§ 2.3.242 – L.R. 23 aprile 2002, n. 6.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:23/04/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell’entrata).


§ 2.3.242 – L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004.

(B.U. 26 aprile 2002, n. 19 - S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Stato di previsione dell’entrata).

     1. Lo stato di previsione dell’entrata della Regione Umbria per l’anno finanziario 2002 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in 4.265.375.294,92 euro in termini di competenza e in 4.512.480.676,35 euro in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 2002 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

     3. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l’articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2002 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

 

      Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l’anno finanziario 2002 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in 4.265.375.294,92 euro in termini di competenza e in 4.512.480.676,35 euro in termini di cassa.

     2. E’ autorizzato l’impegno della spesa per l’anno finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

     3. E’ altresì autorizzato il pagamento delle spese per l’anno finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

     4. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l’articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2002 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).

 

      Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2002 annesso alla presente legge.

 

      Art. 4. (Destinazione dell’avanzo finanziario iscritto alla  U.P.B. 0.01.002 dell’entrata).

     1. L’avanzo finanziario di 591.641.273,14 euro iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell’entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l’esercizio 2001, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

     2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, sono apportate con la legge di assestamento del bilancio 2002 in base alle operazioni di chiusura dell’esercizio precedente.

 

      Art. 5. (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2002).

     1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2002 ammontano a 1.101.603.000,00 euro e sono destinate agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

 

      Art. 6. (Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2002, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell’entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati “Regione Umbria” presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

     2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell’articolo 46, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell’elenco n. 3 allegato alla presente legge.

 

      Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine).

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate nell’elenco n. 1 allegato alla presente legge.

     2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell’articolo 82, comma 3 della legge regionale 28  febbraio 2000, n. 13.

 

      Art. 8. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. In osservanza dell’articolo 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è approvato l’elenco n. 2 allegato alla presente legge.

 

      Art. 9. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è stabilito per l’anno 2002 in 82.252.001,45 euro e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

 

      Art. 10. (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento).

     1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell’esercizio 2002, ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di 37.175.500,00 euro per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di 259.000,00 euro per l’anno 2002 e di 3.200.000,00 euro per gli anni successivi.

     2. Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si fa fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004 allegato (appendice n. 1).

     3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

     4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2001, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14 e con l’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 33 è rinnovata l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell’articolo 63 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di 66.951.070,01 euro per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di 3.600.000,00 euro per l’anno 2002 e 6.500.000,00 euro per ciascuno degli anni successivi.

     5. Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si fa fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004 allegato (appendice n. 1).

     6. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

     7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ne determina le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

     8. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell’operazione di copertura dei rischi.

     9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

     10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all’ottenimento ed all’aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

     11. L’onere per l’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2002/2004.

 

      Art. 11. (Estinzione anticipata di mutui onerosi).

     1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 10.

     3. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l’estinzione anticipata.

 

      Art. 12. (Gestione attiva del portafoglio di debiti).

     1. In relazione alle condizioni di mercato, anche al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o di tassi di interesse, attraverso l’uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

     2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 9.

 

      Art. 13. (Cessione dei crediti).

     1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all’esecuzione.

     2. All’onere relativo al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che sono appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004.

 

      Art. 14. (Spese per la edizione di cataloghi scientifici).

     1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di 15.500,00 euro iscritto in corrispondenza dell’unità previsionale di base 10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

 

      Art. 15. (Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - L.R. 18 aprile 1997, n. 14).

     1. L’assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a 3.873.400,00 euro a valere sulla quota di stanziamenti iscritti in corrispondenza dell’unità previsionale di base 02.2.001 “Interventi su immobili regionali” e 11.2.002 “Investimenti in favore dell’occupazione” dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.00l.

 

      Art. 16. (Spese per la carta tecnica regionale).

     1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di 103.300,00 euro della unità previsionale di base 05.1.008 della parte spesa del bilancio 2001 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

 

      Art. 17. (Attività di liquidazione dell’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria e dell’azienda di Promozione Turistica. Art. 7 L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 e art. 14 L.R. 19 novembre 2001, n. 29).

     1. La Giunta regionale - a norma e per gli effetti dell’articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e dell’articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002 le variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, alle UPB 4.2.002 e 4.2.003 dell’entrata, nonché alle UPB 7.2.015 e 9.2.005 della spesa per l’iscrizione delle risultanze dell’attività di liquidazione dell’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria e dell’Azienda di Promozione Turistica soppressi con le leggi regionali nn. 35/94 e 29/2001.

 

      Art. 18. (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati).

     1. Per l’anno 2002 sono autorizzate, a norma dell’articolo 76, comma 2, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.

 

      Art. 19. (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità).

     1. In relazione al disposto dell’articolo 65 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare nel corso dell’anno 2002 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l’importo di 10,33 euro.

     2. Nei casi di cui al comma l, il competente ufficio regionale è esonerato dall’emissione dell’avviso di notifica, ove previsto.

 

      Art. 20. (Approvazione del bilancio pluriennale 2002-2004).

     1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002/2004 secondo le risultanze contenute nell’appendice n. 1 della presente legge.

 

      Art. 21. (Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione).

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

     a) Istituto per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 2);

     b) Istituto per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Temi di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);

     c) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 4);

     d) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 (Appendice n. 5);

     e) Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea di cui alle leggi regionali 14 febbraio 1995, n. 6 e 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 6);

     f) Centro per le pari opportunità (CPO) di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni (Appendice n. 7);

     g) Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.) di cui alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 8);

     h) Agenzia di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (Appendice n. 9);

     i) Agenzia Umbria lavoro (AUL) di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 41 (Appendice n. 10);

     j) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 11);

     k) Agenzia Umbria Ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 12);

     l) Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Appendice n. 13).

 

 

     Allegati

     (Omissis)