§ 4.4.49 - L.R. 31 luglio 2007, n. 26.
Trasferimento in Umbria della sede del Segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l’acqua (WWAP – World Water Assessment Programme).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:31/07/2007
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Norma finanziaria)


§ 4.4.49 - L.R. 31 luglio 2007, n. 26.

Trasferimento in Umbria della sede del Segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l’acqua (WWAP – World Water Assessment Programme).

(B.U. 8 agosto 2007, n. 35)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione, in armonia con i principi generali e programmatici dello Statuto e in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto a Parigi tra UNESCO e Ministero dell’Ambiente, finanzia le spese per l’insediamento e il funzionamento della sede del Segretariato del programma dell’UNESCO per la valutazione dell’acqua mondiale (WWAP), organismo deputato al coordinamento di tutte le attività dell’ONU relativa alla disponibilità della risorsa acqua, al fine di sviluppare il ruolo e consolidarne la presenza in Umbria.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

     1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2007, da iscrivere in termini di competenza e cassa nella UPB 05.1.007 (Capitolo 5014) denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile” [1].

     2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 05.1.2007 (capitolo 5010) denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile”.

     3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 novembre 2007, n. 31.