Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 27/03/2001 |
Numero: | 286 |
Sommario |
Art. 11, comma 1, della L. R. 12 agosto 1998, n. 30 - Proroga del termine per la rinuncia ai benefici concernenti i precedenti eventi sismici. |
§ 5.2.1032 - D.G.R. 27 marzo 2001, n. 286 .
(B.U. 11 aprile 2001, n. 17.)
La Giunta regionale
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Vista la
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
Delibera
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute:
2) di provvedere conseguentemente:
a) di stabilire alla data del 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione da parte dei soggetti interessati dell'espressa rinuncia prevista dall'art. 11, comma 1 della
b) a fare obbligo ai Comuni di trasmettere, entro i successivi trenta giorni, alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, gli elenchi degli aventi diritto che hanno rinunciato ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti alla crisi sismica del 1997, nonché l'aggiornamento dei piani finanziari residui presentati ai sensi di quanto disposto al punto 2), lettera b.2) della
c) a dare atto che la mancata presentazione dell'espressa rinuncia nel termine stabilito alla precedente lettera a comporta l'inammissibilità dei proprietari aventi diritto alle provvidenze previste dalla
3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 20, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale, approvato con
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Art. 11, comma 1, della
Richiamato l'art. 11 della
Visto l'art. 7 dell'ordinanza commissariale 26 febbraio 1999, n. 45 con cui veniva stabilito alla data del 30 marzo 1999 il termine ultimo per la presentazione, da parte dei proprietari aventi diritto, dell'espressa rinuncia ai benefici previsti per i precedenti eventi sismici, richiesta dall'art. 11, comma 1, della citata
Vista la
Rilevato:
- che alcuni Comuni hanno evidenziato come il perdurare delle difficoltà precedentemente segnalate, dovute nella sostanza alla necessità di individuare i soggetti interessati attraverso la ricostruzione di situazioni che si sono modificate nel corso degli anni in ordine principalmente alla proprietà e consistenza degli immobili danneggiati, hanno in molti casi impedito ai proprietari aventi diritto nonché agli stessi Comuni di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della
Ravvisata pertanto la necessità di stabilire un nuovo termine che consenta ai soggetti interessati di dare compiuta attuazione alle procedure previste dall'art. 11, comma 1, della citata della
Tutto ciò premesso e considerato
si ritiene di proporre alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)