§ 20.6.408 – Regolamento 12 ottobre 1993, n. 3030.
Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:12/10/1993
Numero:3030


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Limiti quantitativi.
Art. 3.  Prodotti del folclore e artigianali.
Art. 4.  Importazioni temporanee.
Art. 5.  Perfezionamento passivo.
Art. 6.  Prezzi.
Art. 7.  Disposizioni di flessibilità.
Art. 8.  Importazioni supplementari.
Art. 9.  Concentrazione regionale.
Art. 10.  Misure di salvaguardia.
Art. 10 bis.  Misure di salvaguardia speciali per la Cina.
Art. 11.  Misure di salvaguardia regionale.
Art. 12.  Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari.
Art. 13.  Sorveglianza.
Art. 14.  Statistiche.
Art. 15.  Elusione.
Art. 16.  Consultazioni.
Art. 17.  Comitato dei tessili.
Art. 17 bis. 
Art. 18.      Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa [...]
Art. 19.      Le modifiche degli allegati del presente regolamento, necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con Paesi terzi o degli [...]
Art. 20. 
Art. 21.      Il regolamento (CEE) n. 958/93 è abrogato, escluse le disposizioni transitorie applicabili fino al 31 marzo 1993.
Art. 21 bis. 
Art. 22.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art. 26 bis. 
Articolo 27. 


§ 20.6.408 – Regolamento 12 ottobre 1993, n. 3030.

Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

(G.U.C.E. 8 novembre 1993, n. L 275).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando che la Comunità ha accettato la proroga dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili, alle condizioni stabilite nel protocollo che proroga l'accordo, nonché nelle conclusioni approvate il 9 dicembre 1992 dal Comitato dei tessili del GATT allegate a detto protocollo;

     considerando che la Comunità ha negoziato la proroga di tre anni degli accordi esistenti relativi al commercio di prodotti tessili con una serie di Paesi fornitori;

     considerando che gli accordi in questione istituiscono dei limiti quantitativi comunitari per il 1993, il 1994 e il 1995;

     considerando che la Comunità ha negoziato nuovi accordi bilaterali ed altre intese con una serie di Paesi fornitori;

     considerando che la Comunità ha negoziato accordi in forma di protocolli aggiuntivi degli accordi europei e/o degli accordi interinali relativi al commercio dei prodotti tessili con una serie di Paesi fornitori;

     considerando che occorre assicurare che gli obiettivi dei singoli accordi, protocolli e altre intese non vengano elusi mediante deviazioni degli scambi; che occorre quindi fissare le modalità di controllo dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di cooperazione amministrativa;

     considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi all'esportazione stabiliti in questi accordi e protocolli è garantita da un sistema di duplice controllo; che l'efficacia di queste misure dipende dall'istituzione sul piano comunitario di un regime di limiti quantitativi comunitari, da applicare alle importazioni di tutti i prodotti originari dei Paesi fornitori la cui esportazione sia soggetta a limiti quantitativi;

     considerando che i prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non devono essere soggetti a questi limiti quantitativi comunitari;

     considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità con taluni Paesi terzi contengono speciali disposizioni relative alle importazioni nella Comunità dei prodotti del folclore e artigianali e che è pertanto necessario stabilire adeguate procedure per l'applicazione di tali disposizioni;

     considerando che si devono prevedere norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento passivo economico e per la gestione dei relativi limiti quantitativi comunitari;

     considerando che, per garantire che i limiti quantitativi comunitari non siano superati, è necessario stabilire una speciale procedura di gestione in base alla quale le competenti autorità degli Stati membri non rilasceranno licenze d'importazione prima di ottenere la conferma da parte della Commissione che vi sono ancora quantità disponibili nell'ambito dei limiti quantitativi in causa;

     considerando che occorre parimenti stabilire procedure efficaci e rapide per modificare i limiti quantitativi comunitari e la loro ripartizione per tener conto dell'evoluzione delle correnti di scambio, di ulteriori necessità di importazione e degli obblighi della Comunità a norma degli accordi negoziati con i Paesi fornitori;

     considerando che, per i prodotti non soggetti a limitazioni quantitative, gli accordi stabiliscono una procedura di consultazione per giungere ad un accordo con il Paese fornitore interessato sull'applicazione dei limiti quantitativi, ogniqualvolta, per una categoria di prodotti, il volume delle importazioni nella Comunità abbia superato un certo limite; che i Paesi fornitori si impegnano inoltre a sospendere o a limitare le loro esportazioni a decorrere dalla richiesta di consultazione, sino al livello indicato dalla Comunità; che, in mancanza di accordo con il Paese fornitore entro i termini fissati, la Comunità può instaurare limiti quantitativi per un determinato livello annuo o pluriennale;

     considerando che, in talune circostanze eccezionali, può essere appropriato applicare detti limiti quantitativi a livello regionale anziché comunitario e che è necessario pertanto stabilire procedure efficaci per decidere in merito ad adeguate misure che non perturbino il funzionamento del mercato interno;

     considerando che gli accordi, i protocolli e le intese con taluni Paesi prevedono la possibilità, da parte della Comunità, di sottoporre le importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento ad un sistema di sorveglianza e che, di conseguenza, è necessario stabilire le procedure amministrative per l'introduzione e l'applicazione di tali misure di sorveglianza;

     considerando che, dopo il completamento, il 1° gennaio 1993, del mercato interno per i prodotti tessili e dell'abbigliamento i limiti quantitativi comunitari non sono più suddivisi in quote per ciascuno Stato membro; che gli accordi con i Paesi terzi prevedono consultazioni nel caso in cui sorgano problemi come conseguenza della concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità e che è necessario stabilire un'efficace procedura per l'applicazione di tali disposizioni;

     considerando che gli accordi, i protocolli e le altre intese con taluni Paesi terzi istituiscono un sistema di cooperazione tra la Comunità e i Paesi fornitori per evitare che gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante operazioni di trasbordo, deviazione o altre; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il Paese fornitore interessato un adeguamento equivalente al limite quantitativo in causa quando risulti che le disposizioni dell'accordo stesso sono state eluse; che i Paesi fornitori si sono inoltre impegnati ad attuare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; che in mancanza di un accordo con il Paese fornitore entro il limite di tempo previsto, nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente eluse, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente;

     considerando che, in particolare per poter rispettare i termini stabiliti nell'accordo, è opportuno instaurare una procedura rapida ed efficace per introdurre tali limiti quantitativi e per concludere tali accordi con i Paesi fornitori;

     considerando che le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare di quelli derivanti dai suddetti accordi conclusi con i Paesi fornitori,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis [1].

     2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili compresi nella sezione XI della nomenclatura combinata sono suddivisi in categorie, come indicato nell'allegato I.

     3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 6. Le procedure per l'applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato III.

     4. Fatto salvo il presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente.

     5. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità.

     6. I requisiti per l'attestazione d'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato III e nella legislazione comunitaria pertinente. Tuttavia, in luogo delle attestazioni di origine richieste da accordi bilaterali, protocolli o altre intese che stabiliscono regole più rigorose, possono anche essere accettate attestazioni d'origine presentate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1541/98.

     Le procedure di verifica dell'origine di questi prodotti sono definite nell'allegato IV e nella legislazione comunitaria pertinente. [2]

     [7. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, modifica l'allegato X del presente regolamento al fine di integrare i rimanenti prodotti elencati nell'allegato X nell'OMC in tre fasi, come segue:

     - al 1° gennaio 1998, i prodotti che nel 1990 hanno costituito non meno del 17% del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA;

     - al 1° gennaio 2002, i prodotti che nel 1990 hanno costituito non meno del 18% del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA;

     - al 1° gennaio 2005 i rimanenti prodotti.

