§ 20.6.409 – Regolamento 13 settembre 2004, n. 1627.
Regolamento (CE) n. 1627/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:13/09/2004
Numero:1627


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.409 – Regolamento 13 settembre 2004, n. 1627.

Regolamento (CE) n. 1627/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(G.U.U.E. 18 settembre 2004, n. L 295).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 1° maggio 2004, dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea. L’articolo 6, paragrafo 7 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri devono applicare la politica commerciale comune in materia di prodotti tessili e che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento devono essere adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità.

     (2) Con effetto dal 1° maggio 2004, il regolamento (CE) n. 487/2004 del Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 3030/93. Esso ha adeguato i limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi, tenendo conto delle importazioni tradizionali nei dieci nuovi Stati membri e utilizzando la formula basata sulla media delle importazioni degli anni dal 2000 al 2002 adeguata pro rata temporis. Lo stesso metodo dovrebbe ora essere applicato per adeguare i limiti quantitativi per le importazioni di alcuni prodotti tessili dalla Repubblica socialista del Vietnam.

     (3) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

     (4) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CEE) n. 3030/93, i limiti quantitativi comunitari stabiliti negli allegati V e VII di detto regolamento per il Vietnam per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi comunitari di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)