§ 1.6.V58 – Regolamento 2 febbraio 2005, n. 180.
Regolamento (CE) n. 180/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/02/2005
Numero:180


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.V58 – Regolamento 2 febbraio 2005, n. 180.

Regolamento (CE) n. 180/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.U.E. 3 febbraio 2005, n. L 30).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella sua versione iniziale l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione prevedeva che, nei contratti conclusi tra le associazioni di produttori e i trasformatori, per i pomodori, le pesche e le pere il ritardo di pagamento non potesse essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.

     (2) Il regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003, ha esteso tale disposizione a tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

     (3) L’esperienza acquisita dimostra l’opportunità di limitare tale disposizione ai soli contratti per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f) e le condizioni di pagamento. Per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi il ritardo di pagamento non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.