     Prima di ogni fase di integrazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'osservanza da parte dei Paesi terzi dei loro impegni in base alle norme e discipline del GATT di cui all'articolo 7 dell'ATA.] [3]

     8. In deroga al presente regolamento, l'importazione dei prodotti tessili specificati in appresso non è soggetta a restrizioni quantitative, licenze o requisiti inerenti all'attestazione d'origine:

     a) campioni di prodotti tessili il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti possono esigere che, per fruire della deroga, alcuni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile ed indelebile o altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privarli della qualità di campioni. Per "campioni di prodotti tessili" si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili per fini diversi dalla promozione delle vendite;

     b) Campioni rappresentativi di prodotti tessili fabbricati fuori dal territorio doganale della Comunità e destinati a un'esposizione o ad una manifestazione consimile, sempre che essi:

     - siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario,

     - non possano prestarsi alla commercializzazione, o

     - il loro valore globale e la loro quantità, siano in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero di visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore. [4]

 

     Art. 2. Limiti quantitativi.

     1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato V, originari di uno dei Paesi fornitori elencati in detto allegato è soggetta ai limiti quantitativi annui indicati nell'allegato stesso [5].

     2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 12.

     3. Le importazioni autorizzate vengono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal Paese fornitore interessato. A norma del presente regolamento, le merci s'intendono spedite dal momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto.

     [4. Le importazioni dei prodotti non soggetti a limiti quantitativi anteriormente al 1° gennaio 1993, che prima di tale data si trovavano in corso di spedizione nella Comunità, sono esonerate dalle limitazioni quantitative di cui al presente articolo, purché siano state effettivamente spedite dal Paese fornitore di cui sono originarie prima del 1° gennaio 1993.] [6]

     5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1° gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate [7].

     6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato V e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.

     7. Per assicurare che le quantità per le quali vengono emesse autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi della Comunità per ciascuna categoria di prodotti tessili e per ciascun Paese terzo interessato, le competenti autorità rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi comunitari complessivi per le categorie di prodotti tessili e per i Paesi terzi interessati, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

     8. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili confiscati dalle autorità competenti del suddetto Stato membro, specie in caso di procedure fallimentari o simili, per cui non si dispone più di un'autorizzazione d'importazione valida, possono essere immessi in libera pratica secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2 [8].

     9. L'immissione in libera pratica in uno dei dieci nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1° maggio 2004, vale a dire la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1° maggio 2004 e che entrano nei dieci nuovi Stati membri dal 1° maggio 2004 in poi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. L'autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1° maggio 2004.

     Le licenze sono comunicate alla Commissione [9].

 

     Art. 3. Prodotti del folclore e artigianali.

     1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti artigianali e del folclore di cui all'allegato VI, che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese d'origine conformemente alle disposizioni dell'allegato VI e soddisfano le altre condizioni ivi definite [10].

     2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 viene autorizzata, sempreché i prodotti analoghi fatti a macchina siano soggetti a limiti quantitativi, soltanto per i prodotti coperti da un documento d'importazione rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri.

     Detto documento d'importazione viene rilasciato automaticamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal giorno della presentazione da parte dell'importatore del certificato di cui al paragrafo 1, rilasciato dalle autorità competenti del Paese fornitore.

     Il documento d'importazione ha una validità di sei mesi e indica il motivo dell'esenzione quale figura nel certificato di cui al paragrafo 1.

     [3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al Brasile, a Hong Kong e a Macao.] [11]

     [4. Se le esportazioni dalla Cina dei prodotti di cui al paragrafo 1 raggiungono il 15% di un qualsivoglia limite quantitativo comunitario stabilito nell'allegato V, la Cina si astiene dall'emettere ulteriori certificati.] [12]

 

     Art. 4. Importazioni temporanee.

     1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

     Se i prodotti di cui al primo comma vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure dopo lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i quantitativi immessi in libera pratica vengono imputati sui limiti quantitativi fissati per l'anno a cui si riferisce la licenza d'esportazione.

     2. Se le autorità degli Stati membri accertano che importazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite quantitativo fissato in applicazione dell'allegato V e che questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di fuori del territorio doganale della Comunità, esse segnalano alla Commissione, entro quattro settimane, i quantitativi in causa, che sono riportati sui limiti quantitativi di cui all'allegato V e utilizzati conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 12.

 

     Art. 5. Perfezionamento passivo.

     Ferme restando le condizioni di cui all'allegato VII, le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili ottenuti dopo perfezionamento nei Paesi elencati nel suddetto allegato non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sempreché siano state effettuate conformemente alla normativa sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità.

     L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1° maggio 2004, da uno dei nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1° maggio 2004 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette [13].

 

     Art. 6. Prezzi.

     1. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali con i Paesi fornitori interessati, qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili elencati nell'allegato I siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, chiedere consultazioni con le autorità del Paese fornitore in questione conformemente all'articolo 16.

     2. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17 si adottano misure per ovviare a questa situazione, nel rispetto delle clausole e condizioni contenute nei pertinenti accordi bilaterali.

 

          Art. 7. Disposizioni di flessibilità. [14]

     I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.

 

     Art. 8. Importazioni supplementari. [15]

     Qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti, la Commissione può accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 17.

     In casi specifici la concessione di tali possibilità supplementari può eventualmente essere soggetta a talune condizioni o modalità specialmente nella deduzione dell'importo corrispondente al limite quantitativo:

     - di una o più categorie di prodotto appartenenti allo stesso gruppo o sottogruppo di prodotti per l'anno di contingentamento in corso (a condizione che tale ammontare non superi il 3% del limite quantitativo per la categoria per la quale sono accordate possibilità supplementari) e/o

     - della stessa categoria di prodotti per l'anno di contingentamento successivo.

     In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in seno al comitato di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di uno Stato membro e delibera entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

     Le possibilità di importazioni supplementari concesse non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7.

 

     Art. 9. Concentrazione regionale. [16]

     [1. Nel caso di improvviso e pregiudizievole cambiamento dei flussi tradizionali di commercio dei prodotti soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza da parte di un Paese fornitore, che provochi una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità, la Commissione cercherà una soluzione a tali problemi conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 17 e ai princìpi del mercato interno.

     2. Le consultazioni con il Paese fornitore interessato si svolgeranno conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 16. Le misure necessarie per porre rimedio alla situazione descritta al paragrafo 1 sono adottate in conformità della procedura stabilita nell'articolo 17.]

 

     Art. 10. Misure di salvaguardia. [17]

     1. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria non soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari di uno dei Paesi di cui all'allegato IX superano, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, le percentuali riportate nella tabella dell'allegato IX, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari del Paese fornitore interessato.

     3. Quando la Commissione constata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, essa:

     a) avvia consultazioni con il Paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16, per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per la categoria di prodotti in questione;

     b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede, di norma, al Paese fornitore interessato di limitare le esportazioni nella Comunità dei prodotti della categoria in questione per un periodo provvisorio di 3 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio è fissato al 25% del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente oppure, se più elevato, al 25% del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1;

     c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, essa può subordinare le importazioni dei prodotti della categoria in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al Paese fornitore ai sensi della lettera b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità tenendo conto del risultato delle consultazioni.

