§ 5.7.24 - R.R. 8 luglio 2011, n. 6.
Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l’attività sportiva e per l’impiantistica sportiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.7 sport
Data:08/07/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Destinatari dei contributi e dei benefici finanziari)
Art. 3.  (Concessione dei contributi ai Centri di attività motoria)
Art. 4.  (Presentazione delle domande per i contributi e i benefici finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive e per i progetti di promozione sportiva)
Art. 4 bis.  (Istruttoria e valutazione delle domande)
Art. 5.  (Requisiti per la concessione dei contributi e benefici finanziari per le manifestazioni sportive)
Art. 6.  (Requisiti per la concessione dei contributi e benefici finanziari per i progetti di promozione sportiva)
Art. 7.  (Presentazione delle domande per i contributi e i benefici finanziari per l'impiantistica sportiva)
Art. 8.  (Valutazione delle domande)
Art. 9.  (Assegnazione e rendicontazione dei contributi
Art. 10.  (Responsabile del procedimento)
Art. 11.  (Revoca e riassegnazione dei contributi)
Art. 12.  (Norme transitorie e finali)
Art. 13.  (Entrata in Vigore)


§ 5.7.24 - R.R. 8 luglio 2011, n. 6. [1]

Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l’attività sportiva e per l’impiantistica sportiva.

(B.U. 13 luglio 2011, n. 30)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni) stabilisce le modalità e le procedure per la concessione dei contributi per l’attività sportiva e per l’impiantistica sportiva di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 19/2009.

2. La Regione concede contributi, in particolare, per la realizzazione di:

a) manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;

b) progetti di promozione sportiva;

c) progetti per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma, l’ammodernamento e la ridestinazione d’uso dell’impiantistica sportiva [2].

 

     Art. 2. (Destinatari dei contributi e dei benefici finanziari)

1. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) gli enti pubblici, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro organizza nel territorio regionale eventi sportivi di livello nazionale o internazionale o realizza progetti innovativi di promozione sportiva [3].

2. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) gli enti locali proprietari di impianti e i soggetti privati, proprietari e/o gestori d’impianti [4].

3. La Regione può concedere contributi e benefici finanziari per promuovere e valorizzare lo sport umbro e l’attività dei suoi atleti anche al di fuori del territorio regionale, nell’ambito dell’integrazione tra le politiche sportive, turistiche, culturali ed economiche prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 19/2009.

 

     Art. 3. (Concessione dei contributi ai Centri di attività motoria)

1. Le associazioni, le società sportive e gli enti di promozione sportiva titolari e/o gestori dei Centri di attività motoria (C.A.M.) possono accedere ai contributi e benefici finanziari di cui al presente regolamento esclusivamente nel caso in cui siano in possesso del Certificato dello Sport leale di cui all’articolo 15 della l.r. 19/2009 e nel caso in cui l’ordinamento sociale sia stato adeguato a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

 

     Art. 4. (Presentazione delle domande per i contributi e i benefici finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive e per i progetti di promozione sportiva)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 presentano al Servizio regionale competente le domande per la concessione di contributi e benefici finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive e per i progetti di promozione sportiva, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno se l'evento o il progetto si realizza dal 1° gennaio al 30 giugno, ed entro il 30 settembre di ogni anno se l'evento o il progetto si realizza dal 1° luglio al 31 dicembre. Le domande sono inoltrate attraverso una delle seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata (PEC);

b) agenzia di recapito o raccomandata con ricevuta di ritorno, in tali casi fa fede la data apposta dall'ufficio accettante;

c) consegna a mano al protocollo regionale [5].

2. Le domande presentate oltre i termini di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili [6].

3. Sono dichiarate inammissibili le domande dei soggetti che, alla data di cui al comma 1, non hanno rendicontato l’attività per cui è stato concesso contributo dalla Regione due anni prima.

4. La domanda, redatta nell’apposito modulo predisposto dal Servizio regionale competente, è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda deve essere corredata da:

a) relazione illustrativa dell’iniziativa, nella quale sono evidenziate le finalità e gli obiettivi sportivi, promozionali, educativi, sociali e turistici che s’intendono perseguire, nonché i tempi previsti per la realizzazione dell’evento;

b) bilancio economico preventivo dell’iniziativa;

c) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente il contributo, se trattasi di prima domanda o se lo stesso ha subito variazioni;

d) ultimo bilancio economico finanziario sociale approvato dall’organo collegiale competente;

e) certificato di affiliazione alla Federazione nazionale e/o Ente di promozione sportiva [7].

