§ 2.1.49 - L.R. 1 aprile 1985, n. 15.
Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45. Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:01/04/1985
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Commissioni d'esame.
Art. 2.      La tabella A/1, concernente il numero ed il tipo delle prove in cui si articolano gli esami di concorso, allegata alla legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, viene sostituita dalla seguente
Art. 3.      Nei concorsi interni di cui all'art. 43 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, ed al terzo comma dell'art. 86 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, la copertura dei posti vacanti [...]
Art. 4.      Nei primi concorsi pubblici per i vari profili professionali ricompresi nella I qualifica dirigenziale in attuazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, ed in relazione alla [...]


§ 2.1.49 - L.R. 1 aprile 1985, n. 15. [1]

Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45. Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.

 

Art. 1. Commissioni d'esame.

     L'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La tabella A/1, concernente il numero ed il tipo delle prove in cui si articolano gli esami di concorso, allegata alla legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, viene sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

Norme transitorie

 

     Art. 3.

     Nei concorsi interni di cui all'art. 43 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, ed al terzo comma dell'art. 86 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, la copertura dei posti vacanti a seguito delle operazioni di ristrutturazione degli uffici avviene, fermo restando la valutazione dei titoli di cui al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, e sue successive modificazioni ed integrazioni, mediante le seguenti prove d'esame:

     Operatore: prova attitudinale - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. «A»;

     Esecutore: prova pratica o attitudinale; - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. «A»;

     Istruttore: prova scritta o pratica - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. «A»;

     Istruttore direttivo: prova scritta o pratica - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab «A»;

     Funzionario: prova pratica con formulazione di proposte, sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo, per la attuazione di un programma di lavoro attinente all'esercizio di funzioni regionali proprie del settore cui si riferisce il posto messo a concorso - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. «A».

 

     Art. 4.

     Nei primi concorsi pubblici per i vari profili professionali ricompresi nella I qualifica dirigenziale in attuazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, ed in relazione alla ristrutturazione degli uffici regionali, la copertura dei posti vacanti, anche a seguito dei provvedimenti di cui al Capo I del Titolo VI della legge predetta, concernente l'accesso alla II qualifica dirigenziale, fermo restando la valutazione dei titoli di cui al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, avviene mediante le seguenti prove d'esame:

     1ª qualifica dirigenziale: prova pratica relativa alla elaborazione di un piano di intervento - sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo - per l'esercizio di funzioni regionali proprie del settore d'intervento cui si riferisce il posto messo a concorso - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. «A» e di approfondimento delle problematiche oggetto della prova pratica.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4 e ripristinata dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.