     [4. a) Qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili non soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca avvenissero in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione comunitaria di prodotti analoghi o in diretta concorrenza, tali importazioni possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi con detti Paesi.

     b) In tali casi si applicano parimenti le disposizioni del paragrafo 3, salvo che per il limite provvisorio di cui al paragrafo 3, lettera b), il quale è fissato ad almeno il 25% delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima o, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.] [18]

     [5. a) Per quanto riguarda i prodotti non soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V e originari di Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, si possono adottare misure di salvaguardia qualora sia dimostrato che un particolare prodotto è importato nella Comunità in quantità così aumentate da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione interna di prodotti analoghi e/o in diretta concorrenza. Il grave danno o l'effettiva minaccia devono essere dimostrabilmente provocati dai suddetti aumenti dei quantitativi delle importazioni totali di quel prodotto e non da altri fattori quali modifiche tecnologiche o cambiamenti delle preferenze dei consumatori.

     b) Nel determinare l'esistenza del grave danno o dell'effettiva minaccia di cui alla lettera a), si esamina l'effetto di tali importazioni sulla situazione dello specifico settore interessato, nei termini delle variazioni registrate dai principali indicatori economici quali la produzione, la produttività, l'impiego della capacità produttiva, le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari, l'occupazione, i prezzi interni, i profitti e gli investimenti.

     c) Il Paese terzo o i Paesi terzi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio cui sono imputabili il grave danno o l'effettiva minaccia di cui alla lettera a) sono individuati sulla base di un brusco e consistente incremento delle importazioni, effettivo o imminente, e del livello delle importazioni rispetto alle importazioni da altre fonti, della quota di mercato e dei prezzi d'importazione e dei prezzi interni ad una fase comparabile di una transazione commerciale.] [19]

     [6. Qualora la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ritenga che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5 e che i prodotti in questione debbano essere assoggettati a un limite quantitativo:

     a) avvia consultazioni con il Paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16 per giungere a un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per il prodotto in questione;

     b) può, in circostanze assolutamente eccezionali e gravi in cui un ritardo potrebbe provocare un danno difficilmente riparabile, imporre un limite quantitativo sui prodotti in questione a condizione che la richiesta di consultazioni sia effettuata non oltre cinque giorni lavorativi dopo l'adozione dell'azione. Tale limite provvisorio non dev'essere inferiore al livello effettivo delle importazioni dal Paese fornitore nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.] [20]

     7.

     a) le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [21];

     b) In caso di urgenza, la Commissione si appella al comitato di cui all'articolo 17, di propria iniziativa o entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da uno o più Stati membri, in cui si specifichino i motivi dell'urgenza, e adotta una decisione entro 5 giorni lavorativi dal termine delle deliberazioni del comitato.

     8. Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi. In tali intese si stabilisce che i limiti quantitativi convenuti sono amministrati in base a un sistema di duplice controllo [22].

     9. Qualora le parti non riescano a giungere a una conclusione soddisfacente entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore:

     a) nel caso dei Paesi fornitori elencati nell'allegato IX, al livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 oppure, se più elevato, al 106% del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 e hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni;

     [b) nel caso della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca, al 110% delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima oppure, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni;] [23]

     [c) nel caso di Paesi fornitori membri dell'OMC, al livello effettivo delle importazioni dal Paese fornitore interessato effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.] [24]

     [10. Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 3 a 6 o 9 non può essere inferiore al livello delle importazioni nella Comunità dei prodotti della stessa categoria originari dello stesso Paese fornitore effettuate nel 1985 per l'Argentina, il Brasile, Hong Kong, il Pakistan, il Perù, lo Sri Lanka e l'Uruguay, e nel 1986 per il Bangladesh, l'India, l'Indonesia, la Malaysia, Macao, le Filippine, Singapore, la Corea del Sud e la Thailandia.] [25]

     11. I limiti quantitativi stabiliti in virtù del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal Paese fornitore del quale sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della richiesta di consultazioni.

     [12. Le misure adottate ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5 possono rimanere in vigore:

     a) fino a 3 anni senza proroga, oppure

     b) se tale data è precedente, fino all'integrazione del prodotto nel GATT 1994.] [26]

     13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17 [27].

 

     Art. 10 bis. Misure di salvaguardia speciali per la Cina. [28]

     1. Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, tali importazioni possono essere subordinate, fino al 31 dicembre 2008, a specifiche misure di salvaguardia alle seguenti condizioni:

     a) su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione avvia consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato. Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni della suddetta richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e il periodo di consultazione dura 90 giorni dalla stessa data, salvo diverso accordo tra le parti.

     Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede, nel suddetto periodo, a mantenere le spedizioni di tessili o prodotti tessili appartenenti alla(e) categoria(e) oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5% (6% per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

     b) Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni. Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità. I limiti quantitativi sono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Le consultazioni con la Cina proseguono nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti a norma della presente disposizione.

     c) Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, nessuna misura adottata ai sensi del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta. È opportuno evitare di applicare simultaneamente misure allo stesso prodotto a norma del presente comma e della sezione 16 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Le misure adottate ai sensi della lettera b) saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. I limiti quantitativi fissati a norma del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore di cui sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della notifica della richiesta di consultazioni.

     2 bis. Le importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento compresi nell’allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell’allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell’allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17 [29].

     3. Le misure di cui al presente articolo, compreso l'avvio di consultazioni previsto al paragrafo 1, lettera a), sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

     Art. 11. Misure di salvaguardia regionale. [30]

     [1. L'articolo 10 non impedisce alla Comunità, qualora sussistano le necessarie condizioni, di applicare le misure di salvaguardia per una o più regioni, conformemente ai princìpi del mercato interno.

     2. Dette misure sono prese a titolo eccezionale e temporaneo e interferiscono il meno possibile nel funzionamento del mercato interno e sono adottate soltanto dopo aver esaminato soluzioni alternative.

     3. Le misure previste dal presente articolo sono prese in conformità della procedura stabilita nell'articolo 17.]

 

     Art. 12. Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni di importazione, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione, corredate dei certificati originari di esportazione, da esse ricevute. A giro di posta la Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio "chi arriva primo ha la precedenza"). Tuttavia, in casi eccezionali in cui vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, in conformità della procedura fissata all'articolo 17, può limitare l'importo da assegnare secondo il criterio "chi arriva primo ha la precedenza" al 90% dei limiti quantitativi in questione. In questo caso, una volta raggiunto tale livello, l'assegnazione del resto sarà decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

     2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso il Paese terzo fornitore, la categoria dei prodotti tessili interessata, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno di contingentamento e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

     3. Di norma le notifiche di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

     4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun Paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi ad esempio tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 7. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità del Paese fornitore interessato nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti quantitativi, al fine di ottenere chiarimenti e trovare rapidamente una soluzione.

     5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità o allo scadere dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale all'importazione per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato [31].

     6. Le autorizzazioni all'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato III.

     7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi revoca di autorizzazioni all'importazione o di documenti equivalenti già emessi, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità dei Paesi fornitori. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità di un Paese fornitore della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati al limite quantitativo dell'anno durante il quale i prodotti in questione sono stati spediti.

     8. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 17, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

 

     Art. 13. Sorveglianza.

     1. Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV [32].

     2. Le categorie di prodotti e i Paesi terzi attualmente soggetti a sorveglianza, conformemente al paragrafo 1, sono elencati nelle tabelle dell'allegato III.

     3. La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione.

     La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17. [33]

 

     Art. 14. Statistiche. [34]

     [1. Per i prodotti tessili di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali importati nel mese in questione, ripartiti secondo le procedure statistiche in vigore, indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità, incluse le eventuali unità supplementari del codice stesso.

     2. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle esportazioni. I dati statistici per prodotto relativi alla produzione e al consumo verranno trasmessi secondo modalità da stabilire successivamente in applicazione della procedura di cui all'articolo 17.

     3. Quando la natura dei prodotti o speciali situazioni lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni di cui sopra, secondo la procedura prevista all'articolo 17.

     4. Gli Stati membri notificano alla Commissione, alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualsiasi altro dato ritenuto necessario secondo la stessa procedura, per garantire l'osservanza degli impegni concordati tra la Comunità e i Paesi fornitori.

     5. Nei casi urgenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, ultimo comma, lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli Stati membri, via telex, telefax o con altri mezzi di comunicazione elettronici o telematici, le statistiche relative alle importazioni e i dati economici ritenuti necessari.]

 

     Art. 15. Elusione.

     1. Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi [35].

     2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere al Paese fornitore interessato di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie onde garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché i fatti siano comprovati.

     3. Se, entro il termine indicato nell'articolo 16, la Comunità e il Paese fornitore non giungono ad una soluzione soddisfacente, la Commissione, quando i fatti sono comprovati, deduce dai limiti quantitativi, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17, un equivalente volume di prodotti originari del Paese fornitore interessato.

     4. A norma dei protocolli e di taluni accordi bilaterali conclusi con i Paesi terzi, quando vi siano prove sufficienti che è stata effettuata una dichiarazione falsa relativamente al tenore in fibre, alle quantità, alla descrizione o alla classificazione dei prodotti originari dei Paesi interessati, le autorità comunitarie possono rifiutare l'importazione dei prodotti in questione.

