Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 11/07/1996 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti procedono ad un provvedimento di tipo confermativo ovvero alla nomina dei nuovi amministratori e sindaci |
§ 2.2.74 - L.R. 11 luglio 1996, n. 15. [1]
Modificazione ed integrazione della L.R. 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della s.p.a. denominata «C.R.U.E.D. s.p.a.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.
(B.U. n. 33 del 17 luglio 1996).
1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti procedono ad un provvedimento di tipo confermativo ovvero alla nomina dei nuovi amministratori e sindaci.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Sostituisce la lett. c), comma 1, art. 4, della