5. Ogni soggetto richiedente può formulare un numero massimo di tre domande ogni anno per altrettante iniziative.

6. [Il procedimento amministrativo per la concessione dei contributi e dei benefici finanziari deve essere concluso entro il 30 giugno di ciascun anno] [8].

 

     Art. 4 bis. (Istruttoria e valutazione delle domande) [9]

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio regionale competente entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 1.

2. La valutazione delle domande è effettuata da un Comitato tecnico di valutazione composto dal:

a) dirigente competente in materia di sport, con funzioni di coordinamento;

b) dirigente competente in materia di cultura;

c) dirigente competente in materia di istruzione e formazione professionale.

3. La segreteria ed il supporto al Comitato tecnico di valutazione è garantita dal Servizio regionale competente in materia di sport.

 

     Art. 5. (Requisiti per la concessione dei contributi e benefici finanziari per le manifestazioni sportive)

1. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari i soggetti di cui all’articolo 2 che intendono realizzare, esclusivamente sul territorio regionale, le manifestazioni sportive qualificate nazionali ed internazionali in base alle seguenti caratteristiche:

a) nel caso di attività sportiva individuale:

1) la manifestazione è qualificata di livello nazionale se gli atleti partecipanti provengono da almeno sei regioni oltre l’Umbria, con un minimo di cento partecipanti;

2) la manifestazione è qualificata di livello internazionale con la presenza di almeno cento atleti e con la rappresentanza di tre nazioni partecipanti, oltre l’Italia;

b) nel caso di attività sportiva di squadra:

1) la manifestazione è qualificata di livello nazionale se le squadre o club partecipanti provengono almeno da sei regioni oltre l’Umbria;

2) la manifestazione è qualificata di livello internazionale con la presenza di squadre o club provenienti almeno da tre nazioni, oltre l’Italia.

2. [Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, la domanda deve essere redatta nell’apposito modello predisposto dal Servizio regionale competente] [10].

3. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari i soggetti che intendono realizzare le manifestazioni sportive in ambiente naturale ed urbano identificabili con il marchio Umbria Green Sport di cui all’articolo 21 della l.r. 19/2009, che rispettano le condizioni di cui al comma 1 e che possiedono le seguenti caratteristiche:

a) hanno grande rilevanza per l’aspetto turistico - ambientale e sportivo;

b) si svolgono all’aperto, fuori dagli impianti, in ambiente naturale ed urbano e sono con esso compatibili;

c) contribuiscono, con la loro organizzazione e la loro pubblicità e forme di comunicazione, a diffondere l’immagine dell’Umbria nel mondo.

4. [Possono essere concessi contributi per la realizzazione di manifestazioni nazionali concernenti le discipline emergenti] [11].

5. Le iniziative rivolte ai soggetti diversamente abili possono derogare dall’avere le caratteristiche di cui al comma 1. A parità di punteggio, vengono prese in considerazione prioritariamente le iniziative riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico territoriale [12].

6. [I soggetti beneficiari dei contributi per le manifestazioni sportive devono fornire dati ed informazioni utili ai fini dell’attività dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 13 della l.r. 19/2009] [13].

 

     Art. 6. (Requisiti per la concessione dei contributi e benefici finanziari per i progetti di promozione sportiva)

1. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari i soggetti che attuano i progetti di promozione sportiva e motorio-ricreativa e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24 della l.r. 19/2009.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, la domanda deve essere redatta nell’apposito modello predisposto dal Servizio regionale competente.

3. [I soggetti beneficiari dei contributi per la promozione sportiva e motorio-ricreativa devono fornire dati ed informazioni utili ai fini dell’attività dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 13 della l.r. 19/2009] [14].

 

     Art. 7. (Presentazione delle domande per i contributi e i benefici finanziari per l'impiantistica sportiva) [15]

1. Il Servizio regionale competente, entro dieci giorni dalla data di approvazione del Programma annuale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009, formalizza l'invito pubblico della Regione a presentare domanda di contributo per l'impiantistica sportiva.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 presentano domanda di contributo per l'impiantistica sportiva sulla base dell'invito pubblico di cui al comma 1.

3. Ogni soggetto richiedente può formulare, per lo stesso esercizio finanziario, una sola domanda di contributo per un solo impianto sportivo.