     Se dovesse inoltre risultare che il territorio di uno dei Paesi in questione è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari nel medesimo, la Commissione può introdurre limiti quantitativi nei confronti degli stessi prodotti originari dello stesso territorio, qualora non siano già soggetti a limiti quantitativi, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata.

     5. Se sarà inoltre dimostrato il coinvolgimento di territori di Paesi terzi membri dell'OMC non elencati nell'allegato V, la Commissione chiederà di consultare il Paese o i Paesi terzi interessati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, al fine di prendere misure adeguate per la risoluzione del problema. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, introdurre limiti quantitativi nei confronti dei Paesi terzi interessati, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata [36].

 

     Art. 16. Consultazioni.

     1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 17 bis, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento, secondo le seguenti modalità [37]:

     - la Commissione notifica la richiesta di consultazioni al Paese fornitore interessato;

     - la richiesta di consultazioni è seguita entro un termine ragionevole (comunque non oltre quindici giorni dalla notifica) da una relazione sui motivi e sulle circostanze che, a parere della Comunità, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;

     - la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un mese dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di un mese, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.

     [2. Tuttavia, le consultazioni con Hong Kong sono disciplinate dalle seguenti norme:

     - la Commissione notifica ad Hong Kong la richiesta di consultazioni, corredandola di una relazione sui motivi e sulle circostanze che, a parere della Comunità, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;

     - la Commissione avvia le consultazioni al più tardi entro quindici giorni dalla notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di quindici giorni, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.] [38]

 

     Art. 17. Comitato dei tessili. [39]

     1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato: "il comitato dei tessili"), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato dei tessili adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 17 bis. [40]

     Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei rappresentanti degli Stati membri, sentire il comitato dei tessili su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.

 

Disposizioni finali

 

     Art. 18.

     Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

 

     Art. 19.

     Le modifiche degli allegati del presente regolamento, necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con Paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

     Art. 20. [41]

     Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.

 

     Art. 21.

     Il regolamento (CEE) n. 958/93 è abrogato, escluse le disposizioni transitorie applicabili fino al 31 marzo 1993.

 

          Art. 21 bis. [42]

     I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, mutatis mutandis, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.

 

     Art. 22.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

 

 

ALLEGATO I [43]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [44]

 

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALLARTICOLO 1

 

     Bielorussia

     Cina

     Russia

     Serbia

     Ucraina

     Uzbekistan

     Vietnam

 

ALLEGATO III [45]

 

di cui agli articoli 1, 12 e 13

 

Parte I

Classificazione

 

     Articolo 1.

     La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

 

     Articolo 2.

     Per iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il comitato per la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, esamina senza indugio, in conformità delle disposizioni dei regolamenti suddetti, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento nella nomenclatura combinata (NC) onde classificarli nelle opportune categorie.

 

     Articolo 3.

     La Commissione informa i paesi fornitori di qualsiasi cambiamento intervenuto nella nomenclatura combinata (NC) al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità comunitarie.

 

     Articolo 4.

     La Commissione informa le competenti autorità dei paesi fornitori di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

     a) una descrizione dei prodotti interessati;

     b) la relativa categoria e il codice della nomenclatura combinata (codice NC);

     c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.

 

     Articolo 5.

     1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti determina un cambiamento nella classificazione precedente oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di trenta giorni, a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione.

     2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

 

     Articolo 6.

     Qualora una decisione di classificazione, adottata conformemente alle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 del presente allegato, riguardi una categoria di prodotti subordinata a un limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi di cui all'allegato V.

 

     Articolo 7.

     1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad essi si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

     - i quantitativi dei prodotti interessati;

     - la categoria figurante nella documentazione d'importazione e quella registrata dalle autorità competenti;

     - qualora sia emessa una licenza di esportazione, il numero della licenza e la categoria indicata.

     3. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano alcuna nuova autorizzazione d'importazione per i prodotti tessili soggetti ad un limite quantitativo comunitario figuranti nell'allegato V a seguito della riclassificazione prima di aver ottenuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 del regolamento.

     4. La Commissione notifica ai paesi fornitori interessati i casi di cui al presente articolo.

 

     Articolo 8.

     Nei casi di cui all'articolo 7 del presente allegato nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità dei paesi fornitori, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento, intraprende, se necessario, consultazioni con il paese o i paesi fornitori, al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

 

     Articolo 9.

     Di concerto con le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri importatori nonché del paese e dei paesi fornitori, nei casi di cui all'articolo 8, la Commissione determina la classificazione definitiva per i prodotti oggetto della divergenza.

 

     Articolo 10.

     Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può essere risolto a norma dell'articolo 9, la Commissione, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, adotta una disposizione che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

 

Parte II

Sistema di duplice controllo

(per la gestione dei limiti quantitativi)

 

     Articolo 11.

     1. Le competenti autorità dei paesi fornitori rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

     2. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

     3. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta

 

     Articolo 12.

     1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello accluso al presente allegato e può figurarvi, eventualmente, anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato al limite quantitativo fissato per la categoria cui il prodotto appartiene.

     [2. Nel caso di Hong Kong, la licenza di esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato, recante la dicitura "Hong Kong".] [46]

     3. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencate nell'allegato V.

     4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2

 

     Articolo 13.

     Le esportazioni vengono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti contemplati dalla licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento.

 

     Articolo 14.

     1. Nella misura in cui la Commissione, in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento, ha confermato che il quantitativo è disponibile entro il limite in questione, le autorità di qualsiasi Stato membro rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

     2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prorogarne la validità di due ulteriori periodi di tre mesi. Tali proroghe sono notificate alla Commissione. In circostanze eccezionali, l'importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.

     3. Le autorizzazioni all'importazione di prodotti, compilate su moduli conformi al modello figurante nell'appendice 1 al presente allegato, sono validi su tutto il territorio doganale della Comunità europea.

     4. La dichiarazione o la domanda inviata dall'importatore alle autorità competenti, al fine di ottenere l'autorizzazione d'importazione, deve contenere:

     a) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore (incluso eventualmente il numero di telefono e di telefax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

     b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

     c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

     d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

     e) una dichiarazione dei prodotti indicante

     - la denominazione commerciale;

     - la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

     f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato V per i prodotti interessati;

     g) il valore dei prodotti, come ripartito nella casella 12 della licenza d'esportazione;

     h) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

     i) la data e il numero della licenza d'esportazione;

     j) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

     k) la data e la firma dell'importatore.

     Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.

     5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione d'importazione.

 

     Articolo 15.

     La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti dei paesi fornitori, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni d'importazione.

 

     Articolo 16.

     Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazione a ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo i cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

 

     Articolo 17.

     1. Se la Commissione constata che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate da un paese fornitore per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo supera il limite quantitativo fissato per detta categoria, le autorità che rilasciano la licenza negli Stati membri devono essere informate senza indugio di sospendere l'ulteriore rilascio di autorizzazioni d'importazione o di documenti d'importazione. In tal caso, si avvia immediatamente la speciale procedura di consultazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

     2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'esportazione per i prodotti originari di un paese fornitore non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

 

Parte III

Sistema di duplice controllo

(per i prodotti sottoposti a sorveglianza)

 

     Articolo 18.

     1. Le autorità competenti dei paesi fornitori elencati nella tabella A rilasciano una licenza di esportazione o un documento d'informazione d'esportazione per tutti i prodotti tessili soggetti a procedure di sorveglianza secondo il sistema del duplice controllo.

     [2. Nel caso dell'Egitto, le licenze d'esportazione sono rilasciate e vistate dal "Cotton Textile Consolidation Fund".] [47]

     3. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

     4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta

 

     Articolo 19.

     1. La licenza d'esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato e può inoltre contenere la traduzione in un'altra lingua.

     [2. Tuttavia, nel caso dell'Egitto, la licenza di esportazione è conforme ai modelli acclusi al presente allegato.] [48]

     3. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencati nella tabella A.

