§ 2.3.173 - L.R. 14 gennaio 1991, n. 1.
Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall'anno 1991. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:14/01/1991
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 successivamente [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano dal 1° gennaio 1991.


§ 2.3.173 - L.R. 14 gennaio 1991, n. 1. [1]

Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall'anno 1991. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.

(B.U. n. 4 del 17 gennaio 1991).

 

Art. 1.

     1. Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 successivamente modificata ed integrata con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44; 14 maggio 1982, n. 22; 18 marzo 1983, n. 7; 20 ottobre 1983, n. 40; 3 dicembre 1984, n. 47; 26 aprile 1985, n. 24; 2 aprile 1986, n. 11; 23 giugno 1986, n. 23; 3 novembre 1987, n. 47; 21 dicembre 1987, n. 56; 23 maggio 1988, n. 16 e da ultimo con la legge regionale 24 ottobre 1989, n. 35 - sono aumentati del 20 per cento.

     2. Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle 500 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano dal 1° gennaio 1991.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4, ripristinata dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e nuovamente abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.