§ 6.1.70 - Decisione 12 febbraio 2001, n. 157.
Decisione n. 2001/157/CE che modifica la decisione n. 98/488/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:12/02/2001
Numero:157


Sommario
Art. 1.      L'articolo 3 della decisione n. 98/488/CE è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.1.70 - Decisione 12 febbraio 2001, n. 157.

Decisione n. 2001/157/CE che modifica la decisione n. 98/488/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 27 febbraio 2001, n. L 57)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali.

     (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

     (3) Il medesimo articolo stabilisce anche che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

     (4) Con la decisione 98/488/CE la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti e tale decisione, ai sensi dell'articolo 3 della stessa, scade il 31 marzo 2001.

     (5) A questo gruppo di prodotti è già stato più volte assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica.

     (6) È opportuno prolungare, senza modifiche, il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici per un periodo di diciotto mesi.

     (7) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 della decisione n. 98/488/CE è sostituito dal seguente:

     "Articolo 3

     La definizione del gruppo di prodotti e i criteri applicabili a tale gruppo sono validi dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 2002".

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.