     4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2

 

     Articolo 20.

     Le esportazioni sono registrate in base all'anno nel corso del quale i prodotti coperti dalla licenza d'esportazione sono stati spediti.

 

     Articolo 21.

     1. Le autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento. Le autorizzazioni all'importazione, compilate sul formulario conforme al fac-simile figurante nell'appendice 1 del presente allegato, sono valide su tutto il territorio doganale della Comunità [49].

     2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata di un importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità per due ulteriori periodi di tre mesi, informandone la Commissione. In circostanze eccezionali, un importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.

     3. La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti, ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza, deve contenere:

     a) il nome dell'importatore e l'indirizzo completo (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di fax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

     b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

     c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

     d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

     e) una descrizione dei prodotti indicante:

     - la denominazione commerciale;

     - la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

     f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nella tabella A per i prodotti interessati;

     g) il valore dei prodotti, come ripartito nella casella 12 della licenza d'esportazione;

     h) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

     i) la data e il numero della licenza d'esportazione;

     j) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

     k) la data e la firma dell'importatore.

     Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.

     5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione.

 

     Articolo 22.

     La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti dei paesi fornitori, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni d'importazione.

 

     Articolo 23.

     Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della Comunità stessa, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

 

     Articolo 24.

     Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'esportazione per i prodotti elencati nella tabella A originari di un paese fornitore non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

 

Parte IV

Sistema di controllo semplice

(per i prodotti soggetti a sorveglianza)

 

     Articolo 25.

     1. I prodotti tessili provenienti dai paesi fornitori elencati nella tabella B sono soggetti a un sistema di sorveglianza semplice "a priori".

     2. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di sorveglianza.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i documenti di sorveglianza entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno della presentazione di una domanda da parte dell'importatore.

     4. I documenti di sorveglianza elaborati in base al modulo conforme al facsimile di cui all'appendice I del presente allegato o, per quanto riguarda la Cina, a quello corrispondente al modello di cui all'allegato I del regolamento 3285/94 del Consiglio, sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea. I documenti di sorveglianza sono validi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio [50].

 

     Articolo 26.

     La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti, ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza, deve contenere:

     a) il nome dell'importatore e l'indirizzo completo (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di fax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

     b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

     c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

     d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

     e) una descrizione dei prodotti indicante:

     - la denominazione commerciale;

     - la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

     f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nella tabella B per i prodotti interessati;

     g) il valore dei prodotti;

     h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

     i) la data e la firma dell'importatore.

     Essa è accompagnata da una copia conforme del titolo di trasporto, della lettera di credito, del credito, del contratto o di qualsiasi altro documento commerciale attestante l'intenzione di effettuare l'importazione.

     Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.

 

          Art. 26 bis. [51]

     Quando l’importazione di prodotti tessili e dell’abbigliamento è soggetta a misure di previa sorveglianza, gli Stati membri, per ciascun documento di sorveglianza rilasciato, comunicano alla Commissione il paese di origine, la categoria del prodotto e i particolari relativi alla quantità ed al valore dei prodotti. Subito dopo l’emissione dei documenti di sorveglianza tali informazioni vanno comunicate in forma elettronica usando la rete integrata creata a tal fine (“Système Intégré de Gestion de Licences”), nelle forme e secondo le procedure armonizzate che saranno stabilite.

 

Parte V

Sorveglianza a posteriori

 

          Articolo 27. [52]

     I prodotti tessili elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica a posteriori. La sorveglianza viene effettuata conformemente allo schema di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. In seguito all'immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente ma comunque entro il 12 di ogni mese per il mese precedente, le quantità totali importate e il loro valore, specificando la data di immissione in libera pratica dei prodotti, l'origine dei prodotti e il numero d'ordine. Le informazioni devono indicare il codice della nomenclatura combinata e, se del caso, le suddivisioni TARIC, la categoria dei prodotti cui appartengono e, qualora opportuno, le unità supplementari richieste per tale codice di nomenclatura. Le informazioni devono essere in un formato compatibile con il sistema di sorveglianza gestito dalla direzione generale Fiscalità e unione doganale.

 

Parte VI

Disposizioni comuni

 

     Articolo 28.

     1. La licenza d'esportazione di cui agli articoli 11 e 19, nonché il certificato d'origine, possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese, in francese o in spagnolo.

     2. Se i documenti in questione sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

     3. Il formato delle licenze d'esportazione o dei documenti equivalenti e dei certificati d'origine è di 210× 297 mm [i]. La carta è bianca, trattata con turapori, del peso minimo di 25 grammi al m2 e senza pasta meccanica [ii]. I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici [iii].

     4. Le competenti autorità comunitarie accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.

     5. Ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente ed il certificato d'origine devono recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerli [iv].

     6. Detto numero si compone dei seguenti elementi:

     — due lettere che identificano il paese esportatore come segue:

     — Bielorussia = BY

     — Cina = CN

     — Serbia = XS

     — Uzbekistan = UZ

     — Vietnam = VN

     — due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri, come segue:

     — AT = Austria

     — BL = Benelux

     — CY = Cipro

     — CZ = Repubblica ceca

     — DE = Repubblica federale di Germania

     — DK = Danimarca

     — EE = Estonia

     — GR = Grecia

     — ES = Spagna

     — FI = Finlandia

     — FR = Francia

     — GB = Regno Unito

     — HU = Ungheria

     — IE = Irlanda

     — IT = Italia

     — LT = Lituania

     — LV = Lettonia

     — MT = Malta

     — PL = Polonia

     — PT = Portogallo

     — SE = Svezia

     — SI = Slovenia

     — SK = Slovacchia

     — un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti di cui alla tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio “5” per il 2005 e “6” per il 2006,

     - un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,

     - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione. [53]

     7. Su richiesta dell'importatore, le autorità doganali degli Stati membri possono accettare un unico certificato di origine per una o più spedizioni, quando le merci:

     a) sono coperte da un'unica licenza di esportazione;

     b) sono classificate nella stessa categoria;

     c) provengono esclusivamente dallo stesso esportatore, sono destinate allo stesso importatore; e

     d) sono oggetto delle formalità di entrata presso lo stesso ufficio doganale nella Comunità.

     Questa procedura si applica per tutta la validità dell'autorizzazione d'importazione, comprese le eventuali proroghe.

     Fatta salva la lettera d), se dopo l'importazione della prima spedizione le merci restanti devono essere sdoganate presso un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui il certificato d'origine originale è stato presentato, uno o più certificati d'origine sostitutivi in merito ai quantitativi restanti previsti dal certificato originale possono essere rilasciati, su richiesta scritta dell'importatore, dal primo ufficio doganale. Le indicazioni del certificato sostitutivo devono essere identiche a quelle del certificato originale. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato d'origine definitivo per i prodotti cui si riferisce.

 

[i] Tali disposizioni non sono obbligatorie per la Thailandia.

[ii] Tali disposizioni non sono obbligatorie per Hong Kong.

[iii] Tali disposizioni non sono obbligatorie per Hong Kong e l'Egitto.

[iv] Nel caso di Hong Kong, tale disposizione è obbligatoria solo per la licenza di esportazione.

[v] Nel caso dell'Egitto, tale disposizione entrerà in vigore in un secondo tempo.

[vi] Due cifre nel caso del FYROM.

 

     Articolo 29.

     Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura "délivré a posteriori" o "issued retrospectively" o "expedido con posterioridad".

 

     Articolo 30.

     In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, di una licenza di importazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti di esportazione in suo possesso. La licenza o il certificato rilasciato in sostituzione dell'originale deve recare la dicitura "duplicata", "duplicate" o "duplicado".

     Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato d'origine.

 

     Articolo 30 bis.

     L'elenco e gli indirizzi delle autorità competenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26 e all'articolo 31, paragrafo 1, sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

 

Parte VII

Licenza d'importazione comunitaria - modulo comune

 

     Articolo 31.

