Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 06/06/2005 |
Numero: | 930 |
§ 20.6.467 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 930.
Regolamento (CE) n. 930/2005 della Commissione che modifica gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.
(G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 162).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi.
(2) Con la
(3) Con la
(4) Il
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Art. 1.
Gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni relative alla Repubblica di Serbia si applicano a decorrere dal 1° luglio 2005.
ALLEGATO
1. L’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal seguente:
(omissis)
2. L’allegato II al regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 1
Bielorussia
Russia
Serbia
Ucraina
Uzbekistan
Vietnam»
3. L’allegato III al regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue.
a) L’articolo 28, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:
«6. Detto numero si compone dei seguenti elementi:
- due lettere che identificano il paese esportatore, ossia:
- Bielorussia = BY
- Cina = CN
- Serbia = XS
- Uzbekistan = UZ
- Vietnam = VN
- due lettere che identificano lo Stato membro, o il gruppo di Stati membri, di destinazione, ossia:
- AT = Austria
- BL = Benelux
- CY = Cipro
- CZ = Repubblica ceca
- DE = Germania
- DK = Danimarca
- EE = Estonia
- GR = Grecia
- ES = Spagna
- FI = Finlandia
- FR = Francia
- GB = Regno Unito
- HU = Ungheria
- IE = Irlanda
- IT = Italia
- LT = Lituania
- LV = Lettonia
- MT = Malta
- PL = Polonia
- PT = Portogallo
- SE = Svezia
- SI = Slovenia
- SK = Slovacchia
- un numero ad una cifra che identifica l’anno del contingente o l’anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio “5” per il 2005 e “6” per il 2006. Nel caso dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese elencati nell’appendice C dell’allegato V, tale numero è “1” per il 2005,
- un numero a due cifre che identifica l’ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,
- un numero a cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione di cui trattasi.»
b) La tabella A è sostituita dalla tabella seguente:
«Paese terzo |
Gruppo |
Categoria |
Unità |
Uzbekistan |
I A |
1 |
Tonnellate |
|
|
3 |
Tonnellate |
|
I B |
4 |
1 000 pezzi |
|
|
5 |
1 000 pezzi |
|
|
6 |
1 000 pezzi |
|
|
7 |
1 000 pezzi |
|
|
8 |
1 000 pezzi |
|
II B |
26 |
1 000 pezzi» |
4. L’allegato V al regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal testo seguente:
(omissis)
5. La tabella dell’allegato VII al regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla tabella seguente:
(omissis)
6. La tabella dell’allegato VIII al regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla tabella seguente:
«1. Paese |
2. Uso anticipato |
3. Riporto |
4. Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 |
5. Trasferimenti tra le categorie 2 e 3 |
6. Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8 |
7. Trasferimenti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV |
8. Aumento massimo per ciascuna categoria |
9. Condizioni supplementari |
Bielorussia |
5 % |
7 % |
4 % |
4 % |
4 % |
5 % |
13,5 % |
Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %. |
Serbia |
5 % |
10 % |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
17 % |
Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III. |
Vietnam |
5 % |
7 % |
0 % |
0 % |
7 % |
7 % |
17 % |
Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.» |