§ 1.6.O87 – Regolamento 29 agosto 2003, n. 1535.
Regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/08/2003
Numero:1535


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Prodotti finiti.
Art. 3.  Campagne di commercializzazione e periodi di consegna.
Art. 4.  Forma dei contratti.
Art. 5.  Riconoscimento dei trasformatori di pomodori, pesche e pere.
Art. 6.  Termine per la conclusione dei contratti.
Art. 7.  Contenuto dei contratti.
Art. 8.  Disposizioni nazionali supplementari.
Art. 9.  Clausole aggiuntive.
Art. 10.  Conclusione dei contratti in caso di impegno di conferimento.
Art. 11.  Trasmissione dei contratti alle autorità competenti.
Art. 12.  Trasmissione dei dati alle autorità competenti.
Art. 13.  Identificazione delle particelle.
Art. 14.  Comunicazioni relative alla partecipazione al regime di aiuto.
Art. 15.  Comunicazioni relative all'inizio delle consegne o della trasformazione.
Art. 16.  Comunicazioni relative ai miscugli di frutta e alle salse preparate.
Art. 17.  Comunicazioni relative alle quantità di pomodori, pesche e pere.
Art. 18.  Comunicazioni relative alle quantità di prugne secche e fichi secchi.
Art. 19.  Qualità delle materie prime.
Art. 20.  Certificati di consegna.
Art. 21.  Notifiche delle consegne in un altro Stato membro.
Art. 22.  Versamenti.
Art. 23.  Presentazione delle domande di aiuto.
Art. 24.  Contenuto delle domande di aiuto per i pomodori, le pesche e le pere.
Art. 25.  Aiuto anticipato per i pomodori, le pesche e le pere.
Art. 26.  Contenuto delle domande di aiuto per le prugne secche e i fichi secchi.
Art. 27.  Pagamento dell'aiuto.
Art. 28.  Misure nazionali di controllo.
Art. 29.  Registri e informazioni delle organizzazioni di produttori.
Art. 30.  Registri e informazioni dei trasformatori.
Art. 31.  Controlli sui pomodori, sulle pesche e sulle pere.
Art. 32.  Controlli relativi alle prugne secche e ai fichi secchi.
Art. 33.  Riduzione dell'aiuto in caso di discordanza tra l'aiuto richiesto e l'importo dovuto.
Art. 33  bis. Risoluzione di un contratto per colpa della controparte.
Art. 34.  Riduzione dell'aiuto nell'ambito del controllo delle superfici.
Art. 35.  Sanzioni in caso di discordanza tra i quantitativi ammessi alla trasformazione e i quantitativi effettivamente trasformati.
Art. 35  bis. Versamento degli importi recuperati.
Art. 36.  Esame del rispetto dei limiti di trasformazione.
Art. 37.  Sanzioni nazionali.
Art. 38.  Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
Art. 39.  Comunicazioni.
Art. 40.  Esame del rispetto dei limiti di trasformazione per la campagna 2004/2005.
Art. 41.  Abrogazione.
Art. 42.  Entrata in vigore.


§ 1.6.O87 – Regolamento 29 agosto 2003, n. 1535.

Regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.U.E. 30 agosto 2003, n. L 218).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 6 ter, paragrafo 3, l'articolo 6 quater, paragrafo 7, gli articoli 25 e 26 e l'articolo 27, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito, da un lato, un aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono pomodori, pesche o pere ai fini della trasformazione in prodotti compresi nell'allegato I di detto regolamento e, dall'altro, un aiuto alla produzione di prugne secche o di fichi secchi. Tali prodotti devono essere ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.

     (2) Per ragioni di chiarezza e di semplificazione è opportuno modificare alcune modalità di applicazione del regime di aiuto alla luce dell'esperienza maturata. Per ragioni di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002.

     (3) Al fine di garantire un'applicazione uniforme del regime, è opportuno definire i prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, le relative campagne di commercializzazione e i periodi di consegna delle materie prime.

     (4) All'interno della Comunità, esiste una produzione di frutta sciroppata in sciroppo di zucchero con un tenore totale in zuccheri inferiore a 14° Brix. È opportuno ridurre la proporzione di zucchero nei prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e tenere conto, per tali prodotti, della definizione data dalla commissione del Codex Alimentarius.

     (5) Il regime deve poter funzionare con un numero sufficiente di organizzazioni di produttori e, per coerenza e analogia con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione, il termine "organizzazioni di produttori prericonosciute" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 6 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 deve comprendere i gruppi di produttori prericonosciuti in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione.

     (6) Il regime di aiuto alla produzione è basato su contratti conclusi tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute in forza del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori. In alcuni casi anche i produttori o le organizzazioni di produttori possono agire in qualità di trasformatori. Occorre specificare i tipi di contratti e i dati che questi devono contenere ai fini dell'applicazione del regime di aiuti.

     (7) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è opportuno che le autorità competenti conoscano tutte le organizzazioni di produttori che commercializzano la produzione dei loro soci, dei soci di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intendono beneficiare del regime di aiuto. È altresì necessario che le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti con queste organizzazioni di produttori siano note alle autorità competenti e comunichino alle medesime gli elementi necessari per garantire il corretto funzionamento del regime. Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, le imprese di trasformazione devono essere riconosciute per poter stipulare dei contratti.

     (8) I contratti devono essere stipulati entro una data determinata per i pomodori, le pesche e le pere, e prima dell'inizio di ogni campagna per gli altri prodotti. È tuttavia opportuno, per conferire a tale regime la massima efficacia, che le parti contraenti possano aumentare, mediante una clausola aggiuntiva ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente previsti dal contratto.

     (9) Il numero di domande di aiuto presentate dalle organizzazioni di produttori o dai trasformatori deve essere determinato in riferimento alle modalità di trasformazione. Le domande di aiuto devono recare tutti gli elementi necessari per verificarne la regolarità. Per compensare gli oneri a carico delle organizzazioni di produttori è opportuno prevedere un pagamento anticipato dell'aiuto alla produzione, dietro costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso dell'aiuto in caso di mancata osservanza delle condizioni stabilite per beneficiare dell'anticipo.

     (10) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere un'idonea documentazione aggiornata e, in particolare, sono tenuti a precisare le superfici coltivate a pomodori, pesche e pere sulla base del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione, e del regolamento (CEE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001, per permettere l'esecuzione di eventuali misure di ispezione o controllo ritenute necessarie.

     (11) Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/96 e tenendo presente le condizioni di mercato appare opportuno concedere una maggiore flessibilità alle imprese di trasformazione per l'elaborazione di miscugli di frutta e salse preparate a partire da materie prime che beneficiano dell'aiuto.

     (12) Per la gestione del regime di aiuti occorre, da un lato, definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e trasformazioni, imporre che venga eseguito un numero sufficientemente rappresentativo di verifiche delle domande di aiuto e, dall'altro, stabilire sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la normativa in vigore, segnatamente in caso di false dichiarazioni o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati.

     (13) Nel rispetto delle garanzie e della qualità dei controlli effettuati, occorre ridurre l'onere dei controlli obbligatori sulla reale consistenza delle giacenze. Tuttavia, per le imprese di trasformazione appena riconosciute è opportuno che nel corso della prima campagna di partecipazione al regime continuino ad essere eseguiti due controlli l'anno.

     (14) Allo scopo di garantire l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è opportuno definire chiaramente i dati su cui si basa il calcolo del superamento del limite comunitario per le pesche, le pere e i pomodori.

     (15) Per agevolare l'adeguamento del sistema di calcolo del superamento del limite comunitario occorre prevedere un periodo transitorio che tenga conto dei dati contenuti nelle domande di aiuto relative alla campagna 2003/2004.

