§ 5.1.95 - R.R. 16 aprile 2003, n. 5.
Norme regolamentari in attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/04/2003
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Cure climatiche).
Art. 3.  (Soggiorni terapeutici).
Art. 4.  (Cure termali).
Art. 5.  (Accompagnamento).
Art. 6.  (Presentazione della domanda).
Art. 7.  (Procedimento amministrativo).
Art. 8.  (Obbligo dei beneficiari).
Art. 9.  (Liquidazione).
Art. 10.  (Residenti all’estero).
Art. 11.  (Divieto di cumulo).
Art. 12.  (Rendicontazione).
Art. 13.  (Norma di prima applicazione).


§ 5.1.95 - R.R. 16 aprile 2003, n. 5.

Norme regolamentari in attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26.

(B.U. 30 aprile 2003, n. 18).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, disciplina le ulteriori modalità ed i termini per l’erogazione dei contributi a favore dei mutilati e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.

 

     Art. 2. (Cure climatiche).

     1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le cure climatiche di cui all’articolo 2, comma 1 della l.r. 26/2002, sono concesse, per un periodo non superiore a ventuno giorni l’anno, ai seguenti soggetti richiedenti, compresi tra le categorie di beneficiari di cui all’articolo 4 della stessa legge regionale:

     a) pensionati per infermità tubercolare o che presentano quadri clinici ad essa correlati;

     b) invalidi ascritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell’infermità pensionata.

     2. Le cure climatiche sono concesse in regime di assistenza indiretta.

 

     Art. 3. (Soggiorni terapeutici).

     1. I soggiorni terapeutici di cui all’articolo 2, comma 2 della l.r. 26/2002, sono concessi, per un periodo non superiore a ventuno giorni l’anno, a tutti i soggetti richiedenti previsti dall’articolo 4 della stessa legge regionale.

     2. Gli invalidi ammessi ai soggiorni terapeutici possono essere avviati presso idonei istituti di cura o strutture sanitarie scelte dall’Azienda USL, dove è assicurato un adeguato controllo medico, oppure presso strutture convenzionate da loro stessi individuate, che soddisfano le finalità proprie del soggiorno terapeutico.

     3. Ai fini dell’ammissione al soggiorno terapeutico assume particolare rilevanza la presenza di uno dei seguenti quadri clinici:

     a) insufficienza respiratoria cronica;

     b) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica;

     c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;

     d) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale.

 

     Art. 4. (Cure termali).

     1. Le cure termali di cui all’articolo 2, comma 3 della l.r. 26/2002 sono concesse, per un periodo non superiore a quindici giorni l’anno, ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 4 della stessa legge regionale, che, per le infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio per cause di guerra, ne presentano l’indicazione clinica e non sono affetti da infermità che controindicano il trattamento termale.

     2. Le cure termali sono concesse in regime di assistenza diretta.

 

     Art. 5. (Accompagnamento).

     1. Agli invalidi che sono nella impossibilità assoluta e comprovata di attendere alle esigenze della vita quotidiana è concesso, durante il periodo delle cure, l’accompagnatore di cui all’articolo 7 della l.r. 26/2002.

 

     Art. 6. (Presentazione della domanda).

     1. Gli invalidi che intendono fruire di cure climatiche o termali devono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno, alla azienda USL di competenza apposita domanda in carta semplice, corredata di prescrizione del proprio medico di base, con le modalità indicate nell’allegato A al presente regolamento.

     2. Lo stampato, compilato dal medico di base, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, la patologia per cui si richiedono le cure, l’attestazione della eventuale dipendenza della infermità da cause di guerra, la necessità della procedura terapeutica proposta, lo stabilimento termale e l’assenza di controindicazioni alla effettuazione delle cure stesse. Può essere indicata anche, se a conoscenza dell’interessato e comunque in modo facoltativo, la località climatica presso la quale egli desidera praticare le cure e l’indicazione del periodo di proprio gradimento.

     3. Non vi è data di scadenza per la presentazione della richiesta per i soggiorni terapeutici, in quanto la necessità di tale assistenza può essere accertata in qualunque periodo dell’anno.

     4. Nella domanda di richiesta del soggiorno terapeutico il medico di base propone il piano curativo e riabilitativo.

 

     Art. 7. (Procedimento amministrativo).

