Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 20/03/2000 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il riferimento agli allegati A e B di cui al DPR 12 aprile 1996 contenuto nella legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 è esteso alle modificazioni e integrazioni apportate agli stessi dal DPCM [...] |
§ 4.4.30 - L.R. 20 marzo 2000, n. 22. [1]
Adeguamento della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11. "Norme in materia di impatto ambientale" al DPCM del 3 settembre 1999: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale".
(B.U. n. 17 del 24 marzo 2000).
1. Il riferimento agli allegati A e B di cui al DPR 12 aprile 1996 contenuto nella
Appendice
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1999.
Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1 della
(Omissis)
Articolo 1.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle contenute nel presente atto.
Articolo 2.
1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della
"s) attività di coltivazione di minerali solidi.
t) attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.
u) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
v) impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del
z) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3".
2. Nell'allegato B del
"b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km".
3. Nell'allegato B del
"z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.".
4. Nell'allegato B al
"p) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi e prodotti e non sono utilizzati per più di due anni".
Articolo 3.
1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 le lettere i), l), m) n) e o) sono sostituite dalle seguenti:
"i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del
l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del
m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del
n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere DI e DS del
o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del
2. Nell'allegato B al
"r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m 3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto n. 22/1997;".
Articolo 4.
1. Nell'allegato B al
2. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, "la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della
3. Nell'allegato B al
"g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della
Articolo 5.
1. Le regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza.
Articolo 6.
1. La disciplina di cui al presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 2 della