Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.7 sport |
Data: | 01/03/2013 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'art. 4) |
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 7) |
Art. 3. (Modificazioni all'art. 8) |
Art. 4. (Modificazione ed integrazione all'art. 9) |
§ 5.7.25 - R.R. 1 marzo 2013, n. 2.
Modificazioni ed integrazione al regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva).
(B.U. 6 marzo 2013, n. 12)
Art. 1. (Modificazione all'art. 4)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del
"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 presentano al Servizio regionale competente le domande per la concessione di contributi e benefici finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive e per i progetti di promozione sportiva, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le domande sono inoltrate attraverso una delle seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata (PEC);
b) agenzia di recapito o raccomandata con ricevuta di ritorno, in tali casi fa fede la data apposta dall'ufficio accettante;
c) consegna a mano al protocollo regionale.".
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 7)
1. L'articolo 7 del
"Art. 7 (Presentazione delle domande per i contributi e i benefici finanziari per l'impiantistica sportiva)
1. Il Servizio regionale competente, entro dieci giorni dalla data di approvazione del Programma annuale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 10 della
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 presentano domanda di contributo per l'impiantistica sportiva sulla base dell'invito pubblico di cui al comma 1.
3. Ogni soggetto richiedente può formulare, per lo stesso esercizio finanziario, una sola domanda di contributo per un solo impianto sportivo.
4. Il procedimento amministrativo per la concessione dei contributi e benefici finanziari di cui al presente articolo deve essere concluso entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista nell'invito pubblico di cui al comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, della
Art. 3. (Modificazioni all'art. 8)
1. Il comma 4 dell'articolo 8 del
"4. Il Servizio regionale competente provvede ad approvare la graduatoria delle domande di contributo per l'impiantistica sportiva pervenute e il riparto dei contributi regionali. La graduatoria è distinta nelle seguenti sub-graduatorie:
a) enti locali proprietari di impianti;
b) soggetti privati proprietari di impianti;
c) soggetti privati gestori di impianti pubblici;
d) soggetti privati gestori di impianti privati. ".
2. Il comma 5 dell'articolo 8 del
Art. 4. (Modificazione ed integrazione all'art. 9)
1. Il comma 6 dell'articolo 9 del
"6. Per i progetti di costo inferiore o pari a E 100.000,00, l'erogazione dei contributi in conto capitale per l'impiantistica sportiva avviene nel modo seguente:
a) trenta per cento dell'importo del contributo assegnato al momento della presa d'atto dell'atto di approvazione da parte del Servizio regionale competente del progetto definitivo o esecutivo;
b) sessanta per cento dell'importo del contributo concesso previa trasmissione per via telematica alla Regione dei dati identificativi ed economico finanziari dell'intervento, tramite la compilazione del "Modello A" allegato alla
c) dieci per cento quale saldo del contributo concesso, ovvero rideterminato sulla base della verifica dell'ammissibilità delle singole voci di spesa sostenute, a lavori conclusi e ad avvenuta rendicontazione delle somme erogate tramite la presentazione della seguente documentazione:
1) Modello A debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento, da inviare per via telematica;
2) copia conforme all'originale dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione;
3) copia degli atti di approvazione dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione e di liquidazione delle spese;
4) relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale, firmata dal responsabile unico del procedimento;
5) copia dell'atto di approvazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale da parte del soggetto aggiudicatore. ".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 del
"6 bis. Per i progetti di costo superiore a E 100.000,00, l'erogazione dei contributi in conto capitale per l'impiantistica sportiva avviene nel modo seguente:
a) trenta per cento dell'importo del contributo assegnato al momento della presa d'atto dell'atto di approvazione da parte del Servizio regionale competente del progetto definitivo o esecutivo;
b) venti per cento dell'importo del contributo concesso previa trasmissione per via telematica alla Regione del "Modello A" debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento ad avvenuta aggiudicazione e consegna dei lavori;
c) quaranta per cento dell'importo del contributo concesso previa trasmissione della rendicontazione del contributo precedentemente erogato e della relativa quota di cofinanziamento, previa trasmissione alla Regione del "Modello A" debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento, da inviare per via telematica, da far valere come rapporto previsto dall'articolo 6, comma 3, della
d) dieci per cento quale saldo del contributo concesso, ovvero rideterminato sulla base della verifica dell'ammissibilità delle singole voci di spesa sostenute, a lavori conclusi e ad avvenuta rendicontazione delle somme erogate tramite la presentazione della seguente documentazione:
1) Modello A debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento, da inviare per via telematica, da far valere come rapporto previsto dall'articolo 6, comma 3 della
2) copia conforme all'originale dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione;
3) copia degli atti di approvazione dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione e di liquidazione delle spese;
4) relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale firmata dal responsabile unico del procedimento;
5) copia dell'atto di approvazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario finale da parte del soggetto aggiudicatore.".