Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 08/07/2004 |
Numero: | 1260 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 14.5.606 – Regolamento 8 luglio 2004, n. 1260.
Regolamento (CE) n. 1260/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 838/2004 relativo a misure transitorie per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
(G.U.U.E. 9 luglio 2004, n. L 239).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Con il
(3) A titolo transitorio, ai fini del rilascio di una prima parte di titoli d’importazione all’inizio di maggio 2004, con il
(4) Al termine dei controlli effettuati dagli Stati membri di concerto con la Commissione e sulla base dei dati consolidati notificati, è opportuno disporre, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, che le autorità nazionali competenti fissino, a seconda dei casi, il quantitativo di riferimento specifico degli operatori tradizionali o l’assegnazione specifica degli operatori non tradizionali. Date le difficoltà incontrate dagli operatori tradizionali per ottenere copia delle prove richieste dell’immissione in libera pratica nel paese di destinazione, è opportuno prevedere che tale quantitativo di riferimento specifico sia stabilito per mezzo dei documenti previsti all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del
(5) Al fine di gestire il quantitativo aggiuntivo stabilito dall’articolo 3 del
(6) È opportuno fissare il quantitativo disponibile per il rilascio di una seconda parte di titoli per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri a partire dal luglio 2004 e stabilire le modalità relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli.
(7) Occorre precisare le modalità applicabili alla gestione del quantitativo aggiuntivo per l’ultimo trimestre 2004.
(8) Conviene pertanto apportare le opportune modifiche al
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dagli articoli seguenti:
«Articolo 5. Quantitativo disponibile per il secondo periodo di rilascio dei titoli nel luglio 2004.
Un quantitativo di 105 000 tonnellate è disponibile per il secondo periodo di rilascio, nel luglio 2004, di titoli per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri. Tale quantitativo è aperto fino a concorrenza di 87 150 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 17 850 tonnellate per gli operatori non tradizionali.
Articolo 6. Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.
1. Per ciascun operatore tradizionale che abbia realizzato, nel corso di uno degli anni del periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione dell’operatore stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 sulla base della media delle importazioni primarie effettuate nel triennio summenzionato. Tale quantitativo di riferimento è stabilito per mezzo dei documenti giustificativi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, primo comma, del
Tale quantitativo di riferimento specifico si ottiene applicando alla media annua delle importazioni primarie di cui al comma precedente il coefficiente 0,667.
2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo fissato dall’articolo 3, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale.
3. Le autorità competenti notificano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento specifico assegnatogli, eventualmente adeguato mediante l’applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 2, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento recante fissazione di tale coefficiente.
Articolo 7. Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.
1. Per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, le autorità competenti stabiliscono un’assegnazione specifica per ogni operatore non tradizionale registrato presso di loro.
Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo fissato dall’articolo 3, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale.
2. Le autorità competenti notificano ad ogni operatore non tradizionale l’assegnazione stabilita entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento recante fissazione di tale coefficiente.
Articolo 8. Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli.
1. Le domande di titoli d’importazione sono inoltrate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’operatore è registrato.
2. I titoli d’importazione, qui denominati «titoli adesione», sono rilasciati unicamente per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro.
3. Le domande di titoli riportano le diciture «titolo adesione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale», «
Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.»
2) Sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 bis. Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel luglio 2004 per il secondo periodo.
1. Per il secondo periodo le domande di titoli sono presentate entro il sesto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento.
Ai fini dell’ammissibilità, la domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore:
a) al 35 % del quantitativo di riferimento specifico notificato in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, per gli operatori tradizionali;
b) al 35 % dell’assegnazione specifica notificata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, per gli operatori non tradizionali.
Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d’importazione senza indugio.
2. La validità dei titoli d’importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno effettivo di rilascio e scade il 7 ottobre 2004.
Articolo 8 ter. Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel settembre 2004 per il terzo periodo.
1. Per il terzo periodo di rilascio dei titoli nel settembre 2004, le domande di titoli sono inoltrate in conformità dell’articolo 15 del
2. Ai fini dell’ammissibilità, le domande di titoli d’importazione per il quantitativo aggiuntivo,
a) presentate da un operatore tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento notificato in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d’importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente;
b) presentate da un operatore non tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra l’assegnazione notificata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d’importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente.
3. I titoli di cui al presente articolo sono rilasciati in conformità dell’articolo 18 del
Art. 2. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.