§ 14.5.207 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 5/2003.
Regolamento (CE) n. 5/2003 della Commissione che stabilisce, per il 2003, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/12/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     


§ 14.5.207 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 5/2003.

Regolamento (CE) n. 5/2003 della Commissione che stabilisce, per il 2003, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Iugoslavia.

(G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 2,

     visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 stabilisce un contingente tariffario preferenziale annuo di «baby-beef» di 11 475 tonnellate, ripartito tra la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Iugoslavia, compreso il Kosovo.

     (2) Gli accordi interinali con la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia approvati con decisione 2002/107/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra e con decisione 2001/330/CE del Consiglio, del 9 aprile 2001, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, prevedono contingenti tariffari preferenziali annui rispettivamente di 9 400 tonnellate e 1 650 tonnellate.

     (3) Ai fini del controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina l'importazione nell'ambito dei contingenti di «baby-beef» previsti per la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Iugoslavia, compreso il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nel quadro dei contingenti di «babybeef» originari della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato III degli accordi interinali con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con la Croazia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d'impiego.

     (4) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è sottoposto all'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite (MINUK), che ha predisposto anche un'amministrazione doganale separata. È pertanto necessario prevedere un certificato di autenticità specifico per le merci originarie della Repubblica federale di Iugoslavia/Kosovo.

     (5) È necessario disporre che i contingenti in questione siano gestiti per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001.

     (6) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli d'importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

     - 9 400 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;

     - 1 500 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;

     - 1 650 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

     - 9 975 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Repubblica federale di Iugoslavia (compreso il Kosovo).

     I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

     Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

     2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

     3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

     - ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,

     - ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,

     - ex 0201 20 30,

     - ex 0201 20 50,

     che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III degli accordi interinali conclusi con la Croazia e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

     4. Le domande d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese o del territorio doganale esportatore in cui si attesta che i prodotti sono originari del paese o del territorio doganale in questione e corrispondono alla definizione che figura, secondo il caso, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 o nell'allegato III degli accordi interinali di cui al paragrafo 3.

 

          Art. 2.

     L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

     a) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo è indicato il paese o il territorio doganale d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese o dal territorio doganale indicato;

     b) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     - «Baby beef» [Reglamento (CE) no 5/2003]

     - »Baby beef« (forordning (EF) nr. 5/2003)

     - „Baby beef“ [Verordnung (EG) Nr. 5/2003]

     - «Baby beef» [κανονισµóς (EK) αριθ. 5/2003]

     - ‘Baby beef’ (Regulation (EC) No 5/2003)

     - «Baby beef» [règlement (CE) no 5/2003]

     - «Baby beef» [regolamento (CE) n. 5/2003]

     - „Baby beef” (Verordening (EG) nr. 5/2003)

     - «Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 5/2003]

     - ”Baby beef” (asetus (EY) N:o 5/2003)

     - ”Baby beef” (förordning (EG) nr 5/2003)

     c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.

     Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

     d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;

     e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

 

          Art. 3.

     1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I, II, III, IV e V rispettivamente per quanto riguarda i paesi o il territorio doganale esportatori, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità europea; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o del territorio doganale esportatore.

     Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

     2. L'originale e le copie possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

     3. I certificati hanno una dimensione di 210 x 297 millimetri. La carta da utilizzare ha un peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

     4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o il territorio doganale emittente.

     Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

     5. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI.

     6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

 

          Art. 4.

     1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI deve:

     a) essere riconosciuto in quanto tale dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato;

     b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

     c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

     2. L'elenco di cui all'allegato VI può essere rivisto dalla Commissione qualora non sia più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora un organismo emittente non adempia ad uno dei suoi obblighi o qualora venga designato un nuovo organismo emittente.

 

          Art. 5.

     I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 2003.

 

          Art. 6.

     Le autorità dei paesi o del territorio doganale esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

 

          Art. 7.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95 si applicano alle operazioni d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1.

 

          Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)

 

     ALLEGATO III

     (Omissis)

 

     ALLEGATO IV

     (Omissis)

 

     ALLEGATO V

     (Omissis)

 

     ALLEGATO VI

 

     Organismi emittenti:

     - Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagabria, Croazia

     - Bosnia-Erzegovina

     - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

     - Repubblica federale di Iugoslavia (1): «YU Institute for Meat Hygiene and Technology», Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia

     - Repubblica federale di Iugoslavia/Kosovo

 

(1) Escluso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.