     (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Capo I

Definizioni e campagne di commercializzazione

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti in forza dell'articolo 14 del medesimo regolamento;

     b) "produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica, socio di un'organizzazione di produttori, che conferisce ad essa la propria produzione ai fini della sua commercializzazione alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96;

     c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;

     d) "trasformatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti di cui all'articolo 2, punti da 1 a 15, e riconosciuta, ove del caso, conformemente all'articolo 5;

     e) "quantità": la quantità espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;

     f) "autorità competenti": l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

     2. Ai fini del presente regolamento, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori, come definite al primo paragrafo, si intende fatto anche alle associazioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dello stesso regolamento e da esse controllate.

 

     Art. 2. Prodotti finiti.

     Per "prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96" si intendono i seguenti prodotti:

     1) "pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta": le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92 ed ex 2008 70 98 [1];

     2) "pere sciroppate e/o al succo naturale di frutta": le pere delle varietà Williams o Rocha, senza buccia, intere o in pezzi, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, 2008 40 71, ex 2008 40 79 ed ex 2008 40 90 [2];

     3) "miscugli di frutta": miscugli di frutta senza buccia, intera o a pezzi, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta, nei quali il peso netto totale sgocciolato di pesche e pere Williams e Rocha rappresenta almeno il 60% del peso netto sgocciolato totale, compresi nei codici NC ex 2008 92 ed ex 2008 99 ed elaborati direttamente a partire da pesche e/o da pere Williams e Rocha fresche consegnate nei periodi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c);

     4) "prugne secche": le prugne ottenute dalle prugne d'Ente essiccate, debitamente trattate o trasformate, condizionate in idonei contenitori, comprese nel codice NC ex 0813 20 00 e atte al consumo umano;

     5) "fichi secchi": i fichi secchi, inclusa la pasta di fichi, debitamente trattati o trasformati, a compresi nel codice NC ex 0804 20 90, condizionati in idonei contenitori e atti al consumo umano;

     6) "pomodori pelati interi congelati": i pomodori pelati di varietà allungate, congelati, condizionati in idonei contenitori, compresi nel codice NC ex 0710 80 70, il cui peso netto, determinato dopo lo scongelamento, è costituito per il 90% almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto;

     7) "pomodori pelati non interi congelati": pezzi di pomodori pelati di varietà allungate o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, congelati, condizionati in idonei contenitori e compresi nel codice NC ex 0710 80 70;

     8) "pomodori pelati interi conservati": i pomodori pelati di varietà allungate, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi, compresi nel codice NC ex 2002 10 10, il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65% almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto;

     9) "pomodori pelati non interi conservati": pomodori pelati in pezzi o parzialmente triturati di varietà allungate o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi e compresi nel codice NC ex 2002 10 10; i pomodori pelati non interi conservati destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al punto 15) sono condizionati in idonei contenitori;

     10) "fiocchi di pomodoro": i fiocchi ottenuti dall'essiccazione di pomodori, tagliati a fettine o a dadini, condizionati in idonei contenitori e compresi nel codice NC ex 0712 90 30;

     11) "succo di pomodoro": il succo ottenuto da pomodori freschi, passato al setaccio per eliminare bucce, semi ed altre parti spesse, avente - eventualmente previa concentrazione - un tenore di sostanza secca inferiore al 12%, condizionato in contenitori ermeticamente chiusi e compreso nei codici NC ex 2002 90 11, ex 2002 90 19, 2009 50 10 e 2009 50 90; le preparazioni a base di succo aventi un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 7% possono contenere bucce e semi fino ad un massimo del 4% del peso del prodotto; il succo di pomodoro destinato alla fabbricazione dei prodotti di cui al punto 15 è condizionato in idonei contenitori;

     12) "concentrato di pomodoro": il prodotto ottenuto dalla concentrazione di succo di pomodoro, condizionato in idonei contenitori, avente un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 12%, compreso nei codici NC ex 2002 90 31, ex 2002 90 39 ed ex 2002 90 91 ed ex 2002 90 99; le preparazioni a base di concentrato aventi un tenore di sostanza secca non superiore al 18% o compreso tra 18% e 24% possono contenere bucce e semi fino ad un massimo, rispettivamente del 4% e del 7% del peso del prodotto;

     13) "pomodori non pelati interi conservati": i pomodori non pelati interi di varietà allungate o di varietà rotonde che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi, addizionati o di una salamoia leggera (preparazione al naturale) o di purea di pomodoro (preparazione sotto forma di purea o di succo), il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65% almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto, e compresi nel codice NC ex 2002 10 90; i prodotti suddetti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al punto 15 sono condizionati in idonei contenitori;

     14) "pomodori non pelati conservati non interi": i pomodori in pezzi o parzialmente triturati di varietà allungate o di varietà rotonde, passati a un setaccio a maglie larghe, anche leggermente concentrati, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi, aventi un tenore di sostanza secca variabile tra il 4,5% e il 14%, con una presenza di bucce nei limiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione e compresi nel codice NC ex 2002 10 90; i prodotti suddetti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al punto 15 sono condizionati in idonei contenitori;

     15) "salse preparate": le preparazioni speciali a base di pomodori ottenute mescolando uno o più dei prodotti di cui ai punti 9, 11, 12, 13 o 14, con altri prodotti di origine vegetale o animale, eccetto i pomodori freschi, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, il cui peso netto totale è costituito per il 60% almeno dai prodotti di cui ai punti 9, 11, 12, 13 o 14. Le salse preparate devono essere fabbricate nel periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dallo stesso trasformatore dei prodotti utilizzati di cui ai punti 9, 11, 12, 13 o 14;

     16) "sciroppo di zucchero": un liquido costituito da acqua e zuccheri, con un tenore totale di zuccheri, determinato dopo omogeneizzazione, non inferiore a 10° Brix nel caso della frutta sciroppata;

     17) "succo naturale di frutta": un liquido di copertura, avente almeno 9,5° Brix, composto unicamente di succhi ottenuti da frutti con processi meccanici, fermentescibili ma non fermentati, o di succhi ottenuti da succhi di frutta concentrati mediante reintegro della percentuale d'acqua estratta al momento della concentrazione, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/112/CE del Consiglio, senza aggiunta di zuccheri.

     18) “kunserva”: il prodotto ottenuto dalla concentrazione di succo di pomodoro, estratto direttamente da pomodori freschi, contenente zucchero e sale addizionati, avente un tenore di sostanza secca compreso tra il 28 % e il 36 %, condizionato in contenitori ermeticamente chiusi etichettati con la dicitura “kunserva”, rientrante nel codice NC ex 2002 90 [3].

 

     Art. 3. Campagne di commercializzazione e periodi di consegna.

     1. Le campagne di commercializzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, relative ai prodotti indicati nell'articolo 6 bis, paragrafo 1, e nell'allegato I del suddetto regolamento, hanno la seguente durata:

     a) dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base di pomodori e i prodotti trasformati a base di pesche;

     b) dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base di pere;

     c) dal 1° agosto al 31 luglio per i fichi secchi;

     d) dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche.

     2. L'aiuto è concesso esclusivamente per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nel corso dei seguenti periodi di consegna:

     a) pomodori: tra il 15 giugno e il 15 novembre;

     b) pesche: tra il 15 giugno e il 25 ottobre;

     c) pere: tra il 15 luglio e il 15 dicembre;

     d) fichi secchi: tra il 1° agosto e il 15 giugno;

     e) prugne secche ottenute da prugne d'Ente: tra il 15 agosto e il 15 gennaio.

     3. Prima di ogni campagna, la Commissione pubblica l'importo degli aiuti fissato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, entro le date seguenti:

     a) il 31 gennaio per i pomodori;

     b) il 31 maggio per le pesche;

     c) il 15 giugno per le pere.

 

Capo II

Contratti

 

     Art. 4. Forma dei contratti.

     1. I contratti di cui agli articoli 3 e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96 (in appresso "i contratti") sono stipulati per iscritto. Essi recano un numero di identificazione.

     2. I contratti possono assumere una delle forme seguenti:

     a) contratto vigente tra un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, da un lato, e un trasformatore, dall'altro;

     b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori coincide con il trasformatore.

     Tra un'organizzazione di produttori e un trasformatore può essere concluso un solo contratto.

