§ 4.6.65 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 49.
Progetto integrato Valnerina - Leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25 - Utilizzazione risorse residuali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:21/12/1998
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure per il completamento del progetto.
Art. 3.  Gestione finanziaria del fondo regionale.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Integrazione dell'art. 17 della l.r. 30 aprile 1985, n. 40.
Art. 7.  Norma finale.


§ 4.6.65 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 49.

Progetto integrato Valnerina - Leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25 - Utilizzazione risorse residuali.

(B.U. n. 78 del 30 dicembre 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria dispone interventi per lo sviluppo e le attività produttive del territorio della Valnerina colpito dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, utilizzando le risorse finanziarie ancora disponibili stanziate con le leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25, derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse o dal recupero delle anticipazioni ad Enti o privati conseguente a revoca della promessa di finanziamento o ad obbligo di restituzione.

 

     Art. 2. Procedure per il completamento del progetto.

     1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge, predispone e approva un piano di riparto delle risorse accantonate finalizzato al completamento degli interventi e dei programmi in corso di realizzazione in base alle precitate leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25.

     2. Il piano contiene termini perentori per la predisposizione di progetti esecutivi da parte degli Enti locali interessati o di beneficiari privati e per la ultimazione dei relativi interventi nonché per la loro collaudazione nei casi in cui l'opera in corso non richieda nuova elaborazione progettuale.

     3. Il piano di cui al comma 1 del presente articolato tiene conto dell'insieme dei programmi riguardanti l'area e delle indicazioni provenienti dagli Enti locali interessati con priorità alle iniziative da completare.

     4. Il piano viene inviato alla commissione consiliare competente per il parere.

 

     Art. 3. Gestione finanziaria del fondo regionale.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, sull'accantonamento disposto nel bilancio regionale ai sensi dell'art. 5 della presente legge, distinti impegni di spesa in relazione agli interventi ammessi a finanziamento ed elencati nel piano di cui all'art. 2.

     2. La Giunta regionale trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 dell'art. 2 è autorizzata a disporre la revoca del finanziamento e destinarlo al perfezionamento o ottimizzazione degli interventi attuati per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle attività di recupero dei crediti residui, a predisporre transazioni con i soggetti debitori anche prevedendo l'eventuale acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la modificazione del piano per il riparto delle somme recuperate attenendosi ai criteri stabiliti dal comma 2 del precedente art. 3.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Per l'attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lit. 3.305.394.721, da iscrivere in termini di competenza e di cassa, al capitolo di nuova istituzione denominato: «Spese per il completamento degli interventi e dei programmi di cui alle leggi regionali 40/85 e 25/89».

     2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante utilizzo di pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Integrazione dell'art. 17 della l.r. 30 aprile 1985, n. 40.

     1. [1].

 

     Art. 7. Norma finale.

     1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applicano le modalità di attuazione per i piani e programmi della Comunità europea di cui alla legge regionale 19 luglio 1988, n. 22 e successive modificazioni.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica la lettera a) del comma 1, art. 17 della L.R. 30 aprile 1985, n. 40.