Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 17/12/2004 |
Numero: | 2169 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.U74 – Regolamento 17 dicembre 2004, n. 2169.
Regolamento (CE) n. 2169/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
(G.U.U.E. 18 dicembre 2004, n. L 371).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del
(2) Poiché i motivi che hanno giustificato l’adozione della deroga suddetta persistono, in quanto la produzione e l’esportazione continuano per tutta la durata della campagna, è necessario rendere tale deroga permanente.
(3) Occorre pertanto modificare il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell'articolo 9, paragrafo 2, del
«Tuttavia, le clausole aggiuntive dei contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi possono essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.