 

     Art. 5. Riconoscimento dei trasformatori di pomodori, pesche e pere.

     1. Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, i contratti possono essere unicamente stipulati da trasformatori riconosciuti.

     2. I trasformatori di pomodori, pesche o pere che intendono partecipare al regime di aiuto presentano una domanda di riconoscimento alle autorità competenti dello Stato membro entro un termine da esso stabilito. Almeno un mese prima del termine per la conclusione dei contratti, gli Stati membri pubblicano annualmente l'elenco dei trasformatori riconosciuti.

     3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento e le comunicano alla Commissione.

 

     Art. 6. Termine per la conclusione dei contratti.

     1. I contratti sono stipulati ogni anno entro le seguenti date:

     a) per i pomodori, il 15 febbraio;

     b) per le pesche, il 15 luglio e sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali;

     c) per le pere, il 31 luglio e sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali;

     d) per gli altri prodotti, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

     Gli Stati membri possono prorogare fino al 10 marzo il termine di cui alla lettera a).

     2. Nel caso in cui l'importo dell'aiuto per i pomodori non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro la data prevista all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è rinviato al quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

     3. Nel caso in cui il prezzo minimo pagabile al produttore per le prugne o i fichi secchi non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea quindici giorni prima del termine previsto al paragrafo 1, lettera d), tale termine è rinviato al quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del prezzo suddetto.

 

     Art. 7. Contenuto dei contratti.

     1. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue:

     a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori firmataria;

     b) il nome e l'indirizzo del trasformatore;

     c) i quantitativi di materie prime da consegnare per la trasformazione;

     d) il periodo in questione e il calendario provvisorio delle consegne ai trasformatori;

     e) l'impegno assunto dai trasformatori di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto considerato;

     f) il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per le materie prime, che oscilla, se del caso, a seconda della varietà e/o della qualità e/o del periodo di consegna e che sarà pagato obbligatoriamente mediante bonifico bancario o postale;

     g) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda il pagamento integrale del prezzo stabilito nel contratto, il rispetto dei termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali.

     Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f) e le condizioni di pagamento. Per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi il ritardo di pagamento non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita. [4]

     2. Nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, il prezzo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), del presente articolo e di cui all'articolo 9, paragrafo 3, non comprende, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto e scarico né gli eventuali oneri fiscali, i cui importi sono, se del caso, indicati separatamente. Il prezzo non può essere inferiore al prezzo minimo fissato a norma dell'articolo 6 ter del regolamento (CE) n. 2201/96 [5].

 

     Art. 8. Disposizioni nazionali supplementari.

     Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti, con particolare riguardo alle indennità che il trasformatore o l'organizzazione di produttori devono versare in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali.

 

     Art. 9. Clausole aggiuntive.

     1. I contraenti possono concordare un aumento dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto mediante clausole aggiuntive scritte.

     Le clausole recano il numero di identificazione del contratto cui si riferiscono e sono stipulate entro le seguenti date:

     - il 15 agosto per le pesche,

     - il 15 settembre per i pomodori e le pere,

     - il 15 novembre per le prugne secche ottenute da prugne d'Ente e per i fichi secchi.

     2. Le clausole aggiuntive vertono al massimo sul 30% del quantitativo inizialmente previsto nel contratto.

     Tuttavia, le clausole aggiuntive dei contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi possono essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto [6].

     3. Il prezzo del quantitativo supplementare fissato mediante clausola aggiuntiva può essere diverso dal prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera f) [7].

 

     Art. 10. Conclusione dei contratti in caso di impegno di conferimento.

     Nel caso di un impegno di conferimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il contratto relativo alla produzione dei soci dell'organizzazione di produttori è considerato stipulato dopo che sono state trasmesse alle autorità competenti le seguenti informazioni:

     a) il nome e l'indirizzo di ciascun produttore, nonché i riferimenti e le superfici delle particelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;

     b) la stima del raccolto totale;

     c) il quantitativo destinato alla trasformazione;

     d) l'impegno delle organizzazioni di produttori di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto.

     Le suddette informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 31 maggio per quanto riguarda i pomodori e entro il termine fissato all'articolo 11, paragrafo 3, per gli altri prodotti.

 

     Art. 11. Trasmissione dei contratti alle autorità competenti.

     1. L'organizzazione di produttori di pomodori, pesche o pere firmataria dei contratti trasmette un esemplare di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale. Se del caso, essa trasmette un esemplare anche alle autorità competenti dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione.

     Il totale dei quantitativi che figurano in tutti i contratti sottoscritti da un'organizzazione di produttori non può essere superiore, per prodotto, al quantitativo della produzione destinata alla trasformazione indicato dalla stessa organizzazione di produttori nel quadro dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 1.

     2. Il trasformatore di prugne secche o di fichi secchi trasmette un esemplare di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.

     3. Gli esemplari di cui ai paragrafi 1 e 2 devono pervenire alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o della clausola aggiuntiva ed non oltre cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne previste nei rispettivi contratti o nelle clausole aggiuntive.

     4. In circostanze eccezionali debitamente comprovate, gli Stati membri possono accettare contratti e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, a condizione che tale trasmissione tardiva non pregiudichi le possibilità di controllo.

     Per le clausole aggiuntive a contratti riguardanti i pomodori, gli Stati membri possono autorizzare, per motivi debitamente giustificati, un termine più breve dei cinque giorni previsti al paragrafo 3, a condizione che ciò non pregiudichi l'effettivo controllo del regime di aiuto alla produzione. [8]

 

     Art. 12. Trasmissione dei dati alle autorità competenti.

     1. L'organizzazione di produttori di pomodori, pesche o pere firmataria dei contratti comunica alle autorità competenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, le informazioni seguenti per ogni prodotto:

     a) i nomi e gli indirizzi dei produttori coperti dai contratti;

     b) i riferimenti e le superfici delle particelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;

     c) la stima del raccolto totale;

     d) la quantità destinata alla trasformazione;

     e) nel caso dei pomodori, le rese medie per ettaro dell'organizzazione di produttori relative ai pomodori tondi e/o allungati per le due campagne precedenti.

     Per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare esclusivamente i dati disponibili in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2419/2001, purché non sia compromessa l'efficacia del controllo del regime di aiuto.

     2. Nel caso delle pesche e delle pere, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse unitamente ai documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

     Nel caso dei pomodori, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate entro il 31 maggio. Dopo tale data di Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, autorizzare l'aggiunta di particelle agricole non ancora dichiarate o eventuali modifiche del loro utilizzo. Dette aggiunte o modifiche sono comunicate per iscritto alle autorità competenti entro il 30 giugno.

     3. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori di cui al paragrafo 1 commercializzi la produzione, destinata alla trasformazione, dei soci di altre organizzazioni di produttori, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96, spetta a queste organizzazioni di produttori fornire all'organizzazione di produttori firmataria del contratto le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     Quando un'organizzazione produttori di cui al paragrafo 1 ammette a beneficiare del regime di aiuti singoli produttori, secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, i singoli produttori suddetti trasmettono all'organizzazione di produttori firmataria del contratto le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     4. Le organizzazioni di produttori non firmatarie del contratto e i singoli produttori di cui al paragrafo 3 sottoscrivono accordi con l'organizzazione di produttori di cui al paragrafo 1.

     Gli accordi riguardano l'intera produzione del prodotto conferita alla trasformazione dalle suddette organizzazioni di produttori e dai singoli produttori e recano almeno i seguenti elementi:

     a) il numero di campagne oggetto dell'accordo;

     b) i quantitativi da conferire alla trasformazione, ripartiti per produttore e per prodotto;

     c) gli effetti del mancato rispetto dell'accordo.

     Una copia degli accordi è aggiunta ai documenti da trasmettere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

 

     Art. 13. Identificazione delle particelle.

