§ 4.4.30 - L.R. 20 marzo 2000, n. 22.
Adeguamento della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11. "Norme in materia di impatto ambientale" al DPCM del 3 settembre 1999: "Atto di indirizzo e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/03/2000
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Il riferimento agli allegati A e B di cui al DPR 12 aprile 1996 contenuto nella legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 è esteso alle modificazioni e integrazioni apportate agli stessi dal DPCM [...]


§ 4.4.30 - L.R. 20 marzo 2000, n. 22. [1]

Adeguamento della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11. "Norme in materia di impatto ambientale" al DPCM del 3 settembre 1999: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale".

(B.U. n. 17 del 24 marzo 2000).

 

Art. 1.

     1. Il riferimento agli allegati A e B di cui al DPR 12 aprile 1996 contenuto nella legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 è esteso alle modificazioni e integrazioni apportate agli stessi dal DPCM 3 settembre 1999 che si pubblica in appendice alla presente legge.

 

 

Appendice

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1999.

 

Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1 della legge 22, febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

 

(Omissis)

 

     Articolo 1.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle contenute nel presente atto.

 

     Articolo 2.

     1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, sono aggiunte le seguenti lettere:

     "s) attività di coltivazione di minerali solidi.

     t) attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

     u) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

     v) impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997).

     z) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3".

     2. Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 al punto 2. Industria energetica sono aggiunte le parole: "ed estrattiva"; allo stesso punto 2 alla fine della lettera a) il punto è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

     "b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

     c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

     d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

     e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

     f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km".

     3. Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture è aggiunta la seguente lettera:

     "z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.".

     4. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 8, alla fine della lettera o) il punto è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

     "p) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi e prodotti e non sono utilizzati per più di due anni".

 

     Articolo 3.

     1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 le lettere i), l), m) n) e o) sono sostituite dalle seguenti:

     "i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

     l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 2211997.

     m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14).

     n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere DI e DS del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere DI e DS del decreto legislativo n. 2211997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.

     o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)".

     2. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture, le lettere r), s), t) e u) sono sostituite dalle seguenti:

     "r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del citato decreto n. 22/1997);

     s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 22/1997);

     t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m 3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

     u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto n. 22/1997;".

 

     Articolo 4.

     1. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 7: "Progetti di infrastrutture", alla lettera a), le parole: "lavori per l'attrezzamento di aree industriali" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di sviluppo di zone industriali o produttive"; alla lettera d), le parole: "derivazione ed opere connesse di acque superficiali" sono sostituite dalle seguenti: "derivazione di acque superficiali ed opere connesse"; alle lettera i), le parole: "simili linee di natura similare" sono sostituite dalle seguenti: "linee simili di tipo particolare".

     2. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, "la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3".

     3. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 8: "Altri progetti", la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     "g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;".

 

     Articolo 5.

     1. Le regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza.

 

     Articolo 6.

     1. La disciplina di cui al presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.