Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 28/11/2001 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 45 e art. 82 - comma sesto - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2000 - Modificazioni della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 e della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14. (B.U. n. 59 del 3 dicembre 2001 - S.S. n. 2). |
Art. 1. (Saldo finanziario). |
Art. 2. (Copertura finanziaria). |
Art. 3. (Fondi da reiscrivere). |
Art. 4. (Fondi perenti). |
Art. 5. (Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria 2001 - legge regionale 27 aprile 2001, n. 13). |
Art. 6. (Variazioni alla Tabella E) allegata alla legge di bilancio - legge regionale 27 aprile 2001, n. 14). |
Art. 7. (Variazione al bilancio). |
§ 2.3.238 - L.R. 28 novembre 2001, n. 33.
(B.U. n. 59 del 3 dicembre 2001 - S.S. n. 2).
Art. 1. (Saldo finanziario).
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 37, della
Art. 2. (Copertura finanziaria).
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l’articolo 12 della
2. All’onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2001 e successivi, del bilancio pluriennale 2001/2003.
3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell’articolo 10, della
Art. 3. (Fondi da reiscrivere).
1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2001, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2000, a norma del comma 6 dell’articolo 82, della
Art. 4. (Fondi perenti).
1. Per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 42, della
Art. 5. (Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria 2001 -
1. Alla tabella A) della
2. Alla tabella C) della
3. Alla tabella D) della
Art. 6. (Variazioni alla Tabella E) allegata alla legge di bilancio -
1. Alla tabella E) allegata alla
a) l’importo di lire “7.620.000.000” indicato in corrispondenza della UPB 07.2.002 è sostituito con l’importo di lire “8.096.000.000”;
b) l’importo di lire “3.500.000.000” indicato in corrispondenza della UPB 07.2.003 è sostituito con l’importo di lire “4.000.000.000”;
c) l’importo di lire “10.029.000.000” indicato in corrispondenza della UPB 07.2.006 è sostituito con l’importo di lire “9.053.000.000”.
Art. 7. (Variazione al bilancio).
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2001 e al bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tabelle
(Omissis)