Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 05/03/2004 |
Numero: | 414 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. |
Art. 3. Operatori tradizionali. |
Art. 4. Operatori non tradizionali. |
Art. 5. |
Art. 6. Documenti giustificativi. |
Art. 7. Controlli e verifiche da parte degli Stati membri. |
Art. 8. Comunicazioni e controlli complementari. |
Art. 9. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 1.6.O96 – Regolamento 5 marzo 2004, n. 414.
Regolamento (CE) n. 414/2004 della Commissione recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004.
(G.U.U.E. 6 marzo 2004, n. L 68).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) In vista dell'adesione alla Comunità di dieci nuovi Stati membri, il 1° maggio 2004, è opportuno censire gli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, che hanno approvvigionato i mercati di quegli Stati e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
(3) Ai fini della compilazione dell'elenco degli operatori che possono essere ammessi a partecipare al regime dei contingenti tariffari all'importazione, conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, occorre definire periodi di riferimento rappresentativi dell'evoluzione del commercio. A questo proposito conviene scegliere, per gli operatori tradizionali, il triennio 2000-2002, per il quale sono disponibili dati sulle importazioni. Per gli operatori non tradizionali, possono essere scelti i due anni 2002 e 2003, immediatamente precedenti l'anno della registrazione, in applicazione dell'articolo 6 del
(4) Relativamente agli operatori tradizionali, occorre precisare che, per la determinazione di un quantitativo di riferimento aggiuntivo specifico, possono essere prese in considerazione soltanto le importazioni primarie, ai sensi dell'articolo 3, punto 1 del
(5) Per quanto riguarda gli operatori non tradizionali, onde evitare che siano presentate domande di assegnazione in misura eccessiva rispetto alle possibilità di importazione, occorre fissare un massimale per ciascuna domanda di assegnazione, espresso in percentuale dei quantitativi effettivamente immessi in libera pratica durante uno degli anni precedenti la registrazione, per i quali l'operatore deve esibire i documenti giustificativi pertinenti.
(6) Al fine di agevolare l'esame delle domande presentate dagli operatori e armonizzarne l'istruttoria, è opportuno precisare i principali documenti giustificativi che possono essere forniti per certificare il rispetto delle condizioni richieste per l'ammissione di ciascuna delle due categorie di operatori.
(7) Occorre altresì adottare le disposizioni necessarie per consentire le dovute comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione e per organizzare le verifiche e i controlli supplementari finalizzati a individuare o prevenire dichiarazioni abusive, prevenire le irregolarità e garantire il regolare funzionamento dei meccanismi di gestione del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane.
(8) Le disposizioni del presente regolamento non interferiscono con le disposizioni che la Commissione adotterà ulteriormente per dare piena attuazione nella Comunità allargata al regime istituito dai regolamenti (CEE) n. 404/ 93 e (CE) n. 896/2001.
(9) Il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Comunità dei quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
b) «nuovi Stati membri»: Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Slovacchia;
c) «Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1° maggio 2004;
d) «importazione primaria»: l'operazione economica definita all'articolo 3, punto 1, primo comma, del
e) «quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all'articolo 3, punto 1, terzo comma, del
f) «autorità competenti»: le autorità competenti di cui all'allegato del
Art. 2.
Il presente regolamento ha per oggetto la rilevazione degli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, che possono essere ammessi a partecipare al regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane in funzione della loro attività di approvvigionamento del mercato dei nuovi Stati membri prima dell'adesione.
Art. 3. Operatori tradizionali.
1. Un operatore tradizionale stabilito nella Comunità dei quindici negli anni indicati di seguito e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 896/ 2001, che ha effettuato, nel corso di uno degli anni 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, può presentare una domanda scritta di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico agli effetti del rilascio di titoli d'importazione a decorrere dal 1° maggio 2004, nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane.
Il rispetto del requisito relativo al quantitativo minimo è accertato in base all'insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1:
— l'operatore tradizionale registrato in uno Stato membro presenta alle autorità competenti di detto Stato membro una domanda scritta di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico,
— l'operatore che non è registrato in uno Stato membro presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda scritta di registrazione e di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico.
Le suddette domande sono inoltrate entro il 15 marzo 2004.
3. Le domande di cui al paragrafo 2 indicano:
a) i quantitativi delle importazioni primarie di banane effettuate in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri;
b) i rispettivi quantitativi immessi in libera pratica nei singoli nuovi Stati membri in ciascuno dei tre anni considerati.
Art. 4. Operatori non tradizionali.
1. Un operatore non tradizionale stabilito nella Comunità dei quindici al momento della sua registrazione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 896/ 2001, che ha esercitato, nel corso di uno dei due anni 2002 e 2003, un'attività commerciale di importazione in uno o più nuovi Stati membri di banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 1 200 000 EUR, può presentare una domanda di registrazione nello Stato membro di sua scelta ai fini del rilascio di titoli d'importazione a decorrere dal 1° maggio 2004, nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane.
A questo scopo, l'operatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda di registrazione corredata da una domanda di assegnazione specifica.
Le suddette domande sono inoltrate entro il 15 marzo 2004.
2. La domanda di assegnazione di cui al paragrafo 1, a pena di inammissibilità:
a) non può vertere su un quantitativo superiore al 70 % dei quantitativi per i quali sono fornite le prove di importazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3;
b) deve essere corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 150 EUR/t per il quantitativo richiesto, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, nonché dei documenti giustificativi pertinenti.
Art. 5.
1. Un operatore non può chiedere di essere registrato contemporaneamente come operatore tradizionale e come operatore non tradizionale in virtù del presente regolamento.
2. Le banane riesportate fuori dai nuovi Stati membri non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
Art. 6. Documenti giustificativi.
1. Gli operatori trasmettono alle autorità competenti, a corredo delle domande di cui agli articoli 3 e 4, gli idonei documenti giustificativi.
2. Per un'importazione primaria l'operatore è tenuto a dimostrare di avere proceduto, per proprio conto, all'acquisto delle banane presso i produttori, alla spedizione delle stese e alla loro vendita ai fini dell'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri. A tal fine sono ammessi come documenti giustificativi a corredo delle domande di cui all'articolo 3:
a) il contratto di acquisto nel paese di produzione;
b) la polizza di carico marittima e il manifesto della nave;
c) la polizza assicurativa a copertura del trasporto marittimo;
d) le fatture e le prove di pagamento relative all'acquisto delle merci;
e) le fatture e le prove di pagamento relative al trasporto marittimo;
f) le prove di pagamento relative alla polizza assicurativa a copertura del trasporto marittimo;
g) le fatture e/o i documenti di vendita ai fini dell'approvvigionamento dei nuovi Stati membri,
nonché qualsiasi altro documento comprovante l'esecuzione di un'importazione primaria.
Le prove dell'immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri sono costituite dalle dichiarazioni di importazione o da altri documenti doganali idonei.
I documenti giustificativi devono essere originali o copie autenticate.
3. I documenti giustificativi da presentare a corredo delle domande di cui all'articolo 4 sono quelli elencati all'articolo 7, paragrafo 2, del
4. Qualora non sia in grado di fornire le prove di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'interessato è tenuto a dimostrare che i prodotti sono stati inoltrati in un nuovo Stato membro e a presentare i documenti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera g) con le relative prove di pagamento. In tal caso il documento comune di transito debitamente annotato può essere accettato come prova che i prodotti sono stati inoltrati nel nuovo Stato membro. Le suddette prove complementari devono essere presentate entro il 21 aprile 2004. Il comma precedente si applica in vista della fissazione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio per il rilascio di titoli d'importazione di banane per i mesi di maggio e giugno 2004 [1].
Art. 7. Controlli e verifiche da parte degli Stati membri.
1. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per accertare che gli operatori soddisfino tutti i requisiti per essere riconosciuti, secondo i casi, come operatori tradizionali o non tradizionali a norma del
2. Dopo aver eseguito i controlli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri compilano l'elenco degli operatori tradizionali ai sensi dell'articolo 3, punto 1 del regolamento (CE) n. 896/ 2001, che, negli anni 2000, 2001 e 2002, hanno effettuato importazioni primarie seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri, nonché l'elenco degli operatori non tradizionali.
3. Entro il 23 aprile 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 corredati delle seguenti informazioni: [2]
a) per ciascun operatore tradizionale, la media annuale delle importazioni primarie del periodo 2000-2002 di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
b) per ciascun operatore, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nei nuovi Stati membri in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, per gli operatori tradizionali, e in ciascuno degli anni 2002 e 2003, per gli operatori non tradizionali.
Art. 8. Comunicazioni e controlli complementari.
La Commissione comunica a tutti gli Stati membri gli elenchi degli operatori tradizionali e non tradizionali.
Se necessario, la Commissione chiede agli Stati membri di effettuare verifiche complementari e organizza, di concerto con le autorità nazionali competenti, i controlli del caso per individuare o prevenire dichiarazioni abusive degli operatori.
Art. 9.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del titolo II, articoli da 3 a 10, del
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli articoli 11 e 12 del
Art. 10. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[1] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[2] Alinea così modificato dall’art. 1 del