     Nel caso dei pomodori, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 1, il sistema di identificazione delle particelle è quello di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92. Le superfici devono essere dichiarate in ettari con due decimali. Per determinare la superficie delle particelle in occasione dei controlli in loco previsti all'articolo 31 del presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

     Nel caso delle pesche e delle pere, i riferimenti delle particelle sono i riferimenti catastali o qualsiasi altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo di controllo.

 

Capo III

Comunicazioni agli Stati membri

 

     Art. 14. Comunicazioni relative alla partecipazione al regime di aiuto.

     I trasformatori e le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del regime di aiuti ne informano le autorità competenti degli Stati membri entro una data da queste determinata.

     Essi comunicano nel contempo le informazioni richieste dagli Stati membri per la gestione e il controllo del regime di aiuti.

     Gli Stati membri possono decidere che tali comunicazioni:

     a) vengano effettuate soltanto dai nuovi partecipanti, qualora le autorità competenti già dispongano delle necessarie informazioni relative agli altri partecipanti;

     b) si riferiscano ad una sola campagna, a più campagne o ad un periodo illimitato.

 

     Art. 15. Comunicazioni relative all'inizio delle consegne o della trasformazione.

     1. Per ogni campagna, le organizzazioni di produttori o i trasformatori che partecipano al regime di aiuto comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione, la settimana in cui iniziano le consegne contrattuali o la trasformazione, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali o della trasformazione. Tale obbligo è considerato soddisfatto se le organizzazioni di produttori o i trasformatori forniscono la prova di aver inviato la comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima dell'inizio delle forniture contrattuali o della trasformazione.

     2. In casi eccezionali e debitamente giustificati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni delle organizzazioni di produttori e dei trasformatori pervenute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1. In tal caso non è concesso tuttavia alcun aiuto per i quantitativi già consegnati o in corso di consegna per i quali, secondo le autorità competenti, non è possibile un adeguato controllo dei requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto.

 

     Art. 16. Comunicazioni relative ai miscugli di frutta e alle salse preparate.

     Qualora intenda fabbricare miscugli di frutta o salse preparate di cui all'articolo 2, punti 3 e 15, il trasformatore comunica alle autorità competenti degli Stati membri, prima dell'inizio di ogni campagna, la composizione dei prodotti da elaborare, specificando il peso netto di ciascun ingrediente. Detta composizione può essere modificata dopo l'inizio della campagna di cui trattasi. Ogni modifica è preventivamente notificata alle autorità competenti degli Stati membri entro un termine stabilito dallo Stato membro in cui ha sede il trasformatore.

 

     Art. 17. Comunicazioni relative alle quantità di pomodori, pesche e pere.

     1. Per i pomodori, le pesche e le pere, i trasformatori comunicano alle autorità competenti entro il 1° febbraio di ogni anno:

     a) la quantità di materia prima trasformata nei prodotti finiti di cui all'articolo 2, ripartita per:

     i) quantità ricevuta nell'ambito dei contratti;

     ii) quantità ricevuta fuori contratto;

     b) la quantità di prodotti finiti ottenuti dalle quantità di cui alla lettera a);

     c) la quantità delle giacenze di prodotti finiti al termine della campagna precedente.

     2. Per quanto riguarda i prodotti a base di pomodori, le quantità di prodotti finiti da comunicare a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), è ripartita tra:

     a) concentrato di pomodoro avente un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 28%, ma inferiore al 30%,

     b) pomodori pelati conservati interi di varietà allungate;

     c) altri prodotti a base di pomodori.

     Inoltre, la quantità di giacenze di prodotti finiti a base di pomodori, di cui al paragrafo 1, lettera c), è ripartita tra prodotti venduti e prodotti non venduti.

     Le quantità di succo e di concentrato di pomodoro addizionate ai pomodori conservati sono incluse nelle quantità di pomodori pelati o non pelati.

     3. Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le quantità dei prodotti di cui all'articolo 2, punto 1, 2, 9, 11, 12, 13, e 14, utilizzate per la fabbricazione dei prodotti di cui ai punti 3 e 15 dello stesso articolo sono indicate separatamente.

     Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le quantità ottenute dai prodotti di cui ai punti 3 e 15, sono indicate separatamente, ripartite in funzione dei prodotti di cui ai punti 1, 2, 9, 11, 12, 13, e 14 utilizzati.

 

     Art. 18. Comunicazioni relative alle quantità di prugne secche e fichi secchi.

     Per le prugne secche e i fichi secchi, i trasformatori comunicano alle autorità competenti entro il 15 maggio di ogni anno:

     a) la quantità di materie prime utilizzate fino al 1° maggio;

     b) la quantità di prodotti finiti ottenuti dalle materie prime di cui alla lettera a), ripartita tra prodotti sovvenzionati e prodotti non sovvenzionati e per categorie di qualità;

     c) la quantità di prodotti di cui alle lettere a) e b) in giacenza il 1° maggio.

 

Capo IV

Materie prime

 

     Art. 19. Qualità delle materie prime.

     Fermi restando i criteri minimi di qualità fissati o da fissare in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96, le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonee alla trasformazione.

 

     Art. 20. Certificati di consegna.

     1. Per i pomodori, le pesche e le pere, al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto e ammessa alla trasformazione, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa quanto segue:

     a) la data e l'ora dello scarico;

     b) l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato;

     c) il numero d'identificazione del contratto al quale la partita si riferisce;

     d) il peso lordo e il peso netto;

     e) ove del caso, il tasso di riduzione, calcolato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 217/2002.

     Il certificato di consegna viene firmato dal trasformatore, o dal suo rappresentante, e dall'organizzazione di produttori, o dal suo rappresentante. Ogni certificato reca un numero d'identificazione.

     2. Il trasformatore e l'organizzazione di produttori conservano un esemplare ciascuno del certificato di consegna.

     A fini di controllo, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna l'organizzazione di produttori trasmette alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha la propria sede sociale e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è effettuata la trasformazione, una copia del certificato o una telecomunicazione scritta o un messaggio elettronico ad esso relativi, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1.

     3. I documenti prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché contengano le informazioni di cui al paragrafo 1.

     4. Qualora una partita appartenga, totalmente o parzialmente, a produttori di cui all'articolo 12, paragrafo 3, l'organizzazione di produttori trasmette una copia del certificato previsto al paragrafo 1 del presente articolo a ciascuna organizzazione di produttori interessata o ai singoli produttori in causa.

 

     Art. 21. Notifiche delle consegne in un altro Stato membro.

     1. Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, se la trasformazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello di produzione, le organizzazioni di produttori notificano ogni consegna, al più tardi ventiquattr'ore prima del giorno di consegna, alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori ha la propria sede sociale e alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.

     Tale notifica precisa, tra l'altro, il quantitativo della consegna, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e il numero di identificazione del contratto a cui si riferisce la consegna. La trasmissione avviene per via elettronica e l'organismo destinatario ne conserva una traccia scritta per almeno tre anni.

     Le autorità competenti possono chiedere le informazioni complementari che ritengano necessarie ai fini del controllo fisico delle consegne.

     Qualora i dati di cui al primo comma vengano modificati dopo essere stati già notificati, le modifiche vengono notificate alle stesse condizioni della notifica iniziale, prima della partenza della consegna. È ammessa una sola modifica dopo la notifica iniziale.

     2. In base a un'analisi del rischio, effettuata dallo Stato membro in cui avviene la trasformazione o dallo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori e concernente le organizzazioni di produttori e i trasformatori, gli Stati membri possono decidere, nei limiti delle rispettive competenze, di esentare talune organizzazioni di produttori dagli obblighi di cui al paragrafo 1 [9].

     In base alla stessa analisi, lo Stato membro può anche decidere di esigere informazioni meno dettagliate, a condizione che ciò non comprometta l'efficacia del controllo del regime di aiuto.

 

     Art. 22. Versamenti.

     1. Per il pagamento della materia prima si effettuano i seguenti versamenti mediante bonifico bancario o postale:

     a) versamento da parte del trasformatore all'organizzazione di produttori;

     b) versamento da parte dell'organizzazione di produttori ai propri soci e ai produttori di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

     c) qualora i soci dell'organizzazione di produttori siano persone giuridiche costituite da produttori, versamento da parte di tali persone giuridiche ai produttori.

     Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il versamento può assumere la forma di un accredito.

     2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità ed eventualmente il termine dei versamenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in modo da garantirne la compatibilità con le esigenze di controllo, con particolare riferimento all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c).

     Nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, il pagamento si riferisce integralmente al versamento di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

Capo V

Domande di aiuto e pagamento dell'aiuto

 

     Art. 23. Presentazione delle domande di aiuto.

     1. Le organizzazioni di produttori di pomodori, pesche o pere presentano le domande di aiuto alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, a condizione che detto Stato membro disponga di un limite di trasformazione per il relativo prodotto, definito nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96. Il quantitativo oggetto della domanda è imputato sul limite dello Stato membro nel quale la materia prima è stata prodotta.

     I trasformatori di prugne secche o di fichi secchi presentano le domande d'aiuto alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione. [10]

     2. Per i pomodori, le pesche e le pere può essere presentata una sola domanda di aiuto per campagna. Per ciascuna campagna, la domanda deve pervenire alle autorità competenti entro:

     - il 30 novembre per i pomodori. Gli Stati membri possono tuttavia prorogare il termine di presentazione delle domande fino al 15 dicembre,

     - il 31 gennaio per le pesche e le pere.

     Può essere presentata una domanda d'aiuto anticipato alle condizioni previste all'articolo 25.

     3. Per le prugne secche il trasformatore può presentare tre domande di aiuto per campagna:

     a) la prima per i prodotti trasformati entro il 15 gennaio;

     b) la seconda per i prodotti trasformati dal 16 gennaio al 30 aprile;

     c) la terza per i prodotti trasformati dal 1° maggio al termine della campagna.

     Le domande di aiuto di cui alle lettere a) e b) sono presentate entro 30 giorni dal termine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera c) è presentata entro il 14 agosto della campagna in corso.

     4. Per i fichi secchi il trasformatore può presentare tre domande di aiuto per campagna:

     a) la prima per i prodotti trasformati entro il 30 novembre;

     b) la seconda per i prodotti trasformati dal 1° dicembre sino alla fine di febbraio;

     c) la terza per i prodotti trasformati dal 1° marzo al termine della campagna.

     Le domande di aiuto di cui alle lettere a) e b) sono presentate entro 30 giorni dal termine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera c) è presentata entro il 31 ottobre della campagna successiva.

     5. In caso di presentazione delle domande di aiuto dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, l'aiuto è ridotto dell'1% per giorno di ritardo e non è concesso alcun aiuto se il ritardo è superiore a 15 giorni.

     6. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, gli Stati membri possono accettare domande di aiuto dopo i termini stabiliti dal presente articolo, purché questo non comprometta l'efficacia del controllo del regime di aiuti alla produzione. In tal caso non si applicano le disposizioni del paragrafo 5.

 

     Art. 24. Contenuto delle domande di aiuto per i pomodori, le pesche e le pere.

     Per i pomodori, le pesche e le pere, la domanda di aiuto per prodotto reca almeno le seguenti informazioni:

     a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori;

     b) il quantitativo oggetto della domanda d’aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto ed eventualmente per livello di aiuto applicabile nello Stato membro di produzione della materia prima, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati; [11]

     c) il prezzo medio di vendita per il quantitativo consegnato nell'ambito dei contratti;

     d) il quantitativo consegnato fuori contratto nel corso dello stesso periodo e il suo prezzo medio di vendita.

     Gli Stati membri possono richiedere che insieme alla domanda siano fornite informazioni supplementari.

 

     Art. 25. Aiuto anticipato per i pomodori, le pesche e le pere.

     1. Gli Stati membri possono decidere che è possibile presentare una domanda di aiuto anticipato entro il 30 settembre, relativa all'intero quantitativo di pomodori, pesche e pere conferito per la trasformazione fino al 15 settembre.

     2. La domanda di aiuto anticipato di cui paragrafo 1 reca le informazioni previste all'articolo 24, lettere a) e b).

     3. Dopo aver verificato la domanda di aiuto anticipato sulla base, in particolare, dei certificati di consegna di cui all'articolo 20, tra il 16 e il 31 ottobre le autorità competenti dello Stato membro procedono al versamento dell'importo dovuto.

     4. Il pagamento dell'aiuto anticipato è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110% di detto aiuto.

     Qualora si constati che l'aiuto anticipato oggetto della domanda è superiore all'importo dovuto, la cauzione è incamerata in misura pari al doppio della differenza.

     Fatto salvo il disposto del secondo comma del presente paragrafo, la cauzione è svincolata all'atto del pagamento, da parte delle autorità competenti, dell'aiuto oggetto della domanda di aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma.

     5. Qualora sia stata presentata una domanda di aiuto anticipato, i quantitativi di cui all'articolo 24, lettere b) e d) sono ripartiti in due periodi: fino al 15 settembre e a decorrere dal 16 settembre.

 

     Art. 26. Contenuto delle domande di aiuto per le prugne secche e i fichi secchi.

     Per le prugne secche e i fichi secchi, le domande di aiuto per prodotto recano almeno le seguenti informazioni:

     a) il nome e l'indirizzo del trasformatore;

     b) il quantitativo di prodotti oggetto della domanda d'aiuto, ripartito in funzione del tasso d'aiuto applicabile, nonché il quantitativo di prodotti ottenuti al di fuori del regime di aiuto nel corso dello stesso periodo;

     c) il quantitativo di materie prime utilizzate, per ogni contratto, per ottenere ciascuna delle categorie di prodotti di cui alla lettera b);

     d) una dichiarazione del trasformatore nella quale si precisa che i prodotti finiti rispettano le norme stabilite conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/96;

     e) le copie dei versamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a); in caso di impegno di conferimento, le copie possono essere sostituite da una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore gli ha accreditato un prezzo non inferiore al prezzo minimo; le copie dei versamenti e le dichiarazioni recano gli estremi dei contratti corrispondenti.

     La domanda di aiuto è ricevibile solo se il prezzo minimo è stato integralmente pagato per la totalità della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito oggetto della domanda.

 

     Art. 27. Pagamento dell'aiuto.

     1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto versano l'aiuto per i pomodori, le pesche e le pere dopo aver verificato la domanda e aver constatato, sulla base, in particolare, dei controlli previsti all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), che i prodotti oggetto della domanda di aiuto sono stati consegnati e ammessi alla trasformazione.

     L’importo dell’aiuto da versare è quello corrispondente allo Stato membro nel quale la materia prima è stata prodotta.

     Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce allo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto la prova che il prodotto è stato effettivamente consegnato e ammesso alla trasformazione.

     Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'aiuto, l'organizzazione di produttori versa integralmente, tramite trasferimento bancario o postale, gli importi ricevuti ai suoi soci e, ove del caso, ai produttori di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), tale versamento può essere effettuato mediante accreditamento.

     Nel caso di un'organizzazione di produttori costituita, in tutto o in parte, da soci che, a loro volta, sono persone giuridiche costituite da produttori, tali persone giuridiche trasferiscono il versamento di cui al terzo comma ai produttori entro 15 giorni lavorativi. [12]

     2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è stato trasformato versano l'aiuto per le prugne secche e i fichi non appena hanno accertato il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto.

     Se la trasformazione avviene fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro erogatore la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Se il pagamento del prezzo ha luogo all'interno della zona euro, il trasformatore può addurre quale prova di pagamento l'attestato del bonifico bancario effettuato.

     3. Non è concesso alcun aiuto per i quantitativi per i quali non è stato possibile eseguire i necessari controlli del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

     4. L'aiuto è versato alle organizzazioni di produttori o ai trasformatori entro e non oltre:

     a) 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comprese tutte le informazioni richieste agli articoli 24 e 26 del presente regolamento per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi;

     b) 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per le prugne secche.

 

Capo VI

Controlli e sanzioni

 

     Art. 28. Misure nazionali di controllo.

