Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum |
Data: | 10/12/2010 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13) |
Art. 2. (Modificazioni all’articolo 3 della l.r. 13/2006) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 13/2006) |
Art. 4. (Modificazioni all’articolo 7 della l.r. 13/2006) |
Art. 5. (Modificazione all’articolo 11 della l.r. 13/2006) |
Art. 6. (Modificazione all’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18) |
Art. 7. (Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 18/2009) |
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2009) |
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30) |
§ 1.5.22 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 24. [1]
Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45).
(B.U. 15 dicembre 2010, n. 59)
Art. 1. (Modificazione all’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 2. (Modificazioni all’articolo 3 della
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell’incarico.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Il conferimento dell’incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.”.
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
(Trattamento economico)
1. Al Garante è attribuita un’indennità mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni.”.
Art. 4. (Modificazioni all’articolo 7 della
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della
“3. Il Garante può avvalersi della collaborazione dell’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.”.
Art. 5. (Modificazione all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 6. (Modificazione all’articolo 2 della
1. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della
“, ove richiesti,”.
Art. 7. (Modificazioni all’articolo 4 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell’incarico.”.
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6
(Trattamento economico)
1. Al Garante è attribuita un’indennità mensile pari al dieci per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni.”.
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12
(Trattamento economico)
1. Al Difensore civico è attribuita un’indennità mensile pari al trentacinque per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni.”.
[1] Abrogata dall'art. 410 della