Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 25/11/2002 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2001 - Modificazioni della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 e della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6. (B.U. 29 novembre 2002, n. 52 – suppl. straord.). |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Saldo finanziario. |
Art. 3. Copertura finanziaria. |
Art. 4. Fondi da reiscrivere. |
Art. 5. Fondi perenti. |
Art. 6. Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria - legge regionale 22 aprile 2002, n. 5. |
Art. 7. Variazioni al bilancio. |
§ 2.3.244 - L.R. 25 novembre 2002 n. 22.
(B.U. 29 novembre 2002, n. 52 – suppl. straord.).
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 45 e 82, comma 6, della
Art. 2. Saldo finanziario.
1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della
Art. 3. Copertura finanziaria.
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 2, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 10 della
2. All'onere conseguente dal comma 1 si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle Unità previsionali di base (U.P.B.) 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2002 e successivi, del bilancio pluriennale 2002/2004.
3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della
Art. 4. Fondi da reiscrivere.
1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2002, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2001, a norma dell'articolo 82, comma 6, della
Art. 5. Fondi perenti.
1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della
Art. 6. Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria -
1. Alla tabella C) della
2. Alla tabella A) della
3. Alla tabella B) della
Art. 7. Variazioni al bilancio.
1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e al bilancio pluriennale 2002/2004, sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 4 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
Tabelle A-H
(Omissis).