     1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

     a) garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;

     b) prevenire e perseguire le irregolarità e applicare le sanzioni previste dal presente regolamento;

     c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;

     d) verificare i registri di cui agli articoli 29 e 30 ed accertarne la concordanza con la contabilità imposta dalla normativa nazionale alle organizzazioni di produttori e ai trasformatori;

     e) effettuare i controlli previsti agli articoli 31 e 32, senza preavviso e nei periodi adeguati;

     f) effettuare, successivamente alla semina e prima del raccolto, i controlli di cui all'articolo 31, paragrafo 1, sulle superfici coltivate a pomodori.

     2. Gli Stati membri programmano i loro controlli di concordanza di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 32, paragrafo 1, tenendo conto di un'analisi di rischio la quale deve prendere in considerazione, fra l'altro:

     a) le constatazioni fatte in occasione dei controlli effettuati negli anni precedenti;

     b) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

     c) la resa della materia prima per zona di produzione omogenea;

     d) il rapporto tra i quantitativi consegnati e la stima del raccolto totale;

     e) la resa della materia prima in termini di prodotto finito.

     I criteri su cui si basa l'analisi di rischio vengono periodicamente aggiornati.

     3. Qualora vengano riscontrate irregolarità o anomalie, gli Stati membri aumentano la frequenza e il tasso dei controlli di cui agli articoli 31 e 32 in funzione della gravità delle constatazioni effettuate.

 

     Art. 29. Registri e informazioni delle organizzazioni di produttori.

     1. L'organizzazione di produttori tiene un registro per ciascuno dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96, in cui figurano almeno le seguenti informazioni:

     a) per i quantitativi consegnati nell'ambito dei contratti:

     i) le partite consegnate giornalmente e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;

     ii) il quantitativo di ciascuna partita consegnata, nonché, per i pomodori, le pesche e le pere, il quantitativo ammesso alla trasformazione, diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;

     b) per i quantitativi consegnati fuori contratto:

     i) le partite consegnate giornalmente e il nome e l'indirizzo del trasformatore;

     ii) il quantitativo di ciascuna partita consegnata e ammessa alla trasformazione;

     c) i quantitativi venduti sul mercato dei prodotti freschi, quelli ritirati dal mercato e le giacenze dei prodotti di cui trattasi.

     2. L'organizzazione di produttori tiene a disposizione delle autorità nazionali di controllo le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

     Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, tali informazioni devono consentire di stabilire, per ciascun produttore, il nesso tra le superfici, i quantitativi consegnati, i certificati di consegna e gli aiuti e i prezzi versati.

     3. Gli Stati membri possono stabilire la forma dei registri e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

     Gli Stati membri possono decidere che i registri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano sottoposti a certificazione secondo le stesse modalità previste per i registri o i documenti contabili nel quadro della normativa nazionale.

     4. I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché recanti le informazioni elencate al paragrafo 1.

     L'organizzazione di produttori è soggetta alle ispezioni o controlli ritenuti necessari dallo Stato membro e tiene tutti i registri supplementari da questo prescritti per i controlli ritenuti necessari.

 

     Art. 30. Registri e informazioni dei trasformatori.

     1. Il trasformatore tiene registri nei quali deve indicare almeno:

     a) per i quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti:

     i) le partite giornalmente acquistate e ammesse alla trasformazione nello stabilimento, nonché il numero di identificazione del contratto a cui si riferiscono;

     ii) il quantitativo di ogni partita ammessa alla trasformazione e, per i pomodori, le pesche e le pere, il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;

     b) per i quantitativi acquistati fuori contratto:

     i) le partite ricevute giornalmente e il nome e l'indirizzo del venditore;

     ii) il quantitativo di ciascuna partita ammessa alla trasformazione;

     c) i quantitativi di ciascun prodotto finito di cui all'articolo 2, ottenuti giornalmente con i corrispondenti quantitativi di materie prime, precisando i quantitativi ottenuti da partite ammesse nell'ambito di contratti;

     d) i quantitativi e il prezzo di ciascun prodotto finito acquistato giornalmente dal trasformatore, con il nome e l'indirizzo del venditore; le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi contengano i dati succitati;

     e) i quantitativi e il prezzo di ciascun prodotto finito che lascia giornalmente lo stabilimento del trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi contengano i dati succitati.

     Nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, con riferimento alla lettera c) occorre specificare il quantitativo di prodotto finito che può beneficiare dell'aiuto.

     2. Per i prodotti di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 9, 11, 12, 13, e 14, utilizzati per la fabbricazione dei miscugli di frutta e delle salse preparate di cui ai punti 3 e 15 dello stesso articolo, il trasformatore tiene un registro specifico in cui figurano, oltre ai dati previsti al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo, le seguenti informazioni:

     a) i quantitativi di miscugli di frutta e di salse preparate ottenuti giornalmente, ripartiti secondo la composizione di detti prodotti ai sensi dell'articolo 16;

     b) i quantitativi e i prezzi dei miscugli di frutta e delle salse preparate che lasciano lo stabilimento del trasformatore, per partita, con l'indicazione del destinatario;

     c) i quantitativi e i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 9, 11, 12, 13, e 14, acquistati e immessi giornalmente nello stabilimento, con l'indicazione del fornitore.

     3. Il trasformatore aggiorna quotidianamente, per ciascuno

     stabilimento, i registri relativi alle scorte di prodotti finiti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

     4. Il trasformatore conserva, nei cinque anni successivi alla fine della campagna di trasformazione di cui trattasi, le prove di pagamento relative a tutte le materie prime acquistate nell'ambito del contratto nonché le prove di pagamento relative a tutte le vendite o a tutti gli acquisti di prodotti finiti.

     5. Il trasformatore è soggetto alle ispezioni o ai controlli ritenuti necessari dallo Stato membro e tiene tutti i registri supplementari da questo prescritti per i controlli ritenuti necessari.

     6. Gli Stati membri possono stabilire la forma dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2.

     Gli Stati membri possono decidere che i registri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano sottoposti a certificazione secondo le stesse modalità previste per i registri o i documenti contabili nel quadro della normativa nazionale.

     7. I registri o i documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché recanti le informazioni elencate ai paragrafi 1, 2 e 3.

 

     Art. 31. Controlli sui pomodori, sulle pesche e sulle pere.

     1. Per ogni organizzazione di produttori che conferisce alla trasformazione pomodori, pesche o pere, vengono compiuti i controlli seguenti, per ciascun prodotto e ciascuna campagna:

     a) controlli fisici che vertono:

     - su almeno il 5% delle superfici di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1,

     - su almeno il 7% dei quantitativi conferiti alla trasformazione, al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna di cui all'articolo 20 e il rispetto dei requisiti minimi di qualità;

     b) controlli amministrativi e contabili su almeno il 5% dei produttori coperti dai contratti, al fine di verificare, in particolare, per ciascun produttore, la concordanza tra le superfici, il raccolto totale, il quantitativo commercializzato dall'organizzazione di produttori, il quantitativo conferito alla trasformazione, il quantitativo indicato nei certificati di consegna, da un lato, e i versamenti dei prezzi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e degli aiuti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, dall'altro;

     c) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare la concordanza tra i quantitativi totali consegnati all'organizzazione di produttori dai produttori di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, i quantitativi totali conferiti alla trasformazione, il totale dei certificati di consegna di cui all'articolo 20, i quantitativi totali indicati nella domanda di aiuto, da un lato, e i versamenti dei prezzi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e degli aiuti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, dall'altro;

     d) controlli amministrativi e contabili su almeno il 5% degli accordi di cui all'articolo 12, paragrafo 4;

     e) verifiche sulla totalità delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi, nonché, nel caso dei pomodori, verifiche incrociate relative alla totalità delle particelle dichiarate.