     1. I formulari che devono essere utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per rilasciare le autorizzazioni d'importazione e i documenti di sorveglianza di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 3, sono conformi al fac-simile della licenza d'importazione riportato nell'appendice 1 del presente allegato.

     2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia, la prima delle quali, denominata "esemplare per il destinatario", e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente, e la seconda, denominata "esemplare per l'autorità competente" e recante il n. 2, è conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie aggiuntive all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

     3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g al m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni modulo è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione.

     5. Alle licenze d'importazione o agli estratti, al momento del rilascio, deve essere assegnato un numero determinato dalle autorità competenti degli Stati membri. Il numero della licenza d'importazione deve essere notificato alla Commissione per via elettronica nell'ambito della rete integrata istituita a norma dell'articolo 2.

     6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

     7. Nella casella 10 le autorità competenti indicano la categoria tessile appropriata.

     8. Le sigle degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate mediante timbro. Tuttavia il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi accordati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante qualsiasi mezzo non falsificabile, rendendo impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, *ECU* 1.000*).

     9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro destinato a consentire l'imputazione dei quantitativi da parte delle autorità doganali all'espletamento delle formalità d'importazione, oppure da parte delle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti.

     Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o dei loro estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono un timbro per metà sulle licenze e sui loro estratti e per l'altra metà sulla pagina aggiuntiva. In caso di più aggiunte, il timbro sarà apposto per metà su ciascuna delle varie aggiunte.

     10. Le licenze e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

     11. Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione delle indicazioni figuranti sulle licenze o sui loro estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

     12. La licenza d'importazione può essere rilasciata con mezzi elettronici se gli uffici doganali interessati hanno accesso a tale licenza tramite rete informatica.

 

Parte VIII

Disposizione transitoria

 

     Articolo 32.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31, per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 1995 e a condizione che il richiedente, al momento della domanda non abbia richiesto il rilascio di una licenza comunitaria d'importazione conforme al modello figurante all'appendice 1, le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate ad utilizzare i propri modelli nazionali per il rilascio di autorizzazioni di importazione o documenti di sorveglianza ed eventuali loro estratti, anziché i moduli di cui all'articolo 31.

     2. Tali moduli devono contenere le indicazioni di cui alle caselle da 1 a 13 del modello di licenza comunitaria d'importazione figurante nell'appendice 1. Essi sono validi solo nel territorio dello Stato membro di rilascio.

 

Tabella A

 

Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Uzbekistan

I A

1

Tonnellate

 

 

3

Tonnellate

 

I B

4

1 000 pezzi

 

 

5

1 000 pezzi

 

 

6

1 000 pezzi

 

 

7

1 000 pezzi

 

 

8

1 000 pezzi

 

II B

26

1 000 pezzi

 

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [54]

 

Di cui all'articolo 1

Cooperazione amministrativa

 

     Articolo 1.

     La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dei Paesi fornitori competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

 

     Articolo 2.

     Per i prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 o alle misure di sorveglianza con sistema di duplice controllo di cui all'allegato III, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono state rilasciate durante il mese precedente autorizzazioni d'importazione, nell'unità appropriata, per ciascun Paese di origine e ciascuna categoria di prodotti.

 

     Articolo 3.

     1. A titolo di sondaggio o qualora le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato d'origine o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questione, vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine o delle licenze di esportazione.

     In questi casi le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia all'autorità governativa competente del Paese fornitore interessato indicando, eventualmente, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine. Esse allegano al certificato di origine o alla licenza di esportazione la fattura eventualmente emessa o una copia della medesima e forniscono tutte le informazioni riunite che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato o nella licenza di cui trattasi.

     2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

     3. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi.

     Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste ultime sono ammissibili all'esportazione nella Comunità a norma del presente regolamento. Le autorità comunitarie competenti possono inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria per determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci stesse [1].

     4. Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione che comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

     Su richieste di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 802/68, l'opportunità di esigere, per i prodotti interessati e nei confronti del Paese fornitore in questione, la presentazione di un certificato di origine.

     La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

     5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, a titolo di sondaggio, non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione.

 

[1] Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente del Paese fornitore deve conservare per almeno due anni le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti d'esportazione.

 

     Articolo 4.

     1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2, oppure se dalle informazioni di cui dispongono le autorità comunitarie competenti emerge che sono state trasgredite le disposizioni del presente regolamento, le suddette autorità chiedono al Paese o ai Paesi fornitori interessati di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente regolamento. I risultati di tali indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a eventuali altre informazioni pertinenti che consentano di stabilire l'autentica origine delle merci.

     2. A seguito delle azioni attuate a norma del presente allegato, le autorità comunitarie competenti possono scambiare con le autorità governative competenti del Paese fornitore qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire infrazioni al presente regolamento.

     3. Qualora si accerti l'infrazione al presente regolamento, la Commissione, che agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può concordare con il Paese o con i Paesi fornitori le misure necessarie a prevenire il ripetersi di tali infrazioni.

 

     Articolo 5.

     La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri in base alle disposizioni del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni da essi intraprese e dei risultati ottenuti.

 

 

ALLEGATO V [55]

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

 

     a) applicabili per il 2006

 

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo

Categoria

Unità

2006

Bielorussia

GRUPPO IA

 

 

 

1

Tonnellate

1 585

 

2

Tonnellate

6 000

 

3

Tonnellate

242

 

GRUPPO IB

 

 

 

4

1 000 pezzi

1 672

 

5

1 000 pezzi

1 105

 

6

1 000 pezzi

1 550

 

7

1 000 pezzi

1 252

 

8

1 000 pezzi

1 160

 

GRUPPO IIA

 

 

 

9

Tonnellate

363

 

20

Tonnellate

329

 

22

Tonnellate

524

 

23

Tonnellate

255

 

39

Tonnellate

241

 

GRUPPO IIB

 

 

 

12

1 000 paia

5 959

 

13

1 000 pezzi

2 651

 

15

1 000 pezzi

1 569

 

16

1 000 pezzi

186

 

21

1 000 pezzi

930

 

24

1 000 pezzi

844

 

26/27

1 000 pezzi

1 117

 

29

1 000 pezzi

468

 

73

1 000 pezzi

329

 

83

Tonnellate

184

 

GRUPPO IIIA

 

 

 

33

Tonnellate

387

 

36

Tonnellate

1 309

 

37

Tonnellate

463

 

50

Tonnellate

207

 

GRUPPO IIIB

 

 

 

67

Tonnellate

356

 

74

1 000 pezzi

377

 

90

Tonnellate

208

 

GRUPPO IV

 

 

 

115

Tonnellate

95

 

117

Tonnellate

2 100

 

118

Tonnellate

471

Serbia (1)

GRUPPO IA

 

 

 

1

Tonnellate

 

 

2

Tonnellate

 

 

2a

Tonnellate

 

 

3

Tonnellate

 

 

GRUPPO IB

 

 

 

5

1 000 pezzi

 

 

6

1 000 pezzi

 

 

7

1 000 pezzi

 

 

8

1 000 pezzi

 

 

GRUPPO IIA

 

 

 

9

Tonnellate

 

 

GRUPPO IIB

 

 

 

15

1 000 pezzi

 

 

16

1 000 pezzi

 

 

GRUPPO IIIB

 

 

 

67

Tonnellate

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 

 

 

4

1 000 pezzi

 

 

5

1 000 pezzi

 

 

6

1 000 pezzi

 

 

7

1 000 pezzi

 

 

8

1 000 pezzi

 

 

GRUPPO IIA

 

 

 

9

Tonnellate

 

 

20

Tonnellate

 

 

39

Tonnellate

 

 

GRUPPO IIB

 

 

 

12

1 000 paia

 

 

13

1 000 pezzi

 

 

14

1 000 pezzi

 

 

15

1 000 pezzi

 

 

18

Tonnellate

 

 

21

1 000 pezzi

 

 

26

1 000 pezzi

 

 

28

1 000 pezzi

 

 

29

1 000 pezzi

 

 

31

1 000 pezzi

 

 

