Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 28/01/2002 |
Numero: | 107 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, i relativi allegati e protocolli e le dichiarazioni [...] |
Art. 2. 1. La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità presso il comitato interinale istituito all'art. 38 dell'accordo |
Art. 3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare, per conto della Comunità, l'atto di notifica di cui all'art. 50 dell'accordo |
§ 20.4.247 - Decisione 28 gennaio 2002, n. 107.
Decisione n. 2002/107/CE del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra.
(G.U.C.E. 12 febbraio 2002, n. L 40).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 133 in combinato disposto con l'art. 300, paragrafo 2, primo trattino, e con l'art. 300, paragrafo 3, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea da una parte e la Repubblica di Croazia dall'altra, siglato a Bruxelles il 10 luglio 2001.
(2) La mancanza di un precedente accordo specifico in materia di trasporti tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia richiede l'integrazione delle pertinenti disposizioni sui trasporti collegate agli scambi di cui al protocollo n. 6 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
(3) In mancanza di strutture contrattuali precedenti, il presente accordo istituisce un comitato interinale per l'attuazione dell'accordo.
(4) Le disposizioni commerciali contenute in tale accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità europea verso paesi terzi non interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione,
decide:
1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, i relativi allegati e protocolli e le dichiarazioni accluse all'atto finale.
2. I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.
1. La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità presso il comitato interinale istituito all'art. 38 dell'accordo.
2. La posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di comitato interinale viene stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione oppure, all'occorrenza, dalla Commissione, sempre in conformità delle relative disposizioni del trattato.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare, per conto della Comunità, l'atto di notifica di cui all'art. 50 dell'accordo.