     2. Per i trasformatori di pomodori, pesche e pere, vengono effettuati, per ogni stabilimento, per prodotto e per campagna:

     a) controlli su almeno il 5% dei prodotti finiti, per accertare il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili;

     b) controlli fisici e/o contabili su almeno il 5 % dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori di essi [13];

     c) controlli amministrativi e contabili per verificare, sulla base delle fatture emesse e ricevute e sulla base dei dati contabili, la concordanza tra il quantitativo di prodotti finiti ottenuto dalla materia prima ricevuta, i quantitativi di prodotti finiti e i quantitativi di prodotti venduti;

     d) controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle giacenze esistenti, che riguardino almeno una volta all'anno la totalità delle giacenze di prodotti finiti, per verificarne la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti;

     e) controlli amministrativi e contabili su almeno il 10% dei versamenti dei prezzi previsti all'articolo 22, paragrafo 1.

     Per le imprese che sono state riconosciute da poco, nel corso del primo anno i controlli previsti alla lettera d) sono effettuati almeno due volte.

 

     Art. 32. Controlli relativi alle prugne secche e ai fichi secchi.

     1. Per ciascuna organizzazione di produttori che consegna prugne secche o fichi secchi, vengono effettuati controlli amministrativi e contabili sul 5% almeno dei produttori con i quali sono stati stipulati contratti, al fine di verificare la concordanza:

     a) tra la materia prima conferita alla trasformazione da ciascun produttore e

     b) i versamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

     2. Per ogni stabilimento, prodotto finito e campagna, si procede ai controlli seguenti:

     a) controlli fisici senza preavviso;

     b) controlli amministrativi e contabili.

     I controlli fisici senza preavviso sono compiuti sul 5% almeno dei prodotti finiti che possono formare oggetto di una domanda di aiuto alla produzione, per accertare il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili. Qualora l'analisi effettuata sui campioni ufficialmente prelevati dia risultati che differiscono dai risultati indicati nel registro del trasformatore e riveli che non sono stati rispettati i requisiti minimi di qualità comunitari, per la trasformazione di cui trattasi non sarà versato alcun aiuto.

     I controlli amministrativi e contabili sono effettuati per verificare:

     a) se la quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrisponde a quella indicata nella domanda di aiuto;

     b) se il prezzo pagato per le materie prime utilizzate nella trasformazione dei prodotti di cui alla lettera a) è almeno pari al prezzo minimo stabilito;

     c) i versamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

 

     Art. 33. Riduzione dell'aiuto in caso di discordanza tra l'aiuto richiesto e l'importo dovuto.

     1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la differenza risulta imputabile ad errore manifesto. La riduzione applicata corrisponde alla differenza constatata. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario rimborsa il doppio della differenza, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 2 [14].

     2. Se la differenza di cui al paragrafo 1 supera il 20% dell'importo dovuto, il beneficiario perde ogni diritto all'aiuto e, ove questo sia già stato versato, restituisce la totalità dell'importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1.

     Se la differenza supera il 30%, l'organizzazione di produttori o il trasformatore sono inoltre esclusi dal regime di aiuto per il prodotto in causa per le tre campagne successive.

     3. Gli importi recuperati e gli interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

 

          Art. 33 bis. Risoluzione di un contratto per colpa della controparte. [15]

     Qualora una delle parti che hanno sottoscritto i contratti di cui agli articoli 3 e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/ 96 non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali per colpa della controparte, la parte in questione può essere autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, in conformità con la legislazione nazionale, a risolvere i contratti stessi o a trasferirli tali e quali a un altro trasformatore riconosciuto, nel caso di organizzazioni di produttori, o a un'altra organizzazione di produttori, nel caso di trasformatori.

 

     Art. 34. Riduzione dell'aiuto nell'ambito del controllo delle superfici.

     1. Salvo in caso di errore manifesto, nel caso dei pomodori se i controlli delle superfici previsti all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) ed e), rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate, l'aiuto da versare all'organizzazione di produttori è ridotto:

     a) di una percentuale pari alla differenza constatata, se questa è superiore al 5%, ma uguale o inferiore al 20% della superficie determinata;

     b) del 30%, se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata.

     Se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie effettivamente determinata e se la differenza è superiore al 10% della superficie determinata, l'aiuto da versare all'organizzazione di produttori è ridotto della metà della percentuale di differenza constatata.

     2. Le riduzioni previste al paragrafo 1 non si applicano se l'organizzazione produttori ha presentato dati fattuali corretti o può dimostrare con qualsiasi altro mezzo di non essere inadempiente.

     Le riduzioni previste dal paragrafo 1 non si applicano ai dati con riferimento ai quali l'organizzazione di produttori o i soci della stessa abbiano segnalato per iscritto alle autorità competenti che non erano corretti o che sono diventati scorretti dopo l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, a condizione che l'autorità competente non abbia già avvertito l'organizzazione di produttori o i soci della stessa che intende effettuare un controllo in loco o l'abbia informata delle irregolarità constatate.

     3. In caso di infrazione ripetuta da parte di un'organizzazione di produttori, lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o il prericonoscimento nel caso di un gruppo di produttori prericonosciuto.

 

     Art. 35. Sanzioni in caso di discordanza tra i quantitativi ammessi alla trasformazione e i quantitativi effettivamente trasformati.

     1. Salvo forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di pomodori, pesche o pere ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti non è stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, il trasformatore versa alle autorità competenti un importo pari al doppio dell'importo unitario dell'aiuto moltiplicato per il quantitativo in questione di materia prima non trasformata, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 2 [16].

     Inoltre, salvo casi debitamente giustificati e riconosciuti come tali dallo Stato membro, il riconoscimento del trasformatore di cui all'articolo 5 è sospeso:

     a) per la campagna successiva alla constatazione, se la differenza constatata tra la quantità ammessa alla trasformazione e la quantità effettivamente trasformata è superiore al 10%, ma non supera il 20% della quantità ammessa alla trasformazione;

     b) per le due campagne successive alla constatazione, se la differenza constatata supera il 20%.

     Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, i quantitativi di materie prime utilizzate nell'elaborazione di prodotti finiti non conformi ai requisiti minimi di qualità, al di là di una franchigia dell'8%, sono assimilati a quantitativi non trasformati.

     2. Gli Stati membri procedono all'esclusione del trasformatore dal regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 se

     a) un'organizzazione di produttori effettua una falsa dichiarazione di concerto con il trasformatore;

     b) il trasformatore omette ripetutamente di pagare il prezzo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del presente regolamento;

     c) il trasformatore omette ripetutamente di rispettare il termine di pagamento previsto all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento;

     d) il trasformatore non paga le penali previste al paragrafo 1 del presente articolo;

     e) il trasformatore non adempie agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4 o 5, del presente regolamento.

     Lo Stato membro stabilisce, in funzione della gravità dell'inadempienza, la durata dell'esclusione del trasformatore dal regime di aiuti, che non può essere in ogni caso inferiore a una campagna. [17]

     [3. Gli importi recuperati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i relativi interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.] [18]

 

          Art. 35 bis. Versamento degli importi recuperati. [19]

     1. Gli importi recuperati e gli interessi dovuti in virtù delle disposizioni del presente capitolo sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

     2. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale.

 

     Art. 36. Esame del rispetto dei limiti di trasformazione.

     Per i pomodori, le pesche e le pere, l'esame del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, si basa sui quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto nel corso delle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri interessati.

     In caso di irregolarità comprovate o presunte e qualora siano state avviate indagini amministrative o giudiziarie per accertare la fondatezza delle domande di aiuto, i quantitativi contestati non sono presi in considerazione ai fini dell'esame del rispetto dei limiti.

 

     Art. 37. Sanzioni nazionali.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni relative al versamento dei prezzi o degli aiuti, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 22 e 27. In particolare, essi prevedono sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori in funzione della gravità dell'inadempienza.

 

     Art. 38. Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

Capo VII

Comunicazioni alla Commissione

 

     Art. 39. Comunicazioni.

     1. Prima dell'inizio di ogni campagna ogni Stato membro interessato comunica, ove del caso, alla Commissione, che si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e i quantitativi corrispondenti ai due sottogruppi stabiliti.

