§ 2.3.238 - L.R. 28 novembre 2001, n. 33.
Art. 45 e art. 82 - comma sesto - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:28/11/2001
Numero:33


Sommario
Art. 45 e art. 82 - comma sesto - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2000 - Modificazioni della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 e della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14. (B.U. n. 59 del 3 dicembre 2001 - S.S. n. 2).
Art. 1.  (Saldo finanziario).
Art. 2.  (Copertura finanziaria).
Art. 3.  (Fondi da reiscrivere).
Art. 4.  (Fondi perenti).
Art. 5.  (Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria 2001 - legge regionale 27 aprile 2001, n. 13).
Art. 6.  (Variazioni alla Tabella E) allegata alla legge di bilancio - legge regionale 27 aprile 2001, n. 14).
Art. 7.  (Variazione al bilancio).


§ 2.3.238 - L.R. 28 novembre 2001, n. 33.

Art. 45 e art. 82 - comma sesto - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2000 - Modificazioni della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 e della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14.

(B.U. n. 59 del 3 dicembre 2001 - S.S. n. 2).

 

     Art. 1. (Saldo finanziario).

     1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo dell’esercizio finanziario 2000, è accertato in lire 62.003.548.321. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 2. (Copertura finanziaria).

     1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l’articolo 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all’importo complessivo di lire 62.003.548.321, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2001 e con onere massimo di ammortamento di lire 250.000.000 per l’anno 2001 e di lire 6.300.000.000 dal 2002 in poi.

     2. All’onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2001 e successivi, del bilancio pluriennale 2001/2003.

     3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell’articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Fondi da reiscrivere).

     1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2001, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2000, a norma del comma 6 dell’articolo 82, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 981.573.740.088 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Fondi perenti).

     1. Per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 42, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2000 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell’esercizio 2001 e di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. (Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria 2001 - legge regionale 27 aprile 2001, n. 13).

     1. Alla tabella A) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 sono apportate le modifiche di cui all’allegata tabella F).

     2. Alla tabella C) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 sono apportate le modifiche di cui all’allegata tabella G).

     3. Alla tabella D) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 sono apportate le modifiche di cui all’allegata tabella H).

 

     Art. 6. (Variazioni alla Tabella E) allegata alla legge di bilancio - legge regionale 27 aprile 2001, n. 14).

     1. Alla tabella E) allegata alla legge regionale 27 aprile 2001, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’importo di lire “7.620.000.000” indicato in corrispondenza della UPB 07.2.002 è sostituito con l’importo di lire “8.096.000.000”;

     b) l’importo di lire “3.500.000.000” indicato in corrispondenza della UPB 07.2.003 è sostituito con l’importo di lire “4.000.000.000”;

     c) l’importo di lire “10.029.000.000” indicato in corrispondenza della UPB 07.2.006 è sostituito con l’importo di lire “9.053.000.000”.

 

     Art. 7. (Variazione al bilancio).

     1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2001 e al bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

     2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)