Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.7 sport |
Data: | 17/01/2017 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'art. 1) |
Art. 2. (Modificazioni all'art. 2) |
Art. 3. (Modificazioni all'art. 4) |
Art. 4. (Integrazione al r.r. 6/2011) |
Art. 5. (Modificazioni all'art. 5) |
Art. 6. (Modificazione all'art. 6) |
Art. 7. (Abrogazione dell'art. 7) |
Art. 8. (Sostituzione dell'art. 8) |
Art. 9. (Modificazione dell'art. 9) |
Art. 10. (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti) |
§ 5.7.26 - R.R. 17 gennaio 2017, n. 1.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva).
(B.U. 25 gennaio 2017, n. 4)
Art. 1. (Modificazione all'art. 1)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 del
Art. 2. (Modificazioni all'art. 2)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del
Art. 3. (Modificazioni all'art. 4)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del
2. Al comma 2 dell'articolo 4 del
3. Alla lettera e) del comma 4 del
4. Il comma 6 dell'articolo 4 del
Art. 4. (Integrazione al
1. Dopo l'articolo 4 del
" Art. 4 bis. (Istruttoria e valutazione delle domande)
1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio regionale competente entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La valutazione delle domande è effettuata da un Comitato tecnico di valutazione composto dal:
a) dirigente competente in materia di sport, con funzioni di coordinamento;
b) dirigente competente in materia di cultura;
c) dirigente competente in materia di istruzione e formazione professionale.
3. La segreteria ed il supporto al Comitato tecnico di valutazione è garantita dal Servizio regionale competente in materia di sport. ".
Art. 5. (Modificazioni all'art. 5)
1. I commi 2, 4 e 6 dell'articolo 5 del
2. Al comma 5 dell'articolo 5 del
Art. 6. (Modificazione all'art. 6)
1. Il comma 3 dell'articolo 6 del
Art. 7. (Abrogazione dell'art. 7)
1. L'articolo 7 del
Art. 8. (Sostituzione dell'art. 8)
1. L'articolo 8 del
" Art. 8 (Valutazione delle domande)
1. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 4 bis effettua la valutazione delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) per i progetti per le manifestazioni sportive sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) rilevanza internazionale della manifestazione (6 punti);
2) rilevanza nazionale della manifestazione (4 punti);
3) coerenza con il piano triennale di cui all'articolo 8 della
4) anzianità di presenza della manifestazione sul territorio regionale (da 0 a 5 punti);
5) numero dei partecipanti differenziato per disciplina (da 0 a 10 punti);
6) capacità della manifestazione di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);
7) durata della manifestazione (da 0 a 5 punti);
b) per i progetti di promozione sportiva sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) promozione di nuove discipline sportive (da 0 a 5 punti);
2) corrispondenza tra la domanda ed i bisogni di pratica sportiva del contesto territoriale (da 0 a 10 punti);
3) capacità del progetto di realizzare sinergia e coinvolgimento degli enti locali ed altri soggetti pubblici (da 0 a 10 punti);
4) capacità del progetto di coinvolgimento di categorie sociali svantaggiate (da 0 a 5 punti);
5) capacità del progetto di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);
6) coinvolgimento in fase di progettazione e di attuazione del progetto, di laureati in scienze motorie e di professionalità mirate con comprovata esperienza nel campo della promozione sportiva (da 0 a 5 punti).
2. Ai soggetti che realizzano le manifestazioni sportive in ambiente naturale ed urbano identificabili con il marchio Umbria Green Sport di cui all'articolo 21 della
3. Alle iniziative realizzate da persone disabili, sulla base dell'attività sociale svolta nell'anno precedente alla richiesta di contributo, è attribuito altresì un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 10 punti).
4. Il Comitato tecnico di valutazione, dopo aver attribuito il punteggio secondo i criteri di cui al comma 1, formula la graduatoria delle domande pervenute. Tale graduatoria è approvata dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di sport. ".
Art. 9. (Modificazione dell'art. 9)
1. Alla rubrica dell'articolo 9 del
2. Il comma 1 dell'articolo 9 del
" 1. Il Servizio regionale competente in materia di sport assegna i contributi di cui al presente regolamento sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto. ".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 del
" 2. L'erogazione dei contributi assegnati per le manifestazioni sportive o per la promozione sportiva è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'evento, delle fatture di spesa e di una dettagliata relazione consuntiva. La relazione deve contenere il bilancio economico finanziario dell'attività svolta con la specifica analitica delle entrate e delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo percepite, riscosse o assegnate. ".
4. I commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 9 del
Art. 10. (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti)
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. L'articolo 8, comma 1, del presente regolamento trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2017.