§ 5.1.94 - L.R. 6 dicembre 2002, n. 26.
Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/12/2002
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Prestazioni).
Art. 4.  (Beneficiari).
Art. 5.  (Contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici).
Art. 6.  (Contributi per cure termali).
Art. 7.  (Contributi di accompagnamento).
Art. 8.  (Provvedimenti di attuazione).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 5.1.94 - L.R. 6 dicembre 2002, n. 26. [1]

Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.

(B.U. n. 57 del 18 dicembre 2002).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione eroga contributi a favore di mutilati, invalidi di guerra e categorie assimilate finalizzati a favorire la fruizione delle seguenti prestazioni sanitarie:

     a) cure climatiche;

     b) soggiorni terapeutici;

     c) cure termali.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze dell’infermità, nonché le patologie ad essa connesse, in base alla quale è stata riconosciuta l’invalidità.

     2. Per soggiorni terapeutici si intendono quelli che hanno finalità convalescenziale, in località marine, montane, lacustri e collinari, al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzati e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di abituale dimora.

     3. Per cure termali si intendono quelle che utilizzano acque termali e loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la tutela globale della salute nella fase di prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l’erogazione delle cure stesse, a carico del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 3. (Prestazioni).

     1. Le cure climatiche sono concesse su apposita prescrizione di un medico del Servizio sanitario nazionale.

     2. I soggiorni terapeutici sono prescritti nell’ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dalla Azienda U.S.L. competente, che provvede ad attestare l’idoneità delle modalità e delle strutture individuate per il soggiorno stesso.

     3. Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi in regime di assistenza indiretta e per un periodo massimo di ventuno giorni per anno.

     4. Le cure termali sono erogate con le modalità previste dall’articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 4. (Beneficiari).

     1. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:

     a) i mutilati ed invalidi di guerra, di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

     b) coloro che sono in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l’ottava, di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 915/78;

     c) i mutilati e invalidi per cause di guerra, di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 915/78 ed al D.P.R. n. 834/81;

     d) coloro che sono in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra, in attesa del decreto di concessione della pensione, dal quale risulti l’attribuzione di una categoria fra quelle indicate alla lettera b) e dal quale risulti che l’infermità è dipendente da causa di servizio o di guerra;

     e) i mutilati ed invalidi per servizio, di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9;

     f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l’ottava, di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 915/78, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;

     g) coloro che, in attesa di ottenere il decreto di concessione della pensione, sono in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 915/78;

     h) coloro ai quali è stato riconosciuto l’equo indennizzo per infermità contratta in servizio ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 915/78;

     i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, sono equiparati agli invalidi di guerra.

 

     Art. 5. (Contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici).

     1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche ed ai soggiorni terapeutici è concesso, da parte delle Aziende U.S.L., per un periodo non superiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 3, un contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, di euro 30,99 per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.

 

     Art. 6. (Contributi per cure termali).

     1. Agli invalidi ammessi alle cure termali è concesso da parte delle Aziende U.S.L. un contributo, comprensivo delle spese di viaggio e residenza, riferito ad un solo ciclo di cure termali per la durata massima di quindici giorni, nella misura di euro 30,99 al giorno.

 

     Art. 7. (Contributi di accompagnamento).

     1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle cure termali, di cui agli articoli 5 e 6, per i quali risulta comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana, è concesso un contributo di accompagnamento nella misura di euro 30,99 al giorno.

 

     Art. 8. (Provvedimenti di attuazione).

     1. La Giunta regionale, con norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità ed i termini per la erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.

     2. La Regione adegua ogni due anni l’importo giornaliero di cui al comma 1, in base agli indici ISTAT.

     3. Le norme regolamentari sono emanate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri per l’attuazione degli interventi previsti all’articolo 5 della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore, gravano sul bilancio delle Aziende U.S.L. a valere sui fondi regionali assegnati per il loro funzionamento.

     2. Per l’attuazione degli interventi previsti agli articoli 6 e 7 della presente legge è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di Euro 131.000,00 a valere sulla unità previsionale di base 12.1.005 denominata «Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria» del bilancio regionale 2003.

     3. Il finanziamento dell’onere previsto al comma 2, determinato per l’anno 2003 in Euro 131.000,00, è assicurato da pari stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata «Fondi speciali per spese correnti», in corrispondenza del punto 4 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

     4. La disponibilità relativa all’anno 2002 di cui al precedente comma 3 è iscritta nella competenza dell’anno 2003 in attuazione dell’articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l’iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 3, sia in termini di competenza che di cassa.

     6. Per gli anni 2004 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.