§ 5.2.60 - L.R. 29 luglio 2009, n. 18.
Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:29/07/2009
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto)
Art. 2.  (Funzioni del Garante)
Art. 3.  (Nomina del Garante)
Art. 4.  (Incompatibilità)
Art. 5.  (Decadenza dell’incarico, sostituzione e revoca)
Art. 6.  (Trattamento economico)
Art. 7.  (Ufficio del Garante)
Art. 8.  (Rapporti con Autorità di garanzia)
Art. 9.  (Relazioni e pubblicità)
Art. 10.  (Regolamento)
Art. 11.  (Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza)
Art. 12.  (Norma finanziaria)


§ 5.2.60 - L.R. 29 luglio 2009, n. 18. [1]

Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

(B.U. 5 agosto 2009, n. 35)

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto)

1. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

 

2. Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza, non è sottoposto a forme di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le strutture regionali competenti ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

 

3. Al Garante è affidata la promozione, la difesa e la verifica dell’attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza socio-sanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

 

4. L’azione del Garante viene esercitata nell’ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

 

a) Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

 

b) Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

 

c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

 

     Art. 2. (Funzioni del Garante)

1. Al fine di cui all’articolo 1 il Garante:

 

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

 

b) promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia) e disciplinata dall’articolo 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);

 

c) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali, con particolare attenzione al mondo dell’associazionismo e del volontariato;

 

d) promuove e vigila, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Convenzione europea di cui all’articolo 1;

 

e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

 

f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

 

g) promuove e collabora alla realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza; vigila in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa, allo scopo di segnalare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

 

h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, con la scuola ed altri soggetti, iniziative dirette a rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di bambini e adolescenti anche in relazione alla prevenzione dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

 

i) fornisce attività di consulenza agli operatori dei servizi sociali;

istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

 

l) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

 

m) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del DPR 103/2007;

 

n) formula proposte e esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni [2].

 

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante:

 

a) promuove intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

 

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

 

c) promuove le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;

 

d) segnala la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli enti locali a tutela dei minori.

 

     Art. 3. (Nomina del Garante)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

 

2. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l’età evolutiva e quelle familiari ed educative.

 

3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.

 

     Art. 4. (Incompatibilità)

1. La carica di Garante è incompatibile con quella di:

 

a) membro del Parlamento italiano ed europeo, Ministro, Presidente di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale [3];

 

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonchè amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione [4].

1 bis. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell’incarico [5].

 

     Art. 5. (Decadenza dell’incarico, sostituzione e revoca)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 4, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dall’incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all’articolo 3 comma 1, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.

 

2. Il Consiglio regionale, in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

 

3. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l’incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

 

     Art. 6. (Trattamento economico) [6]

1. Al Garante è attribuita un’indennità mensile pari al dieci per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni.

 

     Art. 7. (Ufficio del Garante)

1. L’ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l’infanzia e l’adolescenza.

 

2. La Giunta regionale, nell’ambito dello stanziamento annuale previsto per l’attuazione della presente legge, determina le risorse a disposizione per le spese di funzionamento.

 

3. Il Garante riferisce in Consiglio regionale, almeno una volta all’anno sull’attività svolta e trasmette al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno.

 

4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

 

     Art. 8. (Rapporti con Autorità di garanzia)

1. Il Difensore civico regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante di cui all’articolo 1 si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell’ambito delle loro competenze.

 

     Art. 9. (Relazioni e pubblicità)

1. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l’iscrizione delle relazioni all’ordine del giorno del Consiglio, affinché lo stesso le discuta.

 

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

 

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull’attività svolta.

 

     Art. 10. (Regolamento)

1. La Giunta regionale definisce con regolamento entro 90 giorni:

 

a) l’organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;

 

b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all’età evolutiva ed alla famiglia;

 

c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l’attribuzione di diverse e specifiche risorse.

 

     Art. 11. (Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una conferenza regionale sull’infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento della Unità Previsionale di Base 13.1.003, denominata “Interventi socio-assistenziali per la maternità, l’infanzia e l’adolescenza”, del bilancio di previsione 2009, parte spesa (cap. 2558 n.i.).

 

2. La quantificazione del finanziamento di cui al comma 2 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 24.

[3] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 24.

[4] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 24.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 24.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 24.