Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 22/04/2002 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Ricorso al mercato). |
Art. 3. (Non applicazione delle tasse automobilistiche regionali a favore delle organizzazioni del volontariato che operano nel settore della Protezione civile). |
Art. 4. (Non applicazione tasse sulle concessioni regionali). |
Art. 5. (Fondo consortile Società TRE A a.r.l.). |
Art. 6. (Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani). |
Art. 7. (Disposizioni per gli Enti dipendenti). |
Art. 8. (Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11). |
Art. 9. (Finanziamento di programmi comunitari). |
Art. 10. (Fondi speciali e tabelle). |
Art. 11. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione). |
Art. 12. (Copertura finanziaria). |
§ 2.3.240 – L.R. 22 aprile 2002, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002.
(B.U. 26 aprile 2002, n. 19 - S.S. n. 1).
TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2002-2004 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
Art. 2. (Ricorso al mercato).
1. Per l’anno 2002 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in 37.175.500,00 euro.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in 36.542.800,00 euro ed in 37.175.500,00 euro.
3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.
Art. 3. (Non applicazione delle tasse automobilistiche regionali a favore delle organizzazioni del volontariato che operano nel settore della Protezione civile).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del
Art. 4. (Non applicazione tasse sulle concessioni regionali). [1]
1. Ai sensi dell’articolo 55 del
2. Gli atti e provvedimenti di cui al Titolo II, “Caccia e Pesca”, numeri d’ordine 15, 16, 17, 18, 19 e di cui al Titolo V, “Agricoltura”, numero d’ordine 27, come indicati dal
TITOLO II
Disposizioni in materia di spesa
Art. 5. (Fondo consortile Società TRE A a.r.l.).
1. Quota parte del finanziamento della
Art. 6. (Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani).
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della
2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art. 7. (Disposizioni per gli Enti dipendenti).
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella “C”.
2. La disposizione di cui all’articolo 11 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 8. (Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione.
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della
TITOLO III
Interventi per lo sviluppo
Art. 9. (Finanziamento di programmi comunitari).
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di 7.137.443,54 euro per l’anno 2002, di 6.607.846,00 euro per l’anno 2003 e di 7.678.689,00 euro per l’anno 2004.
TITOLO IV
Norme finali
Art. 10. (Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella tabella “C” allegata alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli impegni di spesa nell’anno 2002, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 11. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione).
1. E’ disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell’articolo 82, comma 3, della
Art. 12. (Copertura finanziaria).
1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 2002 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2002 e per gli anni 2003 e 2004 nel bilancio pluriennale 2002/2004.
Allegato [2]
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 20 della
[2] Allegato modificato dall’art. 6 della