| Settore: | Normativa europea |
| Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
| Capitolo: | 6.1 questioni generali |
| Data: | 12/02/2001 |
| Numero: | 157 |
| Sommario |
| Art. 1. L'articolo 3 della decisione n. 98/488/CE è sostituito dal seguente: |
| Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 6.1.70 - Decisione 12 febbraio 2001, n. 157.
Decisione n. 2001/157/CE che modifica la decisione n. 98/488/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 27 febbraio 2001, n. L 57)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3 del
(2) L'articolo 4 del
(3) Il medesimo articolo stabilisce anche che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.
(4) Con la
(5) A questo gruppo di prodotti è già stato più volte assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica.
(6) È opportuno prolungare, senza modifiche, il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici per un periodo di diciotto mesi.
(7) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'articolo 3 della
"Articolo 3
La definizione del gruppo di prodotti e i criteri applicabili a tale gruppo sono validi dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 2002".
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.