     2. Entro il 15 aprile per i pomodori e le pesche, entro il 15 maggio per le pere ed entro il 1° giugno per le prugne secche e i fichi secchi, ogni Stato membro comunica alla Commissione i dati seguenti:

     a) la quantità di materia prima che ha beneficiato dell'aiuto, compresa la quantità di materia prima trasformata in un altro Stato membro, eventualmente ripartita in sottogruppi;

     b) la quantità di prodotti finiti di cui all'articolo 2, punti da 1 a 15, ripartita in quantitativi oggetto di contratto o fuori contratto per i pomodori, le pesche e le pere e in quantitativi che beneficiano o non beneficiano dell'aiuto per le prugne secche e i fichi secchi;

     c) il quantitativo di materia prima che è stato utilizzato per la fabbricazione di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b) [20];

     d) il quantitativo di prodotti di cui alla lettera b) in giacenza alla fine della campagna precedente per i prodotti a base di pomodori, pesche o pere, distinto, per i pomodori, in prodotti venduti e invenduti [21];

     e) la quantità in giacenza al 1° maggio per le prugne secche e i fichi secchi;

     f) per i pomodori:

     - la superficie totale, espressa in ettari, coltivata durante la campagna,

     - la resa media per la campagna, espressa in tonnellate/ettaro,

     - la superficie e la resa, ripartite tra varietà allungate e varietà rotonde,

     - il tenore medio di sostanza secca solubile dei pomodori destinati alla fabbricazione di concentrato di pomodoro;

     g) la quantità totale trasformata dei prodotti di cui all'articolo 2, punti 3 e 15, ripartita tra i prodotti di cui ai punti 1, 2, 9, 11, 12, 13 e 14 dello stesso articolo, utilizzati per la loro fabbricazione;

     I dati di cui alle precedenti lettere b), c) e d) comprendono le quantità di prodotti di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 9, 11, 12, 13 e 14 utilizzati per la fabbricazione dei prodotti di cui ai punti 3 e 15 dello stesso articolo.

     3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre, un resoconto dei controlli effettuati nel corso della campagna precedente, con l'indicazione del numero dei controlli e dei risultati, distinti per tipo di constatazione [22].

     4. Entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione dei contratti, ogni Stato membro notifica alla Commissione le quantità di pomodori oggetto di contratto.

     5. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che tutti i dati contenuti nelle comunicazioni e nelle relazioni alla Commissione menzionate nei paragrafi da 1 a 4 siano esatti, completi, definitivi e siano stati debitamente verificati dalle autorità competenti prima di essere trasmessi alla Commissione [23].

 

Capo VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 40. Esame del rispetto dei limiti di trasformazione per la campagna 2004/2005.

     Per i pomodori, ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2004/2005, si procede all'esame del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione in base ai dati relativi alle campagne 2001/2002 e 2002/2003, nonché in base quantitativi oggetto di una domanda di aiuto nel corso della campagna 2003/2004.

     Entro il 10 dicembre 2003 gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo complessivo di pomodori oggetto di domanda di aiuto, ripartito, se del caso, in base ai sottogruppi in vigore.

 

     Art. 41. Abrogazione.

     Il regolamento (CEE) n. 449/2001 è abrogato. Tuttavia, l'articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento resta d'applicazione per la campagna 2003/2004.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza riportata in allegato [24].

 

     Art. 42. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO [25]

 

Tabella di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 449/2001

Presente regolamento

 

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 4

 

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 5

 

Articolo 8

 

Articolo 3, paragrafo 6, primo comma

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 6, secondo comma

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 6, terzo comma

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 7

 

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 4

 

Articolo 10

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 11, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 4

 

Articolo 11, paragrafo 4

 

Articolo 5, paragrafo 5

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 6

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 7

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 6

 

Articolo 13

 

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 22, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 22, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 14

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 15, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 4

 

Articolo 16

 

Articolo 9, punto 1, punti i) e ii), primo comma

 

Articolo 17, paragrafo 1

 

Articolo 9, punto 1, punto ii), secondo comma

 

Articolo 17, paragrafo 2

 

Articolo 9, punto 1, secondo comma

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

Articolo 9, punto 2

 

Articolo 18

 

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 19

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

 

Articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

Articolo 20, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 20, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma

 

Articolo 20, paragrafo 3

 

Articolo 11, paragrafo 2

 

Articolo 20, paragrafo 4

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 23, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 23, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 25, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 23, paragrafo 3

 

Articolo 12, paragrafo 5

 

Articolo 23, paragrafo 4

 

Articolo 12, paragrafo 6

 

Articolo 23, paragrafo 6

 

Articolo 12, paragrafo 7

 

Articolo 23, paragrafo 5

 

Articolo 13, paragrafo 1

 

Articolo 24

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 26

 

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma

 

Articolo 25, paragrafo 2

 

Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 25, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 3, terzo, quarto e quinto comma

 

Articolo 25, paragrafo 4

 

Articolo 13, paragrafo 3, sesto comma

 

Articolo 25, paragrafo 5

 

Articolo 14, paragrafo 1

 

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafo 2

 

Articolo 27, paragrafo 2

 

Articolo 14, paragrafo 3

 

Articolo 27, paragrafo 3

 

Articolo 14, paragrafo 4

 

Articolo 27, paragrafo 4

 

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 15, paragrafo 2

 

Articolo 28, paragrafo 2

 

Articolo 15, paragrafo 3

 

Articolo 28, paragrafo 3

 

Articolo 16, paragrafo 1

 

Articolo 29, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 29, paragrafo 2

 

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 29, paragrafo 3

 

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 29, paragrafo 4

 

Articolo 17, paragrafo 1

 

Articolo 30, paragrafo 1

 

Articolo 17, paragrafo 2

 

Articolo 30, paragrafo 2

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

Articolo 30, paragrafo 3

 

Articolo 17, paragrafo 4

 

Articolo 30, paragrafo 4

 

Articolo 17, paragrafo 5

 

Articolo 30, paragrafo 5

 

Articolo 17, paragrafo 6

 

Articolo 30, paragrafo 6

 

Articolo 17, paragrafo 7

 

Articolo 30, paragrafo 7

 

Articolo 18, paragrafo 1

 

Articolo 31, paragrafo 1

 

Articolo 18, paragrafo 2

 

Articolo 31, paragrafo 2

 

Articolo 19, paragrafo 1

 

Articolo 32, paragrafo 1

 

Articolo 19, paragrafo 2

 

Articolo 32, paragrafo 2

 

Articolo 20, paragrafo 1

 

Articolo 33, paragrafo 1

 

Articolo 20, paragrafo 2

 

Articolo 33, paragrafo 2

 

Articolo 20, paragrafo 3

 

Articolo 33, paragrafo 3

 

Articolo 20, paragrafo 4

 

Articolo 37

 

Articolo 20, paragrafo 5

 

Articolo 34, paragrafo 1

 

Articolo 20, paragrafo 6

 

Articolo 34, paragrafo 3

 

Articolo 21, paragrafo 1

 

Articolo 35, paragrafo 1

 

Articolo 21, paragrafo 2

 

Articolo 35, paragrafo 2

 

Articolo 21, paragrafo 3

 

Articolo 35 bis

 

Articolo 22, paragrafo 1

 

Articolo 36

 

Articolo 22, paragrafo 2

 

Articolo 38

 

Articolo 23

 

Articolo 39

 

Articolo 24

 

Articolo 40

 

Articolo 25

 

Articolo 41

 

Articolo 26

 

Articolo 42

 


[1] Numero così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 386/2004.

[2] Numero così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 386/2004.

[3] Punto aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1132/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento 1132/2004.

[4] Paragrafo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 180/2005.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[6] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2169/2004.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[9] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[10] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1663/2005.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1663/2005.

[12] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1663/2005.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[14] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[15] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[16] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[17] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[18] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[19] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[20] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[21] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[22] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[23] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[24] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.

[25] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2004.