4. Il procedimento amministrativo per la concessione dei contributi e benefici finanziari di cui al presente articolo deve essere concluso entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista nell'invito pubblico di cui al comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, della l.r. 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

 

     Art. 8. (Valutazione delle domande) [16]

1. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 4 bis effettua la valutazione delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) per i progetti per le manifestazioni sportive sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) rilevanza internazionale della manifestazione (6 punti);

2) rilevanza nazionale della manifestazione (4 punti);

3) coerenza con il piano triennale di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2009 e con i programmi annuali di cui agli articoli 9 e 10 della medesima l.r. 19/2009 (da 0 a 5 punti);

4) anzianità di presenza della manifestazione sul territorio regionale (da 0 a 5 punti);

5) numero dei partecipanti differenziato per disciplina (da 0 a 10 punti);

6) capacità della manifestazione di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);

7) durata della manifestazione (da 0 a 5 punti);

b) per i progetti di promozione sportiva sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) promozione di nuove discipline sportive (da 0 a 5 punti);

2) corrispondenza tra la domanda ed i bisogni di pratica sportiva del contesto territoriale (da 0 a 10 punti);

3) capacità del progetto di realizzare sinergia e coinvolgimento degli enti locali ed altri soggetti pubblici (da 0 a 10 punti);

4) capacità del progetto di coinvolgimento di categorie sociali svantaggiate (da 0 a 5 punti);

5) capacità del progetto di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);

6) coinvolgimento in fase di progettazione e di attuazione del progetto, di laureati in scienze motorie e di professionalità mirate con comprovata esperienza nel campo della promozione sportiva (da 0 a 5 punti).

2. Ai soggetti che realizzano le manifestazioni sportive in ambiente naturale ed urbano identificabili con il marchio Umbria Green Sport di cui all'articolo 21 della l.r. 19/2009 è attribuito un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 10 punti).

3. Alle iniziative realizzate da persone disabili, sulla base dell'attività sociale svolta nell'anno precedente alla richiesta di contributo, è attribuito altresì un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 10 punti).

4. Il Comitato tecnico di valutazione, dopo aver attribuito il punteggio secondo i criteri di cui al comma 1, formula la graduatoria delle domande pervenute. Tale graduatoria è approvata dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di sport.

 

     Art. 9. (Assegnazione e rendicontazione dei contributi [17])

1. Il Servizio regionale competente in materia di sport assegna i contributi di cui al presente regolamento sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto [18].

2. L'erogazione dei contributi assegnati per le manifestazioni sportive o per la promozione sportiva è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'evento, delle fatture di spesa e di una dettagliata relazione consuntiva. La relazione deve contenere il bilancio economico finanziario dell'attività svolta con la specifica analitica delle entrate e delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo percepite, riscosse o assegnate [19].

3. [I contributi per le manifestazioni sportive e per la promozione sportiva di entità superiore a 5.000,00 euro sono liquidati in due soluzioni:

a) un acconto pari al cinquanta per cento, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di assegnazione;

b) il saldo, pari al restante cinquanta per cento, a manifestazione effettuata] [20].

4. [L’erogazione dei contributi assegnati per le manifestazioni sportive o per la promozione sportiva è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, entro novanta giorni dalla realizzazione della iniziative e degli interventi, di una dettagliata relazione consuntiva. La relazione deve contenere il bilancio economico finanziario dell’attività svolta con la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo percepite, riscosse o assegnate] [21].

5. [La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere conservata per almeno cinque anni a cura del soggetto beneficiario del contributo, al fine di consentirne l’eventuale verifica da parte della Regione] [22].

6. Per i progetti di costo inferiore o pari a E 100.000,00, l'erogazione dei contributi in conto capitale per l'impiantistica sportiva avviene nel modo seguente:

a) trenta per cento dell'importo del contributo assegnato al momento della presa d'atto dell'atto di approvazione da parte del Servizio regionale competente del progetto definitivo o esecutivo;

b) sessanta per cento dell'importo del contributo concesso previa trasmissione per via telematica alla Regione dei dati identificativi ed economico finanziari dell'intervento, tramite la compilazione del "Modello A" allegato alla deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2010, n. 1405 (Art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 . Approvazione linee guida per la redazione dei piani di settore in materia di lavori e opere pubbliche e procedure amministrative uniformi per l'attuazione dei piani di settore) e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 60 del 22.12.2010 (d'ora in avanti: "Modello A"), sottoscritto dal responsabile del procedimento ad avvenuta aggiudicazione e consegna dei lavori;

c) dieci per cento quale saldo del contributo concesso, ovvero rideterminato sulla base della verifica dell'ammissibilità delle singole voci di spesa sostenute, a lavori conclusi e ad avvenuta rendicontazione delle somme erogate tramite la presentazione della seguente documentazione:

1) Modello A debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento, da inviare per via telematica;

2) copia conforme all'originale dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione;

3) copia degli atti di approvazione dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione e di liquidazione delle spese;

4) relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale, firmata dal responsabile unico del procedimento;

5) copia dell'atto di approvazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale da parte del soggetto aggiudicatore [23].

6 bis. Per i progetti di costo superiore a E 100.000,00, l'erogazione dei contributi in conto capitale per l'impiantistica sportiva avviene nel modo seguente:

a) trenta per cento dell'importo del contributo assegnato al momento della presa d'atto dell'atto di approvazione da parte del Servizio regionale competente del progetto definitivo o esecutivo;

b) venti per cento dell'importo del contributo concesso previa trasmissione per via telematica alla Regione del "Modello A" debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento ad avvenuta aggiudicazione e consegna dei lavori;

c) quaranta per cento dell'importo del contributo concesso previa trasmissione della rendicontazione del contributo precedentemente erogato e della relativa quota di cofinanziamento, previa trasmissione alla Regione del "Modello A" debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento, da inviare per via telematica, da far valere come rapporto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici);

d) dieci per cento quale saldo del contributo concesso, ovvero rideterminato sulla base della verifica dell'ammissibilità delle singole voci di spesa sostenute, a lavori conclusi e ad avvenuta rendicontazione delle somme erogate tramite la presentazione della seguente documentazione:

1) Modello A debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento, da inviare per via telematica, da far valere come rapporto previsto dall'articolo 6, comma 3 della l.r. 3/2010 ;

2) copia conforme all'originale dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione;

3) copia degli atti di approvazione dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione e di liquidazione delle spese;

4) relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale firmata dal responsabile unico del procedimento;

5) copia dell'atto di approvazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale da parte del soggetto aggiudicatore [24].

7. [I soggetti beneficiari dei contributi per l’impiantistica sportiva devono fornire dati ed informazioni utili ai fini dell’attività dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 13 della l.r. 19/2009] [25].

 

     Art. 10. (Responsabile del procedimento)

1. Il titolare del procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente regolamento è il dirigente del Servizio regionale competente in materia.

 

     Art. 11. (Revoca e riassegnazione dei contributi)

1. Il Servizio regionale competente dispone la revoca totale o parziale del contributo assegnato, qualora i soggetti beneficiari non rispettino le disposizioni previste dalla l.r. 19/2009 ed attuate dal presente regolamento, o nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative da realizzare.

2. I contributi revocati possono essere riassegnati ad altra domanda, ammessa ma non finanziata, nell’ambito dell’esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 12. (Norme transitorie e finali)

1. Per l’anno 2011 il termine di presentazione delle domande per la concessione di contributi e benefici finanziari di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 7, comma 1 è fissato al 20 agosto.

2. Per l’anno 2011 il termine di cui all’articolo 4, comma 6, e all’articolo 7, comma 8, è fissato al 30 novembre.

 

     Art. 13. (Entrata in Vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogato dall'art. 19 della L.R. 2 agosto 2018, n. 6, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[5] Comma sostituito dall'art. 1 del R.R. 1 marzo 2013, n. 2 e così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[9] Articolo inserito dall'art. 4 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[10] Comma abrogato dall'art. 5 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[11] Comma abrogato dall'art. 5 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[13] Comma abrogato dall'art. 5 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[14] Comma abrogato dall'art. 6 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[15] Articolo sostituito dall'art. 2 del R.R. 1 marzo 2013, n. 2 e abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 8 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[17] Rubrica così modificata dall'art. 9 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[18] Comma così sostituito dall'art. 9 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[19] Comma così sostituito dall'art. 9 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[20] Comma abrogato dall'art. 9 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[21] Comma abrogato dall'art. 9 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[22] Comma abrogato dall'art. 9 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[23] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 1 marzo 2013, n. 2.

[24] Comma inserito dall'art. 4 del R.R. 1 marzo 2013, n. 2.

[25] Comma abrogato dall'art. 9 del R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.