§ 41.1.49 - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:15/01/1972
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati
Art. 2.      Rimangono ferme le disposizioni del primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito senza modificazioni nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, per quanto [...]
Art. 3.      Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere internazionali saranno inclusi due componenti designati dal Consiglio regionale della regione nel cui [...]
Art. 4.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali [...]
Art. 5.      Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli [...]
Art. 6.      Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alle relazioni internazionali nella materia di cui al presente decreto
Art. 7.      Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli impianti e sia delle condizioni di lavoro, nonché quelle [...]
Art. 8.      La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del [...]
Art. 9.      Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per [...]
Art. 10.      Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le [...]
Art. 11.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle [...]
Art. 12.      Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conseguenza del [...]
Art. 13.      Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della [...]
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento [...]


§ 41.1.49 - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale.

(G.U. 27 gennaio 1972, n. 24).

 

 

Art. 1.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati.

     Il trasferimento riguarda, tra l'altro le funzioni concernenti:

     a) le fiere: locali, provinciali, interprovinciali, nazionali nonché quelle internazionali che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454;

     b) le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali con esclusione di quelle internazionali e universali;

     c) le esposizioni e mostre d'arte organizzate allo scopo della vendita e dell'acquisto delle opere esposte;

     d) i mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e nei prodotti ittici.

 

     Art. 2.

     Rimangono ferme le disposizioni del primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito senza modificazioni nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, per quanto riguarda il riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale.

     Restano, altresì, ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine all'ente autonomo «Mostra mercato nazionale dell'artigianato in Firenze».

     Il riconoscimento di nuovi enti fieristici organizzatori di fiere internazionali potrà essere promosso anche dalle regioni nel cui territorio si effettua la fiera.

     Per le fiere nazionali, il decreto di cui al primo comma sarà emanato per iniziativa della Regione a statuto ordinario nel cui territorio si effettua la fiera.

 

     Art. 3.

     Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere internazionali saranno inclusi due componenti designati dal Consiglio regionale della regione nel cui territorio si effettua la fiera. Uno dei rappresentanti regionali fa parte della giunta esecutiva dell'ente.

     Dei collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore designato dalla giunta regionale.

     Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali saranno inclusi tre componenti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali viene scelto il presidente dell'ente da nominare dal competente organo regionale.

     Nei collegi dei revisori dei conti degli enti medesimi sarà incluso un componente designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 4.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente articolo 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato.

 

     Art. 5.

     Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nella materia di cui al precedente art. 1.

     Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente primo comma, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

 

     Art. 6.

     Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alle relazioni internazionali nella materia di cui al presente decreto.

 

     Art. 7.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli impianti e sia delle condizioni di lavoro, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al precedente art. 1, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

 

     Art. 8.

     La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

     L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

     I programmi delle attività fieristiche di iniziativa regionale nonché le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi sono comunicati dalle regioni al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività fra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a emanare il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni, nazionali ed internazionali.

     Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

     Tra l'altro, le regioni comunicano periodiche notizie sulle fiere, mostre ed esposizioni e sui mercati all'ingrosso e dati relativi alla loro attività.

 

     Art. 9.

     Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

     Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per le regioni.

     La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione interessata.

 

     Art. 10.

     Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni amministrative e ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 11.

 

     Art. 11.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, o da altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

 

     Art. 12.

     Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto restano determinate come segue:

 

 

Capitoli da ridurre

 

                                         Ammontare delle

                                         riduzioni (in milioni

                                         di lire)

Spese di natura operativa correnti:

1632 - Contributi a favore di           20

manifestazioni fieristiche (art. 1

della legge 18 marzo 1959, n. 133)

 

 

     Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la riduzione di stanziamento indicata nel medesimo primo comma sarà effettuata nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare della riduzione stessa.

 

     Art. 13.

     Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare della riduzione di stanziamento risultante nel primo comma del precedente articolo la percentuale del venti per cento.

     Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando la sopra indicata misura percentuale all'importo della riduzione di stanziamento, resta determinato in milioni 3 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

     All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

 

     Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.