§ 2.3.260 - L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:16/02/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30).
Art. 2.  (Modificazione ed integrazione dell’art. 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13).
Art. 3.  (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 4.  (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11).
Art. 5.  (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14).
Art. 6.  (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19).


§ 2.3.260 - L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia finanziaria.

(B.U. 4 marzo 2005, n. 10).

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La Regione concorre anche con proprie risorse finanziarie al finanziamento delle attività di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilità speciale di cui all’articolo 15, comma 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61.».

     2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, introdotto dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1, sono inseriti i seguenti:

«3 ter. Al di fuori delle fasce omogenee di cui al comma 3 sono individuate le seguenti tipologie di edifici:

a) edifici con presenza di unità immobiliari con superfici superiori a 200 mq., utilizzate al momento del sisma ad attività produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 6;

b) edifici con presenza di unità immobiliari destinate ad abitazioni, se non già comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l’utilizzo;

c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;

d) altri edifici.

3 quater. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, individua, per ciascuna delle tipologie di cui al comma 3 ter le risorse, le priorità, le procedure e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi.».

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

«5 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2 bis, può riconoscere ai comuni un contributo non superiore all’uno per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, per le attività di supporto tecnico amministrativo necessario a garantire, durante l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione e di arredo urbano all’interno dei PIR, la pianificazione e il coordinamento degli stessi lavori, nonché i rapporti con i cittadini e le imprese.».

     4. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. Il comune attiva i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei proprietari di edifici danneggiati ubicati all’interno dei PIR caratterizzati da una particolare complessità in ragione della presenza di residenze, attività produttive e servizi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia accertato da parte del comune il pubblico interesse alla riparazione o alla ricostruzione dell’edificio;

b) il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita, al momento del sisma, ad abitazione principale o alle attività produttive di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61, dichiari il proprio interesse alla ricostruzione dello stesso edificio.

6 ter. Qualora non sussistano le condizioni per l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 6 bis il comune dichiara la decadenza dal contributo.».

     5. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis. (Integrazione delle risorse per le finalità di cui all’art. 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61).

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il completamento delle attività di ricostruzione può destinare una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2 bis, per le finalità di cui all’articolo 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61.».

     6. Dopo il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è inserito il seguente:

«5 bis. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2 bis si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base 3.2.006 (cap. 8872) del bilancio annuale di previsione che sarà annualmente determinato con legge finanziaria regionale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.».

 

     Art. 2. (Modificazione ed integrazione dell’art. 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13).

     1. Al comma 3 dell’articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «perfezionato» sono inserite le seguenti: «per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.».

 

     Art. 3. (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 è abrogato.

     2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 è sostituita dalla seguente:

«c) l’adozione di atti di disposizione in ordine ai diritti reali sul patrimonio immobiliare, fino ad un valore non superiore a € 100.000,00;».

     3. Al comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, introdotto dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, dopo la parola: «conduttore» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi delle procedure previste dall’Istituto nazionale di servizi per il mercato agricolo e alimentare - ISMEA,».

     4. Al comma 2 quater, dell’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, introdotto dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La richiesta può avere ad oggetto anche i beni, di proprietà regionale strettamente necessari per l’ottimizzazione dell’azienda, nel rispetto dei limiti e dei criteri individuati nel Programma di politica patrimoniale di cui all’articolo 2.».

 

     Art. 4. (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11).

     1. All’articolo 25 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, dopo le parole: «non superiore» sono inserite le seguenti: «di norma» e dopo le parole: «9 anni,» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i casi in cui la diversa durata è motivata dalla necessità di conseguire l’obiettivo perseguito in atti di programmazione regionale. I contratti».

 

     Art. 5. (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14).

     1. Al terzo comma dell’articolo 10, della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14, dopo la parola: ‘’trattamento» sono inserite le seguenti: «giuridico ed».

 

     Art. 6. (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19). [1]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, le parole: «sentita la competente Commissione consiliare» sono soppresse.]

 

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3.