Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 13/03/2002 |
Numero: | 270 |
§ 5.2.1052 - D.G.R. 13 marzo 2002, n. 270 .
Eventi sismici 1997 - D.G.R. 5180/1998 - Ulteriori modificazioni e integrazioni.
(B.U. 10 aprile 2002, n. 16.)
La Giunta regionale
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Vista la
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
Delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di provvedere conseguentemente:
a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle «Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della
a.1) ;
a.2) ;
;
a.3) al comma 1 dell'art. 7-ter sono soppresse le parole: «, a pena di decadenza,»;
a.4) ;
a.5) ;
a.6) ;
3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 20, comma 7, del regolamento interno della Giunta regionale approvato con
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Eventi sismici 1997 -
Premesso:
- che con
- che, in particolare, con gli articoli 5, 7-ter e 8 della medesima deliberazione sono stati stabiliti rispettivamente:
1) il termine per la presentazione dei progetti degli interventi da parte dei soggetti ammissibili a contributo inseriti negli elenchi pubblicati dai Comuni ai sensi del comma 2 dell'art. 4;
2) i termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché le sanzioni da applicare nel caso di mancato rispetto dei predetti termini;
Considerato:
- che con
- che con la stessa
- che con successiva
- che, pertanto, si rende opportuno, allo scopo di garantire uniformità nelle procedure ed evitare situazioni di possibile discriminazione tra i diversi soggetti beneficiari delle provvidenze, subordinare l'emissione dei provvedimenti di decadenza dei contributi previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 1 e dall'art. 8, comma 2, della
Rilevato:
- che, in alcuni casi, la presenza all'interno degli edifici di attività che per la loro natura e finalità non possono essere sospese o delocalizzate in concomitanza all'esecuzione dei lavori costituisce evidentemente motivo di forte condizionamento per la stessa organizzazione dei cantieri, rendendo di fatto alquanto improbabile il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori così come previsti dall'art. 8, comma 1, della
- che, pertanto, si rende necessario, nei casi di specie, stabilire una diversa scadenza del termine di ultimazione dei lavori che tenga conto delle predette difficoltà;
Preso atto:
- che, tra i diversi motivi che non consentono ai Comuni di procedere con tempestività alla definizione degli atti di erogazione del saldo dei contributi concessi, particolare rilevanza va attribuita ai ritardi dei proprietari e dei direttori dei lavori nella presentazione della documentazione di cui all'art. 10, commi 1 bis e 2, della
- che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di stabilire un termine entro cui i soggetti interessati devono produrre ai Comuni la documentazione di rendicontazione prevista dal citato art. 10 della
Ritenuto:
- di dover formulare alcune precisazioni in ordine alla disciplina delle varianti per opere in corso risultante dall'art. 6, comma 7, della
Preso atto altresì:
- che con
- che alcuni Comuni hanno evidenziato come il perdurare delle difficoltà precedentemente segnalate, dovute nella sostanza alla necessità di individuare i soggetti interessati attraverso la ricostruzione di situazioni che si sono modificate nel corso degli anni in ordine principalmente alla proprietà e consistenza degli immobili danneggiati, hanno in molti casi impedito ai proprietari aventi diritto nonché agli stessi Comuni di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della
- che, pertanto, risulta necessario stabilire un nuovo termine che consenta ai soggetti interessati di dare compiuta attuazione alle procedure previste dall'art. 11, comma 1, della citata
Rilevata inoltre la necessità di recepire il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 24 ottobre 2001, in merito all'applicazione della maggiorazione D6 prevista per la «mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico» dalla Tab. 8 dell'allegato B alla
Considerato infine:
- che, a seguito dei danni subiti dagli immobili di loro proprietà in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, alcuni proprietari si sono trovati nella condizione di dover effettuare i necessari lavori di ripristino prima della pubblicazione della
- che in molti casi la realizzazione di tali lavori, interessando immobili oggetto di ordinanza sindacale di sgombero già finanziati ai sensi delle ordinanze commissariali n. 40 e n. 41 del 23 ottobre 1997, ha nella sostanza consentito una rapida e completa ripresa delle attività produttive;
- che in altri casi l'esecuzione di tali interventi è stata finalizzata a limitare i disagi derivanti ai nuclei familiari in conseguenza dei danni subiti dalle abitazioni in cui gli stessi risiedevano al momento del sisma;
- che in altri casi ancora la tempestiva attivazione dei proprietari è stata in una qualche misura indotta dalla emissione di provvedimenti sindacali intimanti l'immediata rimozione di situazioni di pericolo;
- che gli stessi proprietari, successivamente all'avvio dei lavori, hanno prodotto regolare domanda per l'accesso ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 61/98, nei modi e nei tempi stabiliti rispettivamente con
- che, allo scopo di non penalizzare coloro che, pur essendosi attivati volontariamente nei periodi intercorrenti tra l'evento sismico e l'emanazione delle predette deliberazioni, hanno tuttavia regolarmente eseguito i lavori di ripristino degli edifici danneggiati, si rende opportuno dettare specifiche disposizioni che consentano ai Comuni di procedere al rilascio delle relative concessioni contributive;
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:
Omissis