68

Tonnellate

 

 

73

1 000 pezzi

 

 

76

Tonnellate

 

 

78

Tonnellate

 

 

83

Tonnellate

 

 

GRUPPO IIIA

 

 

 

35

Tonnellate

 

 

41

Tonnellate

 

 

GRUPPO IIIB

 

 

 

10

1 000 paia

 

 

97

Tonnellate

 

 

GRUPPO IV

 

 

 

118

Tonnellate

 

 

GRUPPO V

 

 

 

161

Tonnellate

 

 

(1) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), non si applicano restrizioni quantitative alla Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2) Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese a norma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

 

     b) applicabili nel 2005, nel 2006 e nel 2007

 

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

Livelli concordati

Paese terzo

Categoria

Unità

Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 (1)

2006

2007

Cina

GRUPPO IA

 

 

 

 

 

2 (compreso 2a)

tonnellate

20 212

61 948

69 692

 

GRUPPO IB

 

 

 

 

 

4 (2)

1 000 pezzi

161 255

540 204

594 225

 

5

1 000 pezzi

118 783

189 719

219 674

 

6

1 000 pezzi

124 194

338 923

382 880

 

7

1 000 pezzi

26 398

80 493

88 543

 

GRUPPO IIA

 

 

 

 

 

20

tonnellate

6 451

15 795

17 770

 

39

tonnellate

5 521

12 349

13 892

 

GRUPPO IIB

 

 

 

 

 

26

1 000 pezzi

8 096

27 001

29 701

 

31

1 000 pezzi

108 896

219 882

248 261

 

GRUPPO IV

 

 

 

 

 

115

tonnellate

2 096

4 740

5 214

 

(1) Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005, ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data, non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall'importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell'11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall'11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005.

Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005.

Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell’esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un’altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l’importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

Il regolamento aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d’importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d'esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19) nell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d’importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell’allegato VIII.

(2) Cfr. appendice A.

 

Appendice A dell’allegato V

 

Categoria

Paese terzo

Osservazioni

4

Cina

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti limiti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm.” »

 

 

ALLEGATO V bis [56]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI [57]

 

di cui all'articolo 3

 

     Prodotti artigianali e del folclore

     1. L'eccezione di cui all'articolo 3 per i prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

     a) tessuti ottenuti sui telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che siano prodotti tradizionali dell'artigianato di ciascun paese fornitore;

     b) indumenti o altri articoli tessili fabbricati tradizionalmente in ciascun paese fornitore, ottenuti a mano coi tessuti specificati al precedente comma e cuciti esclusivamente a mano senza l'aiuto di una macchina. Nel caso dell'India e del Pakistan questa eccezione si applica ai prodotti dell'artigianato fatti a mano con i prodotti di cui alla lettera a);

     c) prodotti del folclore tradizionale di ciascun paese fornitore, fatti a mano ed enumerati in un elenco allegato agli accordi bilaterali interessati;

     [d) nel caso del Bangladesh, dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tailandia, tessuti artigianali tradizionali batik e articoli tessili fabbricati con siffatti tessuti batik, cuciti a mano oppure con una macchina azionata a mano o a pedale. Il batik viene definito come segue:

     Il batik artigianale è fabbricato mediante un procedimento tradizionale con il quale si aggiungono colori e sfumature su un tessuto bianco o greggio. Il procedimento è manuale e si articola in tre fasi:

     i) applicazione a mano di cera sul tessuto;

     ii) tintura o pittura (applicazione di colore con il metodo tradizionale artigianale di tintura ovvero pittura a mano);

     iii) rimozione della cera facendo bollire il tessuto.

     Queste tre fasi vengono ripetute sul tessuto per ciascuno dei colori o delle sfumature del disegno.] [58]

     2. Questa eccezione è concessa soltanto ai prodotti contemplati in un certificato conforme al modello accluso al presente allegato che viene rilasciato dalle autorità competenti del paese fornitore.

     [Nel caso del Bangladesh, dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tailandia, nella casella n. 11 del certificato vengono aggiunte le seguenti diciture:

     "(d) traditional handicraft batik fabrics and textile articles made from such batik fabrics"

     e

     "(d) tissus artisanaux traditionnels 'batik' et articles textiles fabriquès à partir de tels tissus 'batik".] [59]

     [Nel caso dell'India il certificato avrà il seguente titolo:

     "Certificate in regard to handloom fabrics, products of the cottage industry and traditional folklore products, issued in conformity with under the conditions regulating trade in textile products with the European Community".

     "Certificate relatif aux tissus tissés sur métier à main et aux produits faits avec ces tissus de fabrication artisanale et aux produits relevant du folklore traditionnel délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Européenne".

     e nella casella n. 11, il paragrafo b) sarà così redatto:

     "(b) hand-made cottage industry products made of the fabrics described under (a)

     e

     "(b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec les tissus décrits sous (a) ".] [60]

     Per quanto riguarda il Vietnam, i certificati relativi ai prodotti di cui al punto c) devono riportare chiaramente la dicitura "FOLKLORE". Qualora si verifichino divergenze di opinione tra la Comunità e questo paese sull'esatta natura dei prodotti, vengono avviate consultazioni entro un mese per risolvere tali differenze.

     Nei suddetti certificati si precisano i motivi per i quali viene concessa l'eccezione.

     3. Se le importazioni di uno dei prodotti di cui sopra raggiungono un volume tale da rischiare di creare difficoltà all'interno della Comunità, vengono avviate quanto prima consultazioni con i paesi fornitori al fine di risolvere il problema introducendo un limite quantitativo conformemente agli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

     Le disposizioni della parte VI dell'allegato III si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente allegato.

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIa [61]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII [62]

di cui all'articolo 5

 

Traffico di perfezionamento passivo

 

     Articolo 1.

     Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui alla colonna 2 della tabella annessa al presente allegato, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui all'articolo 2 del regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla colonna 4 della tabella e sono state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente, elencato nella colonna 1 della medesima tabella per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

 

     Articolo 2.

     Le reimportazioni non incluse nel presente allegato possono essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

 

     Articolo 3.

     1. I trasferimenti tra categorie e l'uso anticipato o il riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro sono autorizzati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento

     2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:

     - trasferimento tra categorie fino a concorrenza del 20% del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,

     - riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5% della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,

     - uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5% della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

     3. Ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari, è autorizzato l'adeguamento dei limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento.

     4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi.

 

     Articolo 4.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti comunitari in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico.

     2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:

     a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;

     b) la categoria dei prodotti tessili in questione;

     c) il quantitativo da reimportare;

     d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;

     e) se la richiesta si riferisce:

     i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio,

     oppure

     ii) ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5 del medesimo regolamento.

     3. Di norma le notifiche di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo vengono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

     4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 3.

     5. Le competenti autorità avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente accreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi comunitari non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio.

     I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente comunitario non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del suddetto regolamento.

     Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti vengono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

 

     Articolo 5.

     Il certificato di origine viene rilasciato dalle autorità governative competenti nel paese fornitore interessato, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore e alle disposizioni dell'allegato III per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato.

 

     Articolo 6.

     Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 4 e il fac-simile dei timbri utilizzati.

