Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 18/12/2001 |
Numero: | 2487 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.5.39 - Regolamento 18 dicembre 2001, n. 2487.
Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per quanto riguarda le relazioni commerciali con la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Repubblica di Slovenia.
(G.U.C.E. 19 dicembre 2001, n. L 335).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio è in procinto di concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altro. Tale accordo è stato firmato il 9 aprile 2001. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stato concluso un accordo interinale relativo alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse, che è entrato in vigore il 1° giugno 2001.
(2) Il Consiglio è in procinto di concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Croazia, dall'altro. Tale accordo è stato firmato il 29 ottobre 2001. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia è stato concluso un accordo interinale relativo alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse, che è stato firmato il 29 ottobre 2001 e sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2002.
(3) Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con concessioni commerciali bilaterali che sono, dal lato della Comunità, equivalenti alle concessioni applicabili nel quadro delle misure commerciali autonome unilaterali a norma del
(4) È pertanto opportuno modificare il
(5) La Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del
(6) Protocolli aggiuntivi riguardanti, tra l'altro, le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate sono inoltre in fase di conclusione con la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica di Slovenia (in appresso denominati "protocolli aggiuntivi sul vino") e dovrebbero essere applicati a partire dal 1° gennaio 2002. Nell'ambito dei protocolli aggiuntivi sul vino sono stati previsti contingenti tariffari individuali, nel quadro del contingente tariffario globale di 545.000 hl aperto a norma del
(7) È pertanto opportuno modificare il
(8) I contingenti tariffari individuali previsti per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia saranno progressivamente aumentati, a determinate condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi sul vino. In particolare, l'incremento annuo dei volumi di tali contingenti tariffari individuali è subordinato all'utilizzo di un volume minimo pari all'80% dei contingenti tariffari individuali aperti per l'anno precedente. Pertanto, la Commissione dovrebbe riesaminare i volumi utilizzati ogni anno e adottare misure per introdurre gli eventuali adeguamenti di detti volumi che si rendano necessari per la Croazia e la Slovenia, e, di conseguenza, del contingente tariffario globale applicabile in forza dell'ordine n. 09.1515.
(9) Un accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Bosnia-Erzegovina, che veniva applicato in via provvisoria dal 1° marzo 2001, è stato firmato il 27 giugno 2001. Detto accordo stabilisce che sulle esportazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina verso la Comunità non siano applicate restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, e prevede inoltre l'instaurazione di un sistema di duplice controllo. Un accordo analogo, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2001, è stato inoltre firmato con la Croazia il 17 maggio 2001.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini "originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Repubblica federale di Iugoslavia incluso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999" sono sostituiti dai termini (Omissis);
2) il paragrafo 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente nuovo paragrafo:
(Omissis).
3) all'articolo 2, paragrafo 2, i termini "Per quanto riguarda l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Iugoslavia, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato altresì alla loro disponibilità ad avviare" sono sostituiti dai seguenti termini: (Omissis);
4) all'articolo 3, paragrafo 1, i termini: "Per i prodotti tessili originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento" sono sostituiti dai seguenti termini: (Omissis);
5) all'articolo 3, paragrafo 2, i termini: "quando i prodotti in questione siano originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento" sono sostituiti dai seguenti termini: (Omissis);
6) il paragrafo 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente nuovo paragrafo:
(Omissis).
7) all'articolo 4, paragrafo 2:
a) il quantitativo di "22.525" tonnellate di cui al primo e secondo comma è sostituito da "11.475" tonnellate;
b) le lettere b) e c) sono soppresse;
8) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Allegato
(Omissis)