     1. In ordine alla richiesta di ammissione degli invalidi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici e alle cure termali, nonché alla concessione degli accompagnatori, provvede il medico della competente Azienda USL, responsabile della unità operativa di medicina legale o, laddove non strutturata, il responsabile del distretto sanitario competente per territorio, o suo delegato.

     2. Ai fini della valutazione circa l’ammissibilità dell’invalido al soggiorno terapeutico, i soggetti competenti, di cui al comma 1, possono richiedere il parere dei «Nuclei di valutazione geriatrici» previsti dal Piano sociale regionale di cui alla legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

     3. Agli invalidi che hanno presentato la domanda di cui all’articolo 5 è comunicata la autorizzazione o il diniego motivato. È consentito alla Azienda USL chiedere all’interessato documentazione ulteriore o disporre accertamenti per il completamento della pratica.

     4. I provvedimenti redatti ai sensi del comma 1 sono definitivi.

     5. Le Aziende USL definiscono le ulteriori modalità procedimentali per quanto non previsto dalla l.r. 26/2002 e dal presente regolamento.

 

     Art. 8. (Obbligo dei beneficiari).

     1. I beneficiari dei contributi di cui alla l.r. 26/2002 devono effettuare le cure termali e climatiche e i soggiorni terapeutici, rispettivamente presso stabilimenti e località che rispondano ai requisiti terapeutici e climatici indicati nelle autorizzazioni.

 

     Art. 9. (Liquidazione).

     1. Per ottenere la liquidazione dei contributi di cui alla l.r. 26/2002 gli invalidi devono, a cure espletate, presentare alla USL competente per territorio domanda in carta semplice, con le modalità previste nell’allegato B) al presente regolamento, producendo copia della autorizzazione, nonché:

     a) per cure climatiche:

     1) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti se hanno o meno titolo alle stesse prestazioni da parte di altri enti e che comunque non ne hanno usufruito;

     2) dichiarazione resa secondo l’allegato C) al presente regolamento;

     3) documentazione di spesa;

     b) per soggiorni terapeutici:

     1) certificazione della struttura sanitaria, attestante l’avvenuta permanenza nella stessa, nonché se l’invalido si è avvalso di un accompagnatore nel periodo di soggiorno;

     2) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che l’interessato non ha usufruito di altro periodo di soggiorno terapeutico durante l’anno né, sempre nello stesso anno solare, di cure termali e climatiche;

     c) per le cure termali:

     1) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti se l’interessato ha o meno titolo alle stesse prestazioni da parte di altri enti e che comunque non ne ha usufruito;

     2) documentazione di spesa, nonché dichiarazione del responsabile sanitario della struttura termale, attestante che l’invalido si è avvalso di un accompagnatore per il periodo di cure.

     2. La domanda va presentata alla USL che ha autorizzato la cura e/o il soggiorno entro e non oltre sessanta giorni dal termine del ciclo.

 

     Art. 10. (Residenti all’estero).

     1. Gli invalidi nati in Umbria, aventi nazionalità italiana e residenti all’estero, sempre che si trovino nelle condizioni previste dalla l.r. 26/2002, possono essere autorizzati dalla Azienda USL del capoluogo di regione, a fruire delle cure climatiche, soggiorno terapeutico e cure termali con le stesse modalità previste per gli invalidi residenti nel territorio regionale.

 

     Art. 11. (Divieto di cumulo).

     1. Le cure climatiche e termali non sono cumulabili tra loro e non possono essere concesse agli invalidi che hanno fruito, nel corso dello stesso anno, di soggiorni terapeutici.

 

     Art. 12. (Rendicontazione).

     1. Le Aziende USL provvedono a rendicontare alla Regione, Direzione regionale alla sanità e servizi sociali, sul numero dei beneficiari ammessi alle prestazioni di cui al presente regolamento e sulle somme complessivamente liquidate.

 

     Art. 13. (Norma di prima applicazione).

     1. Per il solo anno 2003 il termine ultimo di presentazione della domanda di cure climatiche e termali di cui alla l.r. 26/2002, è fissato al 30 giugno 2003.

 

 

Allegati

     (Omissis).