 

 

     TABELLA

     LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP

 

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo

Categoria

Unità

2006

Bielorussia

GRUPPO IB

 

 

 

4

1 000 pezzi

5 055

 

5

1 000 pezzi

7 047

 

6

1 000 pezzi

9 398

 

7

1 000 pezzi

7 054

 

8

1 000 pezzi

2 402

 

GRUPPO IIB

 

 

 

12

1 000 paia

4 749

 

13

1 000 pezzi

744

 

15

1 000 pezzi

4 120

 

16

1 000 pezzi

839

 

21

1 000 pezzi

2 741

 

24

1 000 pezzi

706

 

26/27

1 000 pezzi

3 434

 

29

1 000 pezzi

1 392

 

73

1 000 pezzi

5 337

 

83

Tonnellate

709

 

GRUPPO IIIB

 

 

 

74

1 000 pezzi

931

Serbia (1)

GRUPPO IB

 

 

 

5 1 000 pezzi

 

 

 

6 1 000 pezzi

 

 

 

7 1 000 pezzi

 

 

 

8 1 000 pezzi

 

 

 

GRUPPO IIB

 

 

 

15 1 000 pezzi

 

 

 

16 1 000 pezzi

 

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 

 

 

4

1 000 pezzi

 

 

5

1 000 pezzi

 

 

6

1 000 pezzi

 

 

7

1 000 pezzi

 

 

8

1 000 pezzi

 

 

GRUPPO IIB

 

 

 

12

1 000 paia

 

 

13

1 000 pezzi

 

 

15

1 000 pezzi

 

 

18

Tonnellate

 

 

21

1 000 pezzi

 

 

26

1 000 pezzi

 

 

31

1 000 pezzi

 

 

68

Tonnellate

 

 

76

Tonnellate

 

 

78

Tonnellate

 

 

(1) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), non si applicano restrizioni quantitative alla Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2) Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese a norma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

 

Paese terzo

Categoria

Unità

Livelli specifici concordati

 

 

 

Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 (1)

2006

2007

Cina

GRUPPO IB

 

 

 

 

 

4

1 000 pezzi

208

408

449

 

5

1 000 pezzi

453

886

975

 

6

1 000 pezzi

1 642

3 216

3 538

 

7

1 000 pezzi

439

860

946

 

GRUPPO IIB

 

 

 

 

 

26

1 000 pezzi

791

1 550

1 705

 

31

1 000 pezzi

6 301

12 341

13 575

 

(1) I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell’11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.

 

 

ALLEGATO VII bis [63]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII [64]

 

Di cui all'articolo 7

 

     Flessibilità

     La tabella in appresso indica, per ciascun paese fornitore figurante nella colonna 1, le quantità massime che, previa notifica alla Commissione, esso può trasferire entro i limiti quantitativi corrispondenti indicati nell'allegato V, conformemente alle disposizioni seguenti:

     - l'utilizzazione anticipata del limite quantitativo per una particolare categoria stabilita per l'anno di contingente successivo è autorizzata fino alla percentuale del limite quantitativo per l'anno corrente indicata nella colonna 2,

     - le quantità non utilizzate in un dato anno possono essere riportate al limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo fino alla percentuale del limite per l'anno di utilizzazione effettiva indicata nella colonna 3,

     - i trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 4,

     - i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 5,

     - i trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 6,

     - i trasferimenti a qualsiasi categoria dei gruppi II o III (e, ove applicabile, del gruppo IV) da qualsiasi categoria dei gruppi I, II o III sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 7.

     Dall'applicazione cumulativa delle disposizione sulla flessibilità di cui sopra non risulta alcun aumento del limite quantitativo comunitario per un dato anno superiore alla percentuale indicata nella colonna 8.

     La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti soprammenzionati figura nell'allegato I.

     Nella colonna 9 della tabella sono riportate condizioni supplementari, possibilità di trasferimenti e osservazioni.

 

1. PAESE

2. Uso anticipato

3. Riporto

4. Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3

5. Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

6. Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8

7. Trasferimenti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV

8. Aumento massimo per ciascuna categoria

9. Condizioni supplementari

Bielorussia

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %.

Serbia

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III.

Cina

5 %

7 %

 

 

 

 

 

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 26 e 31: 4 %.

Trasferimenti tra le categorie 2, 20, 39 e 115: 4 %.

2 072 924 kg della categoria 2 possono essere trasferiti nel 2005 dalla Commissione alle categorie 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 e 115.

Per poter procedere ai trasferimenti suddetti è necessaria un’autorizzazione preventiva della Commissione. I trasferimenti eseguiti devono essere resi pubblici.

 

 

ALLEGATO VIII bis [65]

 

     (Omissis)

 

 

Allegato IX [66]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO X [67]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XI [68]

 

     (Omissis)


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 138/2003.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3289/94 e abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 138/2003.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3289/94.

[6] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 391/2001.

[9] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 487/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 2 dello stesso regolamento 487/2004.

[10] Paragrafo così sostituito dal regolamento (CE) n. 824/97.

[11] Paragrafo sostituito dal regolamento (CE) n. 824/97 e abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[12] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 487/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 2 dello stesso regolamento 487/2004.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[15] Articolo così sostituito dal regolamento (CE) n. 824/97.

[16] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3289/94.

[18] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[19] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[20] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[21] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[22] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[23] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[24] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[25] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[26] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[27] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[28] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 138/2003.

[29] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[30] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[31] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 391/2001.

[32] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[33] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[34] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[35] Paragrafo già sostituito dal regolamento (CE) n. 824/97 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[36] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3289/94 e così sostituito dal regolamento (CE) n. 824/97.

[37] Alinea sostituito dal regolamento (CE) n. 824/97 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 391/2001.

[38] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[39] L’originario art. 17 è stato così sostituito dagli attuali artt. 17 e 17 bis per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 391/2001.

[40] L’originario art. 17 è stato così sostituito dagli attuali artt. 17 e 17 bis per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 391/2001.

[41] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3289/94 e dal regolamento (CE) n. 824/97, e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[42] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[43] Allegato sostituito dal regolamento (CE) n. 2231/96 e dal regolamento (CE) n. 339/98, modificato dal regolamento (CE) n. 856/98, sostituito dal regolamento (CE) n. 2798/98, dal regolamento (CE) n. 1072/1999, dal regolamento (CE) n. 1809/2001, dal regolamento (CE) n. 27/2002, dal regolamento (CE) n. 2344/2002 dal regolamento (CE) n. 260/2004, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 930/2005 e modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 35/2006.

[44] Allegato modificato dal regolamento (CE) n. 941/96, sostituito dal regolamento (CE) n. 2231/96, dal regolamento (CE) n. 339/98, dal regolamento (CE) n. 856/98, dal regolamento (CE) n. 1053/98, dal regolamento (CE) n. 1072/1999, dal regolamento (CE) n. 1591/2000, dal regolamento (CE) n. 1809/2001, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 930/2005 e così da ultimo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1084/2005.

[45] Allegato modificato dal trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea – nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia – e dal regolamento (CE) n. 941/96, sostituito dal regolamento (CE) n. 2231/96, modificato dal regolamento (CE) n. 152/97 e dal regolamento (CE) n. 824/97, sostituito dal regolamento (CE) n. 339/98 e così da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 856/98, dal regolamento (CE) n. 1053/98, dal regolamento (CE) n. 1072/1999, dal regolamento (CE) n. 1591/2000, dal regolamento (CE) n. 391/2001, dal regolamento (CE) n. 1809/2001, dal regolamento (CE) n. 27/2002, dal regolamento (CE) n. 2344/2002, dall'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dal regolamento (CE) n. 487/2004 dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 930/2005.

[46] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[47] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[48] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[49] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[50] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[51] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[52] Articolo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1084/2005.

[53] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1084/2005.

[54] Allegato così sostituito dal regolamento (CE) n. 2231/96.

[55] Allegato così da ultimo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 35/2006.

[56] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[57] Allegato già sostituito dal regolamento (CE) n. 2231/96 e così ulteriormente sostituito  dal regolamento (CE) n. 339/98.

[58] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[59] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[60] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[61] Allegato abrogato dal regolamento (CE) n. 2231/96.

[62] Allegato sostituito dal regolamento (CE) n. 260/2004 e così modificato dal regolamento (CE) n. 1627/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 930/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1478/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 35/2006.

[63] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[64] Allegato da ultimo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 930/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1478/2005.

[65] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2200/2004.

[66] Allegato da ultimo sostituito dal regolamento (CE) n. 2200/2004.

[67] Allegato aggiunto dal regolamento (CE) n. 3289/94, sostituito dal regolamento (CE) n. 2315/96 e dal regolamento (CE) n. 2474/2000 e abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/2004..

[68] Allegato aggiunto dal regolamento (CE) n. 3289/94, sostituito dal regolamento (CE) n. 2231/96 e abrogato dal regolamento (CE) n. 824/97.