§ 20.6.467 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 930.
Regolamento (CE) n. 930/2005 della Commissione che modifica gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:06/06/2005
Numero:930

§ 20.6.467 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 930.

Regolamento (CE) n. 930/2005 della Commissione che modifica gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 162).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, in particolare larticolo 19,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi.

     (2) Con la decisione 2005/272/CE, il Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili.

     (3) Con la decisione 2005/244/CE, il Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo tra il governo della Repubblica socialista del Vietnam e la Comunità europea sull’accesso al mercato. In conformità dell’articolo 1 dell’accordo, i contingenti istituiti nei confronti del Vietnam sono sospesi.È opportuno sospendere, pertanto, anche il sistema di duplice controllo per tutte le categorie di tessili.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione ha apportato modifiche alla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005. Tali modifiche interessano anche alcuni codici dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

     (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

     Art. 1.

     Gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Le disposizioni relative alla Repubblica di Serbia si applicano a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     1. Lallegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal seguente:

     (omissis)

 

     2. Lallegato II al regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO II

 

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALLARTICOLO 1

 

     Bielorussia

     Russia

     Serbia

     Ucraina

     Uzbekistan

     Vietnam»

 

     3. Lallegato III al regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue.

 

     a) Larticolo 28, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

     «6. Detto numero si compone dei seguenti elementi:

     - due lettere che identificano il paese esportatore, ossia:

     - Bielorussia = BY

     - Cina = CN

     - Serbia = XS

     - Uzbekistan = UZ

     - Vietnam = VN

     - due lettere che identificano lo Stato membro, o il gruppo di Stati membri, di destinazione, ossia:

     - AT = Austria

     - BL = Benelux

     - CY = Cipro

     - CZ = Repubblica ceca

     - DE = Germania

     - DK = Danimarca

     - EE = Estonia

     - GR = Grecia

     - ES = Spagna

     - FI = Finlandia

     - FR = Francia

     - GB = Regno Unito

     - HU = Ungheria

     - IE = Irlanda

     - IT = Italia

     - LT = Lituania

     - LV = Lettonia

     - MT = Malta

     - PL = Polonia

     - PT = Portogallo

     - SE = Svezia

     - SI = Slovenia

     - SK = Slovacchia

     - un numero ad una cifra che identifica lanno del contingente o lanno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente allultima cifra dellanno in questione, ad esempio5 per il 2005 e 6 per il 2006. Nel caso dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese elencati nellappendice C dellallegato V, tale numero è 1 per il 2005,

     - un numero a due cifre che identifica lufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,

     - un numero a cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione di cui trattasi.»

 

     b) La tabella A è sostituita dalla tabella seguente:

 

«Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Uzbekistan

I A

1

Tonnellate

 

 

3

Tonnellate

 

I B

4

1 000 pezzi

 

 

5

1 000 pezzi

 

 

6

1 000 pezzi

 

 

7

1 000 pezzi

 

 

8

1 000 pezzi

 

II B

26

1 000 pezzi»

 

     4. Lallegato V al regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal testo seguente:

     (omissis)

 

     5. La tabella dellallegato VII al regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla tabella seguente:

     (omissis)

 

      6. La tabella dellallegato VIII al regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla tabella seguente:

 

«1. Paese

2. Uso anticipato

3. Riporto

4. Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3

5. Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

6. Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8

7. Trasferimenti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV

8. Aumento massimo per ciascuna categoria

9. Condizioni supplementari

Bielorussia

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %.

Serbia

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III.

Vietnam

5 %

7 %

0 %

0 %

7 %

7 %

17 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»