Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 14/04/2004 |
Numero: | 689 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.P90 – Regolamento 14 aprile 2004, n. 689.
Regolamento (CE) n. 689/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 414/2004 recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004.
(G.U.U.E. 15 aprile 2004, n. L 106).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 414/ 2004 definisce i documenti giustificativi che l'operatore deve fornire all'autorità competente per essere riconosciuto in quanto operatore tradizionale. Date le difficoltà incontrate dagli operatori per ottenere una copia di documenti in possesso di altri operatori onde attestare l'effettiva immissione in libera pratica dei prodotti nel paese di destinazione, è opportuno precisare i documenti giustificativi complementari che possono essere presentati. Tali documenti devono attestare in particolare che i prodotti sono stati inoltrati nel paese di destinazione e sono stati venduti a un operatore allo scopo di approvvigionare il mercato del paese in questione.
(3) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate per tenere conto di difficoltà transitorie incontrate dagli operatori e non pregiudicano le misure disposte successivamente dalla Commissione per la gestione del regime di importazione considerato.
(4) Occorre pertanto modificare l'articolo 6 del
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Qualora non sia in grado di fornire le prove di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'interessato è tenuto a dimostrare che i prodotti sono stati inoltrati in un nuovo Stato membro e a presentare i documenti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera g) con le relative prove di pagamento. In tal caso il documento comune di transito debitamente annotato può essere accettato come prova che i prodotti sono stati inoltrati nel nuovo Stato membro. Le suddette prove complementari devono essere presentate entro il 21 aprile 2004. Il comma precedente si applica in vista della fissazione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio per il rilascio di titoli d'importazione di banane per i mesi di maggio e giugno 2004.»
2) All'articolo 7, paragrafo 3, la data del 15 aprile 2004 è sostituita da quella del 23 aprile 2004.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2004.