotti "ammendanti del suolo e substrati di coltivazione" (in seguito denominato "il gruppo di prodotti") si riferisce a:
- ammendanti del suolo: materiale da aggiungere al suolo in situ principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e che possono migliorarne le caratteristiche o l'attività chimiche e/o biologiche,
- substrati di coltivazione: materiali diversi dai suoli in situ, dove vengono coltivati vegetali.
Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “ammendanti del suolo e substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 agosto 2007.
Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è "003".
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
Requisiti generali
Per ottenere il marchio di qualità ecologica un ammendante del suolo o un substrato di coltura (di seguito denominati "il prodotto" o "i prodotti") deve rientrare nel gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 e deve conformarsi ai criteri illustrati nel presente allegato, attraverso prove da effettuarsi all'atto della domanda secondo quanto indicato dai criteri.
I test analitici, se del caso, vengono effettuati secondo i metodi di prova sviluppati dal comitato tecnico CEN 223 "Ammendanti del suolo e substrati di coltura".
I campionamenti vengono effettuati secondo le metodologie fissate dal comitato tecnico CEN/TC 223 (WG 3), come specificato e approvato dal CEN nella norma EN 12579 - "ammendanti per i suoli e substrati di coltura - campionamento". Laddove siano richiesti prove e campionamenti non compresi nei suddetti metodi e nelle suddette tecniche di campionamento, l'organismo o gli organismi competenti che prendono in esame la domanda (di seguito denominati "l'organismo competente") indica(no) le prove e/o i metodi di campionamento che ritiene (ritengono) accettabili.
Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l'organismo competente ne accetta l'equivalenza. In assenza di riferimenti ai metodi di prova, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.
Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001. (NB: non si richiede tuttavia di applicare tali programmi di gestione).
Questi criteri hanno in particolare i seguenti obiettivi:
- utilizzo e/o riutilizzo di sostanza organica derivata dalla raccolta e/o dal trattamento di materiale di scarto, contribuendo in tal modo a ridurre al minimo i rifiuti solidi destinati allo smaltimento finale (ad esempio alla messa in discarica),
- riduzione dei danni o dei rischi ambientali causati dai metalli pesanti e da altri composti pericolosi contenuti negli ammendanti e nei substrati di coltura.
I criteri vengono definiti in modo da favorire l'attribuzione del marchio ad ammendanti del suolo e a substrati di coltura che presentino un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
Criteri ecologici
1. Ingredienti organici
a) Un prodotto viene considerato idoneo per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica se il contenuto di sostanza organica deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di materiali di scarto (definiti nella
b) I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione.
Il richiedente deve comunicare all'organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità a ciascuno dei requisiti indicati in precedenza.
2. Limitazione delle sostanze pericolose
a) Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti alla sostanza secca (s.s.):
|
Elemento |
mg/kg s.s. |
|
Zn |
300 |
|
Cu |
100 |
|
Ni |
50 |
|
Cd |
1 |
|
Pb |
100 |
|
Hg |
1 |
|
Cr |
100 |
|
Mo [*] |
2 |
|
Se [*] |
1,5 |
|
As [*] |
10 |
|
F [*] |
200 |
|
[*] I dati relativi alla presenza di questi elementi sono richiesti solo per i prodotti che contengono materiale derivante da processi industriali. |
|
Il richiedente deve presentare all'organismo competente i rapporti di prova pertinenti e una dichiarazione di conformità a questo requisito.
b) I prodotti non devono contenere cortecce trattate con pesticidi.
Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questo requisito.
3. Contaminanti fisici
Il contenuto di vetri, metalli e plastiche del prodotto finale (dimensione maglie > 2 mm) deve essere inferiore allo 0,5% espresso sulla sostanza secca.
Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni sulle prove e una dichiarazione di conformità del prodotto a questo requisito.
4. Carico di nutrienti
a) La concentrazione di azoto totale (N) del prodotto non deve superare il 2% (espresso sulla sostanza secca) e il contenuto di azoto inorganico non deve superare il 20% dell'N totale (o N organico 80%).
b) Se utilizzato al tasso di applicazione raccomandato nelle informazioni sulle modalità di impiego allegate al prodotto, il carico massimo di nutrienti sul suolo non deve superare i seguenti valori:
- 17g/m2 azoto totale,
- 10g/m2 P2O5,
- 20g/m2 K2O.
NB: Tale disposizione non si applica ai prodotti in cui il contenuto di nutrienti resi disponibili alle piante nella prima stagione di applicazione sia inferiore al 10% (espresso in p/p). I prodotti in questione (ad esempio molti tipi di pacciamanti) sono identificabili con un rapporto C:N superiore a 30:1.
Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni sulle prove e i documenti necessari, e una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti.
5. Caratteristiche del prodotto
a) I prodotti devono essere forniti in forma solida e devono contenere almeno il 25% di sostanza secca in peso e almeno il 20% di sostanza organica espressa in peso sulla sostanza secca (misurato come perdita al fuoco).
b) I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali.
c) I prodotti non devono generare odori sgradevoli in seguito all'applicazione al suolo.
Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente alle relazioni sulle prove e ai documenti necessari.
6. Salute e sicurezza
I prodotti non devono superare i limiti massimi di patogeni primari indicati di seguito:
- Salmonelle:
assenti in 50 g,
- E. coli:
< 1000 MPN/g/(MPN: numero più probabile).
Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni sulle prove e i documenti necessari, e una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti.
7. Semi/propaguli vitali
Il contenuto di semi di piante infestanti e di parti riproduttive vegetative di piante infestanti aggressive nel prodotto finale non deve superare 2 unità per litro.
Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente alle relazioni sulle prove e/o ai documenti necessari.
8. Altri criteri applicabili specificamente ai substrati di coltura
a) La parte organica del prodotto deve essere costituita unicamente da ammendanti del suolo conformi alle disposizioni della presente decisione. Possono essere aggiunti coformulanti minerali come sabbia, argilla, ecc. per migliorare le caratteristiche fisico-chimiche generali.
b) I prodotti non devono contenere torba o prodotti derivati.
c) La conducibilità elettrica dei prodotti non deve superare 1,5 dS/m.
9. Informazioni allegate al prodotto
Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (sia esso confezionato o sfuso) sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano.
Informazioni di carattere generale:
a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione;
b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura "AMMENDANTE DEL SUOLO" o "SUBSTRATO DI COLTURA";
c) codice identificativo della partita;
d) quantità di ammendante del suolo (in peso) o di substrato di coltura (in volume);
e) costituenti principali (superiori al 5% in volume) con i quali è stato preparato il prodotto, facendo la distinzione tra rifiuti solidi urbani differenziati alla fonte, rifiuti di origine agricola o silvicola, rifiuti industriali e commerciali con indicazione del settore di provenienza (ad esempio industria alimentare, della carta, ecc.);
f) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliata;
g) indicazioni per la manipolazione ed il corretto uso.
Informazioni sull'uso del prodotto:
h) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;
i) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);
j) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;
k) indicazione delle modalità di impiego consigliate.
Solo per gli ammendanti del suolo:
l) tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m2 o ettari) per anno. Il tasso di applicazione consigliato deve tener conto del contenuto e della presenza di nutrienti negli ammendanti, per evitare di superare il carico massimo di nutrienti per m2. Il tasso di applicazione consigliato può anche implicare carichi superiori, se l'applicazione non si ripete ogni anno, ad esempio nel caso dei seminativi, e a condizione che i carichi medi annui siano conformi al carico massimo di nutrienti per ciascun nutriente;
m) la disponibilità di N, P2O5 e K2O nella prima stagione di applicazione.
Informazioni dettagliate:
|
Parametri relativi agli ammendanti |
Metodi di prova |
|
Determinazione della quantità |
EN 12580 |
|
Contenuto di sostanza organica e di cenere |
EN 13039 |
|
Rapporto carbonio/azoto (C:N) |
C/N [*] |
|
Contenuto umidità/sostanza secca |
EN 13040 |
|
pH (espresso come intervallo di valori) |
EN 13037 |
|
N totale |
prEN 13654/1-2 |
|
Contenuto di P (come P2O5) e di K (come K2O) |
prEN 13650 |
|
Test di stabilità/maturazione (dichiarare la prova effettuata ed i relativi risultati) |
n.d. |
|
[*] Carbonio = sostanza organica (EN 13039) × 0,58 |
|
|
N totale: prEN 13654/1-2 |
|
|
n.d. = metodo CEN non disponibile |
|
|
Parametri relativi ai substrati di coltura |
Metodi di prova |
|
Determinazione della quantità |
EN 12580 |
|
Contenuto di sostanza organica e di cenere |
EN 13039 |
|
Rapporto carbonio/azoto (C:N) |
C/N [*] |
|
Contenuto umidità/sostanza secca |
EN 13040 |
|
pH (espresso come intervallo di valori) |
EN 13037 |
|
Conducibilità elettrica |
EN 13038 |
|
Nutrienti solubili/assimilabili dalle piante (nitrato, ammonio, fosfato, potassio) |
EN 13652 |
|
Test di stabilità/maturazione (dichiarare la prova effettuata ed i relativi risultati) |
n.d. |
|
Densità apparente, volume d'aria, volume d'acqua |
EN 13041 |
|
[*] Carbonio = sostanza organica (EN 13039) × 0,58 |
|
|
N totale: prEN 13654/1-2 |
|
|
n.d. = metodo CEN non disponibile |
|
Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente alle relazioni sulle prove e/o ai documenti necessari, compreso un campione dell'imballaggio e/o delle schede tecniche allegate.
10. Informazioni da indicare sul marchio di qualità ecologica
Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
- contribuisce a ridurre l'inquinamento del suolo e delle acque,
- favorisce l'uso di rifiuti organici,
- contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno (NB: questa dicitura si applica solo agli ammendanti del suolo e non ai substrati di coltura).
[1] Articolo